La sospensione della patente rappresenta una sanzione accessoria, che si aggiunge alla sanzione pecuniaria, ed è prevista dal codice della strada per diverse violazioni.

Un’ipotesi particolare di sospensione della patente si verifica in caso di recidiva, ovvero di commissione della stessa violazione in un determinato periodo di tempo.

Nello specifico, la sospensione della patente per recidiva viene disposta quando il conducente commette due violazioni uguali nel corso di un biennio.

Va precisato che la sospensione della patente per recidiva trova applicazione anche quando le due violazioni, nel corso dei due anni, sono commesse con veicoli diversi, ma dalla stessa persona.

Per quali infrazioni è prevista la sospensione della patente per recidiva

Il codice della strada prevede la sospensione patente dopo due infrazioni nel corso del biennio per molte tipologie di violazione, di seguito vedremo quelle più diffuse:

■ Violazione delle norme sulla precedenza (art. 145 C.d.S) (sospensione da 1 a 3 mesi)

■ Prosecuzione della marcia con semaforo rosso (art. 146, comma 3, C.d.S) (sospensione da 1 a 3 mesi)

■ Violazione delle norme di circolazione in prossimità di un passaggio a livello (art. 147 C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)

■ Sorpasso senza superare rapidamente il conducente che precede sulla stessa corsia, senza mantenere un’adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo (art. 148, comma 3, C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)

■ Circolazione senza la copertura assicurativa (art. 193, comma 2 – bis, C.d.S.) (sospensione da 1 a 2 mesi)

■ Violazione delle norme sulla distanza di sicurezza da cui deriva una collisione con grave danno ai veicoli tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, coma 7 del C.d.S. (art. 149, comma 5, C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)

■ Mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta per bambini (art. 172, coma 10, C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)

■ Uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici (ad esempio cellulari) ovvero di usare cuffie sonore (art. 173 C.d.S.) (sospensione da 1 a 3 mesi)

■ Circolazione in violazione delle limitazioni alla circolazione disposte con ordinanza del sindaco per prevenzione inquinamento (art. 7, comma 1, lett. b) e comma 13 bis) (sospensione da 15 a 30 giorni)

Applicazione della recidiva in caso di due infrazioni nel corso di un biennio

Presupposto per l’applicazione sospensione della patente per recidiva è che la prima violazione sia definita nel momento in cui viene commessa la seconda violazione.

La violazione può essere considerata definita quando:

■ Il trasgressore ha effettuato il pagamento (anche in misura ridotta)

■ Sono decorsi inutilmente i termini per presentare ricorso contro la prima sanzione

■ In caso di presentazione del ricorso, quando questo sia stato rigettato con provvedimento definitivo.

In caso di applicazione della recidiva, inoltre, poiché è prevista la sospensione della patente di guida non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta (con il cosiddetto sconto del 30% sull’importo della sanzione).

Il ritiro della patente, ai sensi dell’art. 218 del C.d.S., è disposto dall’agente che accerta la seconda violazione quando può verificare al momento della contestazione che il conducente ha commesso, nei due anni precedenti, una violazione dello stesso tipo che è stata definita.

In caso diverso, la patente non viene immediatamente ritirata e la sospensione viene disposta dalla Prefettura a seguito di segnalazione da parte del Comando o dell’Ufficio che ha accertato la seconda violazione.

Applicazione della recidiva in caso di eccesso di velocità

In caso di due multe per eccesso di velocità nell’arco di due anni non viene applicata la sospensione per effetto della recidiva, ma la duplice violazione comporta un aumento del periodo di sospensione già previsto per alcune ipotesi di eccesso di velocità.

Nello specifico:

■ Se viene violato l’art. 142 comma 9 del Codice della Strada (superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h in caso di recidiva il periodo di sospensione da 1 a 3 mesi normalmente previsto, viene aumentato e la sospensione può variare da 8 a 18 mesi

■ Se viene violato l’art. 142 comma 9 – bis del Codice della Strada (superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h) in caso di recidiva viene disposta la revoca della patente, invece della sospensione da 6 mesi ad 1 anno prevista in caso di singola violazione

Mentre, come detto, in caso di due o più multe per eccesso di velocità per violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada (superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h) non si applica la sospensione della patente per recidiva (cosi come non si applica in caso di multa per superamento del limite di meno di 10 km/h).

Come evitare l’applicazione della recidiva in caso di multa non contestata immediatamente

Quanto detto fino ad ora in tema di sospensione della patente per recidiva trova applicazione nel caso in cui la seconda violazione sia accertata mediante contestazione immediata (cioè nei casi in cui c’è stato il fermo da parte degli agenti).

Mentre, se la seconda violazione – per la quale dovrebbe trovare applicazione la recidiva – non è stata contestata immediatamente (quindi nei casi in cui viene notificato per posta il verbale) è possibile omettere la comunicazione dei dati del conducente per evitare l’applicazione della recidiva e la conseguente sospensione della patente di guida.

Ovviamente in questo caso verrà inviato il successivo verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente, verbale che può essere contestato se ne ricorrono i presupposti (ad esempio se viene notificato oltre i termini di Legge), quindi è perfettamente legale evitare la sospensione della patente pagando la multa per l’omessa comunicazione dei dati del conducente.

In conclusione

Se un conducente commette la stessa infrazione per due volte nel periodo di due anni, questi sarà soggetto alla sospensione della patente di guida, se la violazione rientra tra quelle per le quali è prevista l’applicazione della recidiva.

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