A partire dal 16 gennaio 2018, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 è diventata operativa la norma che impone la notifica delle multe via PEC (posta elettronica certificata).

Per quali soggetti la notifica della multa via PEC diventa obbligatoria

La Circolare del ministero dell’Interno, n. 300/A/1500/18/127/9 emanata il 20 febbraio 2018, ha chiarito che:

“La notificazione diventa obbligatoria nel caso in cui l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato ai sensi dell’articolo 196 del Codice della strada abbiano fornito un valido indirizzo pec all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell’art.3 bis CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale)”.

Pertanto è obbligatoria la notifica della multa via Pec a qualunque soggetto – fisico o giuridico – dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata ed a tutti i soggetti che sono tenuti ad averne una, come ad esempio i professionisti (tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi).

I pubblici registri ai quali fa riferimento la norma sono quelli già individuati dal legislatore e nello specifico:

■ L’ Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec);

■ L ’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);

■ L’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese;

■ Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

Pertanto gli accertatori dovranno verificare se il destinatario del verbale ha un indirizzo PEC consultando i registri indicati, se dalla verifica non si può risalire ad un indirizzo di posta elettronica certificata la notifica dovrà essere effettuata nello forme ordinaria, ovvero attraverso il servizio postale o i messi comunali.

Quali atti possono essere notificati via pec

L’art. 2 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2017 prevede l’obbligo di notificazione via pec per i verbali di contestazione relativi alle violazione del Codice della Strada, comprese le violazioni relative al cronotachigrafo.

La procedura indicata dal citato Decreto Ministeriale si applica anche alla notificazione delle sanzioni amministrative accessorie che sono parte integrante del verbale di contestazione e vengono trasmesse unitamente allo stesso.

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018 afferma che più in generale:

“Tutti i verbali di contestazione relativi a sanzioni amministrative, le ordinanze di ingiunzione dell’autorità amministrativa ed ogni altra comunicazione relativa a qualsiasi procedimento amministrativo debba essere notificata in forma elettronica, ma secondo le regole dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale”

Come si perfeziona la notifica della multa via PEC

Per la notifica del verbale attraverso la pec (posta elettronica certificata) valgono i termini per la notifica della multa previsti

dall’art. 201 del C.d.S., quindi in generale il verbale dovrà essere notificato via PEC nel termine di 90 giorni dall’infrazione.

Inoltre anche per la notifica del verbale attraverso la PEC il legislatore ha adottato il principio della separazione dei termini per il notificante ed il destinatario (il cosiddetto principio della scissione degli effetti della notifica).

Quindi il verbale si considera spedito, per gli accertatori, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione.

Mentre si considera notificato per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC.

La generazione della ricevuta di avvenuta consegna fa piena prova della avvenuta notificazione del verbale e ciò indipendentemente dalla effettiva lettura del contenuto da parte del destinatario della notifica.

Termine per la notifica della multa via pec

Come detto la notifica della multa via pec deve avvenire nel rispetto dei termini fissati dall’art. 201 del C.d.S. e pertanto, in generale, deve avvenire entro 90 giorni dalla data dell’infrazione.

Sulla base di quanto detto al punto precedente, per verificare se la notifica è stata effettuata nel termine di 90 giorni dall’infrazione si dovrà fare riferimento alla data in cui è stata generata la ricevuta di accettazione.

Mentre i termini per il pagamento in misura ridotta del verbale e per la proposizione del ricorso inizieranno a decorrere dalla data di generazione della ricevuta avvenuta consegna del messaggio PEC.

Se l’invio del verbale a mezzo pec non va a buon fine, per cause imputabili al destinatario (ad esempio in caso di casella di posta elettronica non più attiva), il sistema genera un avviso di mancata consegna.

In questi casi si dovrà procedere alla notifica nei modi ordinari e sempre nel rispetto dei termini previsti dall’art. 201 del C.d.S, quindi entro 90 giorni dall’infrazione.

Infatti, come precisato dalla citata Circolare del Ministero dell’Interno, la mancata consegna per cause imputabili al destinatario non sospende né interrompe i termini per la notifica del verbale.

Come deve essere il messaggio inviato via pec

Il messaggio di posta elettronica contenente la multa ed ogni altro atto ad esso collegato deve riportare nell’oggetto “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”.

La Circolare del Ministero dell’interno, n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, ha precisato che per ragioni di opportunità di seguito a tale dicitura dovrebbe essere riportato anche il numero e la data del verbale che si notifica.

Il messaggio dovranno poi essere allegati:

■ Copia del verbale di contestazione

■ La relata di notifica sottoscritta con firma digitale, in cui devono essere riportate le informazioni relative all’ufficio che ha spedito l’atto, l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione (e se diverso dal primo del soggetto che ha redatto l’atto notificato), le modalità per l’esercizio del diritto di accesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto, ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario

■ Ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto di difesa

In conclusione

A partire dal 16 gennaio 2018 gli accertatori devo obbligatoriamente notificare via pec i verbali ai soggetti in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

L’introduzione di questa nuova modalità di notifica non incide sui requisiti che il verbale deve possedere e sul rispetto dei termini per la notifica.

Pertanto sarà sempre possibile contestare i verbali per violazione al Codice della Strada, ma i soggetti titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata dovranno prestare maggiore attenzione alla propria casella di posta.

Se hai ricevuto una multa via pec e, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che non sono state rispettate le regole illustrate puoi valutare la possibilità di contestare il verbale.

Tuttavia anche se il verbale è stato notificato via pec nel rispetto delle regole indicate, questo potrebbe presentare altri vizi sui quali fondare il ricorso, pertanto se vuoi far osservare il verbale ad occhi esperti che visionano ogni giorno decine di verbali clicca sul tasto “Si, voglio la consulenza” e fai analizzare il verbale da uno dei nostri specialisti.