INDICE
- 1 Cos’è la comunicazione dei dati del conducente e quando va fatta
- 2 Quando si può contestare la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente
- 3 entro quanto tempo deve essere notificata la multa per la mancata comunicazione dei dati del conducente
- 4 A quale data si deve fare riferimento per capire se multa notificata o meno oltre il termine di 90 giorni
- 5 Come fare annullare la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente notificata oltre i termini
- 6 Contestare la multa per omessa comunicazione dei dati notificata a seguito di comunicazione negativa
- 7 In conclusione
- 8 Modulo ricorso contro la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente
In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sui casi in cui è possibile contestare la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente per ottenerne l’annullamento.
Cos’è la comunicazione dei dati del conducente e quando va fatta
La comunicazione dei dati del conducente deve essere effettuata dal proprietario del veicolo in caso violazioni non contestate immediatamente, per consentire l’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore.
In questi casi il destinatario del verbale deve comunicare all’autorità che ha elevato la multa, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente della persona alla guida al momento della violazione.
Se la comunicazione dei dati del conducente viene effettuata entro il termine di 60 giorni dalla notifica non verrà elevata alcuna ulteriore multa e verranno decurtati i punti alla persona che era alla guida al momento della violazione.
Se non si procede con la comunicazione dei dati o la comunicazione viene effettuata oltre il termine di 60 giorni verrà emessa una seconda sanzione da 292€ a 1.168€.
La sanzione viene generalmente emessa nella misura minima e che solo in caso di mancato pagamento entro i termini può essere applicato un importo maggiore.
Quando si può contestare la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente
Uno dei vizi più comuni che rende illegittima la multa per omessa comunicazione dei dati de conducente è la notifica del verbale oltre i termini previsti dalla legge.
Infatti le norme fissano dei termini precisi che non devono essere rispettati solo dai cittadini, ma anche dalle autorità.
Tuttavia molto spesso le amministrazioni fanno trascorrere anche diversi mesi prima di notificare le multa per omessa comunicazione dei dati del conducente, giustificandosi con l’eccessivo carico di lavoro che grava sui loro uffici.
entro quanto tempo deve essere notificata la multa per la mancata comunicazione dei dati del conducente
Come abbiamo visto il proprietario del veicolo ha 60 giorni per inviare la comunicazione dei dati del conducente, se non lo fa, riceverà una seconda multa che può essere salatissima.
Questa sanzione deve essere notificata al proprietario entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza dei suddetti 60 giorni.
Superato questo termine il verbale eventualmente notificato è nullo e quindi privo di efficacia.
Facciamo un esempio
Se il verbale principale (quello che prevede la decurtazione dei punti) è stato notificato il 21.05.2020 è da questa data che decorrono i 60 giorni entro i quali si dovrà effettuare la comunicazione dei dati del conducente.
Quindi se la comunicazione non è stata effettuata il 20.07.2020 viene accertata la violazione ex art. 126 bis, comma secondo, del Codice della Strada la quale dovrà essere notificata entro 90 giorni, ovvero entro il 19.10.2020.
Se la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente è stata notificata oltre questo termine è nulla.
A quale data si deve fare riferimento per capire se multa notificata o meno oltre il termine di 90 giorni
Molto spesso, anche a causa delle informazioni che circolano in rete, i nostri lettori considerano la multa notificata oltre il termine perché fanno riferimento alla data in cui hanno materialmente ricevuto l’atto.
Secondo la Corte di Cassazione il termine di notifica della multa è rispettato se l’organo accertatore ha affidato entro i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione il plico al servizio postale.
Quindi la data a cui fare riferimento non è quella di ricevimento, ma quella di spedizione del verbale.
Questo giorno è generalmente indicato nel verbale, in mancanza di questa indicazione la data può essere ricavata verificando i timbri presenti sulla busta contenente l’atto, oppure effettuando una verifica tramite il servizio ricerca spedizione di poste italiane.
Questo significa che se il verbale è stato spedito 86 giorni dopo la scadenza del termine entro il quale doveva essere effettuata la comunicazione dei dati del conducente, la multa è stata notificata nei termini, anche se questo è stato materialmente consegnato dopo 96 giorni.
Quindi tornando all’esempio precedente se la multa è stata spedita entro il 19.10.2020 la notifica è da considerare effettuata entro il termine.
Questo perché come è stato più volte affermato in diverse sentenze non si possono far ricadere le conseguenze negative derivanti da eventuali ritardi compiuti dal servizio di spedizione, in capo all’organo accertatore che ha correttamente provveduto a consegnare il plico entro i termini previsti dalla legge.
Come fare annullare la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente notificata oltre i termini
Diversamente da quello che si può pensare il semplice fatto che la multa sia nulla non autorizza l’automobilista a non pagarla senza compiere ulteriori azioni.
La Corte di Cassazione ha precisato che il proprietario è obbligato a impugnare il secondo verbale, ovvero quello per la mancata comunicazione dei dati del conducente per far valere la nullità.
Questo significa che è necessario far valere la nullità del verbale proponendo ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Se sulla base di quanto abbiamo detto il verbale risulta notificato oltre il termine di legge è possibile utilizzare il modulo di ricorso che si trova in questa pagina.
Si tratta dello schema di ricorso grazie al quale abbiamo vinto il 97% dei ricorsi contro verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente notificati oltre il termine.
Contestare la multa per omessa comunicazione dei dati notificata a seguito di comunicazione negativa
Con la sentenza n. 9555 del 27 aprile 2018 la Corte di Cassazione ha precisato che l’invio di una comunicazione negativa – con la quale si dichiara di non ricordare chi era alla guida del veicolo – non può portare l’amministrazione ad emettere automaticamente la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Ma la stessa corte a rilevato che allo stesso modo tale comunicazione negativa non impedisce l’invio della multa per omessa comunicazione dei dati del conducente, e che in caso di emissione spetterà al giudice determinare se le motivazioni a sostegno dell’impossibilità di comunicare i dati sono valide o meno.
Quindi, anche in caso di comunicazione negativa, l’organo accertatore può emette la sanzione per omessa comunicazione dei dati e dunque sarà sempre opportuno verificare se questa è stata notificata nei termini.
Tuttavia in diversi casi la Giurisprudenza ha riconosciuto l’esistenza del giustificato motivo a seguito di una comunicazione negativa, ad esempio quando il veicolo è in uso a più soggetti del nucleo familiare e non è possibile individuare con esattezza il conducente al momento della violazione (tra le varie sentenze Giudice di Pace di Latina n. 777 del 3 settembre 2020).
Pertanto se il proprietario del veicolo ha inviato una comunicazione negativa, ma è stata comunque emessa la sanzione per la mancata comunicazione dei dati del conducente è possibile valutare la proposizione del ricorso, rimettendo al Giudice la valutazione dei motivi che hanno reso impossibile l’individuazione del conducente al momento della violazione.
In conclusione
La multa per omessa comunicazione dei dati del conducente deve essere notificata nel termine di 150 giorni (60 + 90) dalla notifica del primo verbale.
Questo significa che se il verbale è stato notificato oltre questo termine è possibile proporre ricorso ed ottenere l’annullamento della multa per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Se, invece, hai già ricevuto una multa per omessa comunicazione dei dati del conducente grazie a questa guida saprai quali elementi valutare e come comportarti e se ritieni che la multa ti sia stata notificata oltre il termine puoi scaricare il “modulo di ricorso contro la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente” che trovi qui sotto.
Oppure se vuoi una valutazione professionale da parte di esperti che si occupano ogni giorni di situazioni come la tua contattaci e il tuo verbale verrà valutato da occhi esperti in grado di rilevare altri elementi per contestare il verbale oltre a quelli di cui ti abbiamo parlato in questo articolo
Salve,
Ho pagato regolarmente una multa per eccesso di velocità inviando via PEC il modulo con dichiarazione dati del conducente. Purtroppo ho trascritto male l’indirizzo durante l’invio e mi è arrivata la multa per omissione dati .
Ho inoltrato la PEC alla mail della polizia sotto loro richiesta per verifica e mi hanno risposto che avendo sbagliato indirizzo non potevano riceverla e i termini sono scaduti. Non è possibile richiedere l’annullamento dimostrando la buona fede? Ovviamente ho sbagliato 2 volte errando l’indirizzo e non verificando la conferma di ricezione.
Grazie
Caro Daniele,
Avendo inviato la comunicazione ad un indirizzo errato non è possibile imputare alcuna responsabilità alla pubblica amministrazione.
Buongiorno, ad agosto 2020 ho ricevuto una multa per passaggio com rosso, ho pagato il giorno stesso la multa ma, non avendo letto tutto il verbale, non ho comunicato i dati poiché la multa per l’infrazione e la decurtazione dei punti riguardavano me.
Oggi mi arriva la seconda multa per omessa comunicazione entro i 60 gg, posso fare qualcosa per evitare di pagarla?
Cara Annalisa,
Senza analizzare la documentazione è impossibile esprimere un parere preciso sul suo caso
Come posso fare per farvi visionare la documentazione?
Cara Annalisa,
Può richiedere una consulenza cliccando QUI
Salve. Ad agosto ho ricevuto una multa e l’ho pagata il giorno dopo, comunicando tramite PEC i dati del conducente, oltre al resto della documentazione richiesta. Oggi mi arriva una seconda multa per non aver comunicato i dati del conducente e riguardando la posta inviata, scopro su internet che la PEC che mi avevano indicato telefonicamente dalla segreteria della Polizia Municipale è sbagliata (@pec.rupar.puglia.it anziché @pec.it come avevo indicato io). Tuttavia io la ricevuta di ritorno dalla PEC l’ho correttamente ricevuta. Sarebbe possibile in questo caso contestare la multa?
Caro Gianvito,
E’ necessario verificare se la pec ha cui inviato la documentazione fosse indicata in qualche documento ufficiale (circostanza che potrebbe essere invocata per sostenere la sua buonafede)
In data 21/05/2020 mi è stata notificata la prima multa per guida con apparecchio telefonico. La multa è stata pagata nei termini ma oggi 27/10/2020 mi hanno notificato la seconda multa per mancata comunicazione del conducente. Ci sono gli estremi per contestare visti i 159 giorni solari trascorsi?
Caro Fabio,
Deve verificare la data in cui è stato spedito il secondo verbale, è con riferimento a quella data che si devono calcolare i termini.
Mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità. Ho presentato ricorso al Prefetto ed ho comunicato i dati del conducente nei termini prestabiliti con raccomandata con ricevuto di ritorno ma, successivamente, mi è stata elevata ugualmente una multa per omessa presentazione dei dati del conducente (probabilmente per un disguido dell’ufficio). Posso chiedere l’annullamento del verbale in autotutela direttamente alla Polizia Locale o devo fare opposizione al prefetto o GdP? grazie mille
Caro Fabio,
Se la comunicazione era completa ed il ricorso è ancora pendente non avrebbero dovuto elevare la seconda sanzione. In questo caso prima di proporre ricorso può chiedere l’annullamento al comando che ha emesso il verbale, tuttavia le ricordo che la richiesta di autotutela non blocca il decorso del termine per proporre ricorso contro il verbale.
Buonasera,
Mi è stata contestata una violazione per passaggio con semaforo rosso, nonostante la documentazione fotografica evidenzi che mi sono fermato appena dopo la linea di arresto (infrazione del 19-1-20 contestata il 16-3-20 con PEC).
Ho fatto ricorso al Prefetto, che comunque ha respinto il ricorso (firma del 26-5-20 inviata il 1-6-20 a mezzo PEC).
Ho quindi fatto ricorso al Giudice di Pace (data invio 18-6-20 con in copia la PEC del comune che mi ha contestato l’infrazione) e sono in attesa dell’udienza di comparizione parti per la discussione dell’istanza di sospensione fissata per il 5-11-20 e l’udienza per la discussione del merito della controversia fissata il 4-2-21 il tutto è stato già notificato sia a me sia alla polizia municipale.
Oggi 13-10-20 ho ricevuto la contestazione per omissione dei dati del conducente.
Come mi devo comportare?
Caro Lorenzo,
Senza visionare la documentazione difficile esprimere un parere, le consiglio di leggere il nostro articolo sulla comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso
Ciao, sono un pilota spagnolo. Lo scorso settembre abbiamo pagato una penale di € 136 per eccesso di velocità. La lettera inviata per effettuare il pagamento comprende la seguente sezione: “Si consiglia di compilare il modulo di risposta allegato e di inviarlo all’indirizzo sopra indicato, SE NON SI PAGA LA SANZIONE. Nel mio caso SE LO PAGATE e comunque ho ricevuto un nuova sanzione per la violazione dell’articolo 126 bis Comprendo che si tratta di poter sottrarre i punti che non è possibile nel mio caso, credo anche che la legislazione europea non consenta il trattamento di procedimenti disciplinari se non per eccesso di velocità, non utilizzo della cintura, semaforo in rosso, guida ubriaco, ecc. ma non per questo caso particolare. Dovrei ricorrere alla prefettura?
Caro Javier,
La comunicazione dei dati è prevista anche per titolari di patente estera, tuttavia senza conoscere i dettagli è possibile esprimere un parere più preciso.
Buon giorno, mi è arrivato il verbale per omessa comunicazione dei dati del guidatore, all’epoca avevo mandato una mail con tutti i dati e allegati ma non sapendo che una posta normale non può spedire a una pec e non riceve neanche la delevery stavo tranquillo. Avendo agito in buona fede e avendo la mail che ho spedito, (ma mai recapitata) posso evitare di pagare?
Caro Gilberto,
Se tale mezzo non era indicato tra quelli utilizzabili per l’invio della comunicazione non è possibile contestare la sanzione
Grazie tante per la tempestiva risposta.
Saluti, Gilberto
Buongiorno, nel mese di giugno 2019 ho inviato i dati del conducente nei termini, ottenendo tra le altre cose risposta con numero di protocollo di attesta ricezione dei dati.
Stranamente dopo circa otto mesi , oggi , mi giunge la sanzione via pec per non aver inviato i dati del conducente.
Cosa posso fare? Grazie
Caro Michele,
Forse la comunicazione era incompleta, dovrebbe contattare chi ha emesso la sanzione.
Buongiorno, ho ricevuto un verbale di 218,37 euro per omissione di comunicazione dati del conducente. La sanzione fa riferimento a un verbale per eccesso di velocità del 4/06/2019 ma non ho mai ricevuto nessuna raccomandata né alcun tipo di notifica via posta di tale multa, che avrei tempestivamente pagato come ho già fatto. Devo pagare questa cifra entro 5 giorni a partire da oggi e per recarmi presso il Comando di Polizia locale intestatario dell’atto devo prendere appuntamento. E’ possibile evitare il pagamento?
Cara Michela,
Per fare ricorso è necessario verificare la regolarità della prima notifica, chiedendo copia delle relate di notifica del verbale per eccesso di velocità
Ho ricevuto una multa per alta velocità ma nel verbale non c e il foglio per dichiarare chi stava al conducente.
Sono passibile della multa di omissione dei dati?
Cara Annamaria,
Il superamento del limite di velocità è inferiore ai 10 km/h?
Buonasera, il 05.08.2019 mi è stato notificata l’ordinanza ingiunzione della Prefettura per non aver accolto il ricorso per la violazione dell’art. 142 c. 8 cds.
Il 13 gennaio 2020 mi veniva notificato il verbale della Polizia Locale, redatto in data 18.12.2019, per la violazione dell’art. 126 bis per aver omesso di comunicare i dati della patente di guida il cui termine era scaduto il 05.10.2019 (data citata nel verbale di contestazione). Preciso che il verbale è stato consegnato al centro notifiche delle P.T. il 08.01.2019 come si evince dall’annullo postale. Posso far ricorso perché la notifica è avvenuta oltre il tempo consentito.
Grazie.
Caro Domenico,
Per esprimere un parere è necessario analizzare la documentazione, le consiglio di richiedere una consulenza.
Salve ho ricevuto una multa del 4\3\2019 notificata il 3\5\2019 e regolarmente pagata con lo sconto previsto dalla legge il 6\5\2019 ora il 17\1\2020 ricevo un altra multa per mancanza di invio dati patente notificata al servizio postale in data 5\11\2919 e redatto il 24\10\2019, quindi penso che siano passati i 150 GG. che fare va pagato o no e fare ricorso? Grazie
Caro Luigi,
Potrebbero essere decorsi i termini, ma non è dato sapere se vi sono elementi che giustificano l’eventuale ritardo nella notifica.
In questi casi, ovvero nelle ipotesi di notifica oltre i termini, è necessario proporre ricorso contro il verbale (se omette di pagare decorso il termine per il ricorso e/o per il pagamento la somma diverrà titolo esecutivo e potrà essere emessa la cartella esattoriale).
Per l’eventuale ricorso può utilizzare il nostro modulo di ricorso contro la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente
Buongiorno mi è stata consegnata nei termini previsti la multa per mancata comunicazione dati conducente.
Nel primo verbale ,quello dell’inflazione autovelox, l’obbligo della comunicazione dati non era evidenziato, ma scritto in caratteri molto piccoli come il resto del verbale. Ci sono limiti di legge che impongono font minimo dei caratteri o comunque obblighi ad evidenziare in grassetto informazioni essenziali?
Caro Tommaso,
Non ci sono limiti sulla dimensione del carattere, gli unici obblighi riguardano le indicazioni in materia di comunicazione dei dati del conducente.
Buonasera.
Ho ricevuto una multa per eccesso do velocita. Poiche superavo di 61km/h il limite di velocità la pena accessoria oltre alla decurtazione di 10 punti prevede la sospensione della patente.
Qualora decidessi di non comunicare i dati del conducente vorrei sapere se la seconda multa amministrativa sarà dell’importo previsto minimo (292 euro)? La decurtazione dei punti e la sospensione in tal caso decadono comunque?
Grazie
Caro Michelangelo,
La risposta è si a tutte e tre le domande
Buonasera, mi sono arrivate due lettere relative a una multa che risale al 2018 per superamento limite velocità e mancata comunicazione dati conducente. Le multe a casa non sono mai arrivate, l’agente riscossione dice che dato che il postino (presumibilmente) ha lasciato la comunicazione nella buca delle lettere vale come notifica. Posso fare qualcosa in merito?
Cara Erika,
Le notifiche potrebbero essere avvenute per compiuta giacenza (trova maggiori informazioni nel nostro articolo sulla notifica per compiuta giacenza)
Ciao. Ho ricevuto questa multa di mancata comunicazione però avevo inviato la pec con i miei dati e cè anche la conferma della pec che l’hanno ricevuti. A chi posso presentare le prove per non pagare la multa?
Cara Natalia,
Se la documentazione inviata era corretta e completa può contestare il verbale
Un mio amico guidava un veicolo prestatogli occasionalmente da un altro soggetto. È stato fermato per un controllo e non ha potuto esibire la carta di circolazione perché sul mezzo non c’ era. Lui anche era sprovvisto di documenti quindi ha dettato agli agenti le sue generalità.Con verbale dunque gli si intimava L’ esibizione della carta di circolazione entro 30 giorni. Dopo Vari mesi (da giugno a marzo) e’ stato notificato a lui(conducente non proprietario) verbale per violazione art. 180 comma 8. Quali i motivi per opporsi ?
Cara Caterina,
E’ impossibile esprimere un parere senza analizzare la documentazione.
Buongiorno ,
Abbiamo regolarmente pagato una multa del 8/8/2018.
Successivamente è stata invita una raccomandata da noi mai ritirata , presubilmente riguardo la comunicazione del conducente .
In data 25/10/2019 ci arriva una semplice lettera di ultimo sollecito dove l importo da 286€ passa a 583€ . Possiamo in qualche modo difenderci da questo importo cosi elevato ? Non eravamo a conoscenza di questa nuova norma a maggior ragione visto che la raccomandata non essendo stata ritirata non è stata notificata .
Caro Stefano,
Il mancato ritiro del verbale non impedisce la sua notifica, in questi casi il verbale viene notificato per compiuta giacenza.
Buongiorno
Ho ricevuto il verbale il giorno 9 aprile 2019 e il giorno stesso ho pagato la multa. Non ho per dimenticanza comunicato i dati.
Oggi in data 10/09/2019 ho ricevuto l’avviso di dover pagare per mancanza comunicazione dati, sulla busta però del comune risulta il timbro postale 07/09/2019
Secondo voi è possibile fare ricorso?
Grazie
Caro Andrea,
Potrebbe essere stato notificato oltre i termini, ma senza analizzare la documentazione è difficile esprimere un parere preciso.
Salve, ma l’importo della prima sanzione per omessa comunicazione è sicuramente quello minino di 292 euro o potrebbe anche essere superiore? Se pagato entro cinque gg tale importo viene ulteriormente ridotto? Grazie e cordiali saluti.
Caro Osvaldo,
Il verbale viene emesso nella misura minima e prevede la possibilità di pagare in misura “scontata” entro 5 giorni dalla notifica
Buongiorno,
Ho ricevuto una multa per omessa comunicazione dei dati del guidatore.
Ho controllato e in realtà avevo inviato tutto via pec, ma purtroppo ho sbagliato a digitare l’indirizzo del destinatario (una lettera in meno).
Posso essere rimessa in termimi per errore materiale o qualcosa di simile? Grazie!
Cara Barbara,
Da quanto dice no, poiché l’errore non è imputabile all’amministrazione.
Innanzitutto grazie per le informazioni e il servizio che fornite.
La prima multa (atto datato 14/08/19) notificata Come repertorio delle notifiche in data 20/08/19 e ricevuta in data 29/08/19 è stata pagata nei tempi. Non ho effettuato la comunicazione di chi conduceva il veicolo. Ho ricevuto la seconda multa( atto datato 28/01/2020) in data 30/01/20 notificato come repertorio delle notifiche in data 29/01/20. Vorrei conferma che posso fare ricorso perché risulta oltre i termini
Cordialmente la ringrazio
Cara Elisabetta,
Se le date indicate sono corrette il verbale per omessa comunicazioneModulo ricorso contro la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente dei dati potrebbe essere stato notificato oltre i termini di Legge.
Buongiorno, mia moglie ha preso una multa per eccesso di velocità regolarmente pagata ma purtroppo non eravamo a conoscenza dell’obbligatorietà di invio dei dati del guidatore ed ora è arrivata la seconda multa.Il fatto però è che subito dopo aver ricevuto la notifica della prima multa mia moglie si è recata dai vigili di competenza per richiedere la foto dell’autovelox e parlando con loro gli aveva confermato che era lei alla guida ma senza lasciargli nulla di scritto e ovviamente i viglili non si sono preoccupati di dire che avrebbe dovuto dare anche comunicazione scritta. È possibile appellarsi in qualche modo alla “non chiarezza”del verbale e dei viglili? Grazie e buon lavoro
Caro Fabio,
Senza l’invio del modulo non è possibile provare l’avvenuta comunicazione, se non viene registrata per iscritto dagli agenti la comunicazione orale non può considerarsi come resa.
Salve.
Al mio compagno è arrivata la multa ad agosto per essere passato al semaforo col rosso.
Siccome lui è neopatentato, in teoria dovrebbe decurtati 12 punti, ma ci è stato detto che non dichiarando chi guidava, li sarebbe arrivata un ulteriore sanzione, ma senza togliere i punti.
Volevo sapere se è attendibile questo.
Questa cosa ci ha detto il nostro vicino ex poliziotto.
E inoltre volevo sapere di quanto può essere la seconda sanzione.
Cara Nati,
Si è corretto quanto le hanno riferito. La seconda sanzione è di 292 euro.
Buonasera, mi sono state recapitate 4 multe per mancata comunicazione dati conducente relativa a 4 presunti verbali per eccesso di velocità MAI NOTIFICATI…e quindi ovviamente non potevo sapere di dovere comunicare i cd dati conducente.
Come posso difendermi?
Elisabetta
Cara Elisabetta,
Deve verificare se quei verbali sono stati regolarmente notificati, ad esempio per compiuta giacenza
Buongiorno, è possibile presentare ricorso alla multa per omessa comunicazione dei dati del conducente (art 126 b) se si è stati impossibilitati ad inviare i dati in quanto non a conoscenza dell’atto giudiziario e del suo contenuto (multa per limite dì velocità) in quanto la notifica è stata consegnata ed effettuata ad un familiare?
Caro Stefano,
E’ impossibile esprimere un parere senza conoscere i dettagli, va detto che la notifica al familiare è possibile tuttavia esistono delle eccezioni (nella recente sentenza 10543/2019 la Cassazione ha affermato che la notifica di un atto nelle mani di un familiare del destinatario può essere compiuta validamente solo se tra i due soggetti vi sia un effettivo rapporto di convivenza).
Buongiorno,
verbale del 06/12/2018 e notificato in data 11/02/19, ho pagato in data 16/02/19 entro i 5 gg. Purtroppo, per distrazione non ho inviato la documentazione con i dati del conducente e In data 10/07 ho ricevuto il secondo verbale.
I termini partono dalla notifica ? esistono i presupposti per fare un ricorso?
grazie
Cara Angela,
Dalle date che indica il verbale per omessa comunicazione sembra notificato entro 150 giorni dalla notifica del primo verbale.
Ho ricevuto la notifica e quindi la multa per mancata comunicazione dei dati del conducente. Posso, per evitare di pagare la seconda sanzione per omissione dei dati, decidere di farmi decurtare i punti? O il pagamento è obbligatorio in ogni caso?
Cara Antonella,
Se le è già stata notificata la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente non può più procedere con la comunicazione, ma dovrà pagare la seconda sanzione o se ne ricorrono i presupposti presentare ricorso.
Buonasera.
Ho questa situazione e vorrei capire se posso ricorrere con successo al Prefetto oppure no.
– Multa “consegnata per la notifica a Poste Italiane in data: 09-07-2018”.
– Pagata entro i termini (09/08/2018).
– Dimenticato di comunicare i dati del conducente.
– Cambiata residenza a fine ottobre 2018.
– Nuova multa, con verbale datato “15/11/2018” ma che riporta al termine: “Il presente verbale è stato consegnato per la notifica alle Poste Italiane in data: 17-04-2019”. Inoltre riporta nella contestazione della violazione la seguente frase: “Il responsabile del servizio dichiara che copia del presente atto n. XXXX e con RG 201811YYYY è stato già spedito a residente a alla data 15-11-2018. L’esito del mancato recapito è avvenuto in data 28-11-2018. Il nuovo indirizzo di residenza è stato accertato presso la banca dati SIATEL in data 08-04-2019.”
Vale in questa situazione il termine dei 150 gg (60 + 90)? E quale data vale, quella del verbale (15/11/2018) o quella della seconda notifica (17/04/2019)?
Grazie.
Marco
Caro Marco,
Quando avvengono cambi di residenza è sempre molto complesso ricostruire tutti i passaggi. Senza analizzare la documentazione, che potrebbe fornire maggiori dettagli, in questo caso per la notifica il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui è stata accertata la nuova residenza.
Mi trovo nella medesima situazione; notifica del secondo verbale entro i termini di legge ma presso la mia vecchia residenza; è impugnabile?
Cara Raffaella,
E’ sempre necessario verificare quando è avvenuto il cambio di residenza rispetto alla notifica del verbale.
Buonasera..
Complimenti vivissimi per l’ottimo servizio offerto e per la professionalita’.
Ho ricevuto una multa il 21.12.2018 pagata nei 5 gg.
Il 24.5.19 ho ricevuto la multa per mancata comunicazione dei dati personali. Il verbale è stato consegnato per la notifica alle poste il 17.05.19. È stato notificato nei termini?..Lo devo pagare? grazie mille
Cara Mirella,
La ringrazio per i complimenti. Per quanto riguarda il verbale dalle date che indica sembrerebbe notificato nei termini
Salve.
Mio figlio è passato col semaforo rosso, ed è stato beccato dalle telecamere. Visto che lui è un neopatentato, quindi li dovrebbero decurtare 12 punti, pero possiamo omettere di inviare i dati di mio figlio e pagare 292€. Senza che li decurtano i punti? Giusto?
Caro Irvi,
In linea di massima è possibile adottare questa soluzione quando non c’è la contestazione immediata della violazione, può leggere la nostra guida sulla comunicazione dei dati del conducente
Salve, ho ricevuto una multa per mancata comunicazione dei dati della patente entro i termini di legge, quindi l’ho pagata.
Devo comunque comunicare i dati della patente (cosa non segnalata nel testo di questa seconda multa) oppure avendo pagato la seconda sanzione non mi saranno più decurtati i punti?
Grazie in anticipo per la consulenza.
Saluti.
Cara Elsa,
Come già scritto più volte nei commenti una volta emessa la sanzione per l’omessa comunicazione dei dati non viene può essere applicata la decurtazione dei punti
Salve,
ho letto più volte ma continuo a non capire una cosa. Ho ricevuto la multa il 6/11/2018 e ho pagato in misura ridotta entro 5 giorni. Ho dimenticato i dati e mi è arrivato la multa per omessa comunicazione dei dati il 1/04/2019.
Sulla prima multa risulta consegnata all’ufficio postale il 25/10/2018 la seconda il 25/03/2019, dai miei calcoli se tengo contro delle date di cosegna alle poste sono passati 151 giorni (91dal primo). Il dubbio che ho è che nel secondo verbale dice che la prima mi è stata notificata il 6/11/2018 e quindi la seconda è arrivata nei tempi corretti. Spero di essere stato chiaro, grazie
Caro Andrea,
Per calcolare il termine entro il quale doveva essere notificato il verbale per omessa comunicazione dei dati deve prendere come riferimento la data effettiva di notifica del primo verbale, perché è da quel momento che poteva comunicare i dati del conducente (pertanto nel suo caso il termine decorre dal 6.11.2018)
Buongiorno
Non mi è ancora chiaro il calcolo dei giorni. Ho ritirato la raccomandata della contravvenzione dall ufficio postale il giorno 23 febbraio.pagato nei 5 giorni comunicato dati conducente il 18 aprile. Mi è stata notificata multa per mancata comunicazione dato conducente entro i termini. La polizia locale mi dice che i termini dei 60 giorni decorrono da quando ufficio postale lascia avviso di ritiro AG.come possibile??
Cara Sabrina,
Il termine decorre dal momento di perfezionamento della notifica, che corrisponde al giorno del ritiro se questo avviene entro 10 giorni dal deposito. Altrimenti dal giorno del perfezionamento della compiuta giacenza.
Trova maggiori informazioni nella nostra guida sulla data di notifica della multa
Buongiorno, ho ricevuto una sanzione per eccesso di velocità compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h, per la precisione 86 km/h in una strada con limite 70 km/h. La sanzione è di 173 €, mentre invece per la mancata comunicazione dei dati del conducente, è riportata una sanzione che va dai 292 ai 1168 €. È possibile conoscere l’importo della sanzione per l’omessa dichiarazione dei dati del conducente previa decisione di comunicarli o meno? O semplicemente bisogna affidarsi alla speranza che la sanzione comminata sia quella minima? Grazie mille per la vostra professionalità.
Caro Roberto,
La sanzione per omessa comunicazione dei dati viene emessa nella misura minima
Ho ricevuto una multa con decurtazione dei punti e mi è stata notificata il 12/09/2018 e non ho comunicato il guidatore la seconda mi è stata notificata il 15/1/2019 devo pagarla o ha superato il termine?
Caro Manuel,
Il verbale – sulla base della date indicate – può considerarsi notificato nei termini di legge.
buongiorno, ho comunicato i dati personali e della patente della persona che era alla guida al momento della violazione in ritardo dai 60gg, devo aspettarmi ugulmente un verbale? nel caso potrei fare un ricorso?
Caro Alessandro,
Si, probabilmente le verrà notificato il verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente. Questo perché l’incompleta o ritardata comunicazione sono equiparate all’omissione della stessa.
Salve,
mi volevo complimentare per l’ottima pagina realizzata su un argomento così serio.
Le volevo chiedere un informatione:
Io ho ricevuto questa seconda multa che andrò a pagare nei 5 giorni previsti. (204euro)
Devo comunicare i Dati del Conducente alle autorità dopo aver pagato questa seconda multa??
Ps. per evitare che ne scaturisca una terza sempre per mancanta comunicazione dei dati alle autorità??
Caro Salvatore,
La ringrazio per i complimenti.
Quanto alla sua richiesta, una volta emesso il verbale per omessa comunicazione dei dati non è più necessario procedere con l’invio del modulo allegato al verbale.
Pertanto con il pagamento del verbale la vicenda può ritenersi conclusa
Buonasera, se ritiro la multa con la relativa richiesta di comunicazione dei dati dopo due mesi circa di giacenza, con tanto di timbro postale sulla busta del giorno del ritiro ovviamente, il termine per pagare e per fare la dichiarazione decorre dal giorno del ritiro? Lo chiedo perchè a me parrebbe ovvio se non fosse che in contemporanea ho ritirato altro atto relativo alla multa per non aver fatto la dichiarazione nei termini..
Grazie in anticipo per la risposta
Caro Filippo,
In caso di ritiro dopo 10 giorni dal deposito presso l’ufficio postale, il termine decorre dall’undicesimo giorno.
Può approfondire questo tema leggendo la nostra guida sulla notifica della multa per compiuta giacenza
Salve
Ma l’importo della seconda multa per mancata comunicazione del conducente viene quantificata al momento della notifica del verbale di infrazione oppure successivamente con un importo a sorpresa?
Caro Michele,
Viene applicato nella misura minima
Buongiorno,ringraziandovi per la chiarezza, sono a chiedervi se la sanzione pecuniaria che è prevista da 292€ minimo a 1168€ massimo,viene sicuramente, e sempre, applicata in misura minima di 292€. Grazie.
Caro Fede,
Le confermo che la sanzione viene emessa nella misura minima
buongiorno ho un dubbio in merito al 126 bis. ho effettuato una infrazione con un mezzo aziendale il giorno 06/10/2018. pagata entro i 5 giorni. il giorno 19 agosto ho comunicato via mail la decisione di non comunicare i dati perché non conosco chi fosse alla guida quel giorno. i 90 giorni dovrebbero partire da questa mia mail? mi è arrivato il 18 dicembre la richiesta dei 212 euro per omessa comunicazione dei dati, ma non ho mai ricevuto risposta alla mia pec. ho letto da qualche parte che la multa per mancata omissione dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla mi comunicazione.
Caro Tommaso,
Il termine decorre dalla data di notifica del verbale per il quale avrebbe dovuto comunicare i dati ed è di 150 (60+90) giorni da tale data.
Mi è stato notificato un verbale in data 16 ottobre 2018 regolarmente pagato e oggi 16 dicembre 2018 ho inviato comunicazione dei dati del conducente….Ma, ahimè, mi sono accorta che ad oggi sono trascorsi 62 gg dalla data di notifica. Devo attendermi una seconda multa x omessa o ritardata comunicazione? potrò appellarmi a tanto zelante accanimento?
Cara Nunzia,
Nel suo caso il termine per la comunicazione deve considerarsi scaduto in data 15.12.2018 e pertanto è possibile che venga elevato il verbale per l’omessa comunicazione dei dati del conducente.
Buongiorno,
In data 8/11 Mi è arrivata una multa per un infrazione al codice della strada commessa il giorno 26/7. Sono dunque passati più di 90 gironi. Leggo però sul verbale la seguente voce: ‘la decorrenza dei termini per la notifica del verbale in oggetto parte dal giorno 13/10 poiché solo da questa data lo scrivente ufficio ha acquisito gli elementi utili per la notifica del seguente verbale’.
Leggendo però nella relazione di notifica a mezzo di posta c’è scritto: il presente atto conforme all’originle Viene notificato al destinatario a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata A.R. Consegnata in data 05/11 all’ufficio postale di Bologna.
Quale notifica dovrei tener presente tra tutte queste date?
Grazie
Cara Viviana,
E’ necessario capire perché la decorrenza è individuata nel 13.10.2018, si tratta di un veicolo a noleggi o in leasing?Sono indicate altre motivazioni?
In questo caso per prima cosa è necessario chiarire questo punto.
Esatto, è un veicolo in leasing
Grazie!
Cara Viviana,
In questo caso la notifica potrebbe essere considerata regolare, può trovare maggiori informazioni leggendo la nostra guida sulla notifica della multa con auto a noleggio
buonasera, mi è stato notificato a mezzo posta un verbale per non aver rispettato uno stop, ho impugnato il suddetto verbale presso il giudice di pace e sono ancora in attesa della prima udienza, ma oggi mi viene recapitato un altro verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente. Devo pagare ugualmente?
Caro Raffaele,
Senza analizzare la documentazione è difficile dare un opinione, comunque può trovare informazioni molto utili leggendo la nostra guida: la comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso
Buongiorno, in data odierna ricevo multa per mancata comunicazione del conducente… la multa ricevuta a Maggio avevo provveduto a pagarla subito perché ero evidentemente colpevole dell’eccesso di velocità.
Purtroppo per ignoranza e/o superficialità non ho visto che dovevo comunicare chi fosse alla guida che poi ero ancora io….
Ora posso in ogni caso presentare ricorso al Prefetto di Milano appellandomi al fatto che pagando pensavo di aver risolto la mia pendenza di fatto appellandomi alla buona fede?
O in nessun caso posso provare a ricorrere?
Caro Simone,
In questo caso il ricorso basato sulla buona fede non ha molte possibilità di accoglimento, posto che nei verbali è indicata l’obbligatorietà della comunicazione (spesso viene sottolineato che la comunicazione va effettuata, anche, se il conducente al momento dell’infrazione era il proprietario del veicolo).
Buongiorno, in data 10 aprile 2018 ci è stata notificata una multa per eccesso di velocità rilevata con Autovelox di soli 14km e abbiamo pagato entro il termine dei 5 giorni. Non abbiamo comunicato il nominativo del conducente entro 60gg probabilmente per una dimenticanza. Ora il 10 agosto 2018 abbiamo ricevuto la notifica per la mancata comunicazione dei dati del conducente (sempre importi molto elevati! ovvero l’importo della seconda multa è addirittura più elevato di quello della prima). Sulla base delle vs considerazioni non risulterebbero scaduti i termini per il ricorso, corretto? si può provare ugualmente a proporre il ricorso? Al prefetto o al giudice di pace? E nel caso in cui venga respinto e fossimo costretti a pagare la multa, quale sarebbe la maggiorazione da pagare rispetto alla multa? Grazie Cordiali saluti
Cara Maddalena,
La notifica risulta effettuata nei termini di legge, almeno da quanto ci riferisce.
Per valutare un possibile ricorso per altri motivi è necessario visionare la documentazione relativa alla violazione contestata.
Salve, a febbraio ho preso una multa condecurtamento di 2 punti. La multa mi è stata notificata il 10 aprile e l’indomani ho pagato in forma ridotta. Oggi mi è arrivata la comunicazione sull’omessa comunicazione dei dati del conducente e relativa multa. Sono ancora in tempo a comunicare i dati del conducente o va pagata la multa? Grazie
Caro Jose,
La comunicazione può essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica del verbale, pertanto nel suo caso non può più procedere con la comunicazione dei dati.
Salve, mi è stato notificato un verbale di mancata comunicazione dei dati del conducente, consegnato alle poste il 10/01/2018,da me ritirato presso l’ufficio postale il 19/01/2018, secondo quanto riportato in esso l’infrazione è stata commessa il 02/07/2017 e notificata il 31/08/2017, non avendo mai ricevuto il verbale del 02/07/17 ho fatto ricorso al Prefetto di Roma in data 01/02/2018 e in data 09/07/2018 mi giunge la risposta del Prefetto che rigetta la mia richiesta specificando “ricorso infondato”. Purtroppo in tutta questa storia non ho pensato a richiedere il verbale mai notificato…cosa che farò immediatamente. Ho però un dubbio, mi è stato consigliato di fare comunque un ulteriore ricorso al Giudice di Pace per prescrizione dei termini di legge che pare siano 100 gg dalla notifica del verbale (nel mio caso dal 31/08/2017 al 10/01/2018 sono 132gg) Vorrei però sapere se ci sono i presupposti per fare l’ulteriore ricorso. Nel caso non ci siano..dovrò pagare la multa raddoppiata pari ad € 600,47 e comunque mandare i dati per la decurtazione dei punti sulla patente ???? Grazie mille
Cara Daniela,
Non è possibile esprimere un parere su una questione così articolata senza visionare la documentazione completa, la invito pertanto a richiedere una consulenza sulla nostra pagina “consulenza”
Buongiorno,
Innanzitutto, complimenti per la chiarezza. Grazie a voi ho scoperto che purtroppo dovrò pagare una multa per mancata comunicazione :-(.
Ho però una domanda. L’atto è stato consegnato all’ufficio postale il 21/06/2018 (entro i 90 gg), ma a me è stato consegnato dal postino il 04/07/2018 (ben oltre i 90 gg).
Per pagare il 30% in meno a quale data devo fare riferimento? (potrebbe essere utile arricchire il post con questa info)
Grazie
Caro Alberto,
Grazie mille per i complimenti.
Per quanto riguarda il pagamento entro 5 giorni deve fare riferimento alla data in cui ha ricevuto il verbale, può approfondire la questione leggendo la nostra guida sul pagamento della multa in misura ridotta
15/01/2018 notifica verbale ( pagato 2 giorni dopo )
16/03/2018 scadenza dei 60 giorni per comunicare i dati
14/06/2018 (90 giorni) mi doveva essere notificata la multa per mancato invio dati.
E’ arrivata giorno 19/06/2017
che devo fare ?
Caro Giuseppe,
Deve verificare la data in cui il verbale è stato affidato al servizio postale per la consegna, infatti per il calcolo dei 90 giorni si fa riferimento alla data di spedizione e non a quella di ricevimento.
preso in carico uff. postale giorno 15/06/2018 07:29
Consegnata il 19/06/2018
Caro Giuseppe,
Se la relata presente nel verbale indica la medesima data di affidamento il termine per la notifica potrebbe essere stato superato.
nel verbale abbiamo cercato attentamente non c’è nessuna dicitura della data di affidamento alle poste.
la data di presa in carico l’ho presa dal sito delle poste
15/06/2018 presa in carico
15/06/2018 in lavorazione
19/06/2018 consegnata
In questo caso il termine per la notifica potrebbe essere stato superato.
Buonasera, anche a me è arrivata una seconda multa per omessa comunicazione del conducente. Da quello che ho letto mi sembra di capire che capita spesso. Quindi per me è solo un modo di portar via altri soldi alla gente. Se uno paga subito una multa per eccesso di velocità è ovvio che accetta la decurtazione dei punti anche perché la multa è personale e anche la macchina. Solo nel caso in cui alla guida ci fosse un’altra persona e non il proprietario, allora bisognerebbe dichiarare il conducente, sempre se il proprietario vuole.Altrimenti si paga e basta. Sarebbe molto più semplice. E poi siamo nel 2018, non c’è un altro modo per avvisare la gente prima di notificare una seconda multa per non aver comunicato il conducente??E poi più di 200euro di multa? Ma siamo pazzi? È una vergogna fregare così i soldi alla gente. Comunque complimenti per il lavoro che fate.
Caro Pier,
Grazie per i complimenti.
Purtroppo il meccanismo di automatica decurtazione dei punti nei confronti del proprietario non può essere applicato, poiché è stato dichiarato incostituzionale da una sentenza della Corte Costituzionale
Buona sera. Ho una domanda interesante. Ho avuto la multa per mancanza di comunicazione di dati del conducente,dopo che ho pagato questa multa ho anche ancora l’obbligo di comunicare i dati del conducente? O mi arriva un’altra multa per mancata comunicazione dei dati?
Cara Anna,
Una volta pagato il verbale per omessa comunicazione dei dati non è più necessario procedere con l’invio della comunicazione, inoltre non verrà elevato alcun ulteriore verbale.
Salve.
Con lauto aziendale (che non ho mai guidato io ma era in uso al mio ex socio) ci era arrivata una multa per assaggio semaforo rosso. Regolarmente pagata nei termini ma senza fornire i dati del conducente. Successivamente è arrivata alla società la seconda multa per non aver fornito i dati del conducente ma non ritirata in quanto eravamo in fase di pre liquidazione con spostamento uffici. La notifica è poi arrivata a me personalmente in quanto risultavo ancora amministratore. L’ho portata al mio ex socio ma a quanto pare non è stata pagata. Di fatto 2 mesi fa l’area riscossioni srl mi richiede il pagamento della multa con tanto di spese extra. Il mio legale ha scritto a loro contestando il fatto che è la società non io a dover pagare. Come mi comporto?
Grazie
Caro Emilio,
In generale non il legale rappresentante della società non è responsabile in solido per le violazioni commesse attraverso un auto aziendale, ma senza analizzare la documentazione non è possibile esprimere un parere più preciso.
Salve ho ricevuto un verbale per non aver comunicato i dati del conducente relativamente ad un altro verbale che presi ad un photored. Il verbale principale da semaforo rosso mi è stato notificato in data 29.9.2017. Il 6.3.2018 mi è stato notificato il verbale per omissione dei dati conducente, su questo verbale leggevo che “è stato consegnato a poste italiane per la notifica il 23.02.2018”.
Ora se considero il giorno in cui mi è stato notificato a casa siamo oltre i 150 giorni invece se considero la data di affidamento ai notificatori siamo nei termini la notifica per quello che dice la Cassazione. Secondo voi ci sono gli estremi per il ricorso o i termini di notifica sono stati rispettati? Grazie
Caro Giovanni,
La data a cui fare riferimento per il calcolo del termine è quello in cui il verbale per omessa comunicazione è stato affidato al servizio postale per la consegna, quindi nel suo caso l’affidamento poteva avvenire fino al giorno 26.2.2018.
Pertanto almeno sul piano del termine per la notifica il verbale da lei ricevuto è da considerare regolare.
Vi ringrazio per la risposta, un’ultima cosa ho dimenticato di specificare che il verbale principale del photored (che ho già provveduto a impugnare al prefetto) è stato affidato alle poste il 26.09.2017 e notificato a casa il 29.09.2017, l’infrazione contestata è avvenuta il giorno 16.05.2017. Quindi per quanto riguarda la sanzione principale siamo oltre i 90 giorni credo per la notifica e se così fosse questo potrebbe essere un motivo per impugnare il verbale dell’omissione dati conducente collegata? ringrazio nuovamente
Caro Giovanni,
Se c’è un ricorso pendente il verbale per omessa comunicazione può – a seconda di quanto riportato nel verbale principale – essere impugnato perché tale sanzione non può essere irrogata fino alla conclusione dei rimedi giudiziari.
Tuttavia le segnalo che c’è stato un cambio di orientamento e quindi è necessario analizzare con attenzione i verbali, sul punto trova indicazioni nella nostra guida “comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso“
vi ringrazio, siete stati chiarissimi.
Si figuri
ho pagato verbale perché andavo a 63 km all’ora; poi ho inviato dati conducente per posta ordinaria che a quanto pare non è arrivata: quindi mi è arrivata ulteriore contravvenzione . posso fare ricorso giudice di pace? : Grazie
Caro Claudio,
Con la posta ordinaria è difficile provare che l’invio sia realmente avvenuto.
Buongiorno, ho commesso un’infrazione notificata in data 11\12\18 che ho regolarmente pagato. In data 23/3/18 ricevo una multa di 216,05 per la mancata comunicazione dei dati della patente. Sono ancora in tempo per comunicarli? Se sono 150 giorni potrei ancora farlo giusto?
se cosi non fosse, sono ancor ain tempo per pagarla ridotta, considerando che c’erano le feste pasquali?
Caro Alessio,
Il termine per il pagamento in misura ridotta nei 5 giorni dalla notifica nel suo caso è già decorso.
Caro Alessio,
Una volta emessa la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente non è più possibile (ne necessario) procedere con la comunicazione.
Inoltre, dalle date che indica il secondo verbale (quello per omessa comunicazione dei dati) sembra notificato nei termini.
Buonasera,
Ho effettuato la comunicazione del guidatore un giorno dopo la scadenza dei 60 giorni. Successivamente mi è arrivata la multa per mancata comunicazione conducente, ho pagato la multa ma mi sono anche stati decurtati i punti sulla patente. Come posso contestare la decurtazione dei punti visto che ho pagato la multa?
Grazie
Cordiali saluti
Umberto
Caro Umberto,
Questo è un problema che si verifica spesso a causa della scarsa comunicazione tra le amministrazioni, in questo caso la prima cosa da fare è contattare l’organo che ha emesso la sanzione per chiedere chiarimenti.
Buongiorno, ho notato che il mio commento è in moderazione dal 1 marzo, è possibile avere una consulenza celere anche pagando il disturbo? o se sapete indirizzarmi a chi altro chiedere. Ho seria urgenza. Ringrazio anticipatamente.
Lorenzo
Caro Lorenzo,
Le consulenza non possono essere fornite via commento, poiché è necessario analizzare la documentazione. Per la consulenza può utilizzare la pagina Consulenza Multa
Salve,
Ma per fare ricorso e scaricando il suo modulo poi ci vuole l’avvocato?
Cara Carmen,
Non è necessaria l’assistenza dell’avvocato per il ricorso contro la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Buongiorno
una mia conoscente di nazionalità filippina, in possesso di regolare patente, ha preso la scorsa estate una multa per eccesso di velocità.
Essendo ovviamente non molto padrona della lingua italiana ha pagato la multa ma non ha capito che doveva provvedere a comunicare i dati del conducente; ora le è ovviamente arrivata una sanzione per mancata comunicazione di 299 Euro, una cifra per lei davvero difficile da pagare.
Essendo l’italiano non la sua lingua madre (e essendo la comunicazione solo in tale lingua) c’è margine per un ricorso?
Grazie
Annalisa
Cara Annalisa,
Mi dispiace per la situazione, ma se la sua conoscente è regolarmente residente in Italia non è prevista la notifica del verbale nella sua lingua. Mentre in caso di soggetti residenti all’estero viene effettuata la notifica del verbale tradotto.
Il 28.8.2017 effettuo una infrazione per divieto di sosta.
Il relativo verbale mi viene notificato il 20.10.2017 che io pago regolarmente il 23.10.2017 (€71,50). La violazione comporta una decurtazione di 2 punti. Per ignoranza non comunico i miei dati (art.196 C.d.S.). Il 15.2.2018 mi viene notificato il verbale di omissione art.126bis c.2. I tempi, da Voi indicati, sono rispettati, per cui effettuo il pagamento del secondo verbale il 16.2.2018 (€212,20). Ho poi contattato l’Ufficio Contravvenzioni della mia città per sapere se dovevo inoltrare i dati ugualmente; la risposta è stata negativa: ora avevo accettato quella situazione, per cui non dovevo più fare nulla, anzi non mi venivano neppure decurtati i punti! Devo stare tranquillo? In questo modo, con il secondo versamento, mi sono ricomprato i punti? Se è così, potrebbe essere un escamotage per tutti, senza passare dalle autoscuole!!!! Grazie.
Caro Luigi,
Una volta elevata la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente non è necessario procedere con l’invio della comunicazione dei dati.
Pertanto con il pagamento del verbale i punti non le saranno decurtati.
Il pagamento della sanzione non consente di “ricomprare” i punti, ma di evitare la decurtazione accettando di pagare la sanzione per l’omissione. Tale meccanismo è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale – come specificato nella nostra guida “evitare la decurtazione dei punti dalla patente di guida“
Buonasera, chiedo un chiarimento, ma i tempi a mio avviso non sono stati rispettati, la seconda notifica doveva essere fatta entro il 25.01.2018, giusto? 28.08.2017 + 150 giorni = 25.01.2018
Caro Matteo,
I tempi sono stati rispettati perché la notifica doveva avvenire entro 150 dalla data di notifica del primo verbale e non dalla data della commessa infrazione, infatti è solo con il perfezionamento della prima notifica che “scatta” l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Ho preso una multa notificatami il 27/7/2017 che ho pagato il giorno stesso inviando pagamento multa e dati conducente per rimozione di 3 punti via Pec. Per errore l’indirizzo della Pec di destinazione era errato ed ora mi è arrivata una multa per mancata comunicazione dei dati. La notifica Mi è stata fatta al vecchio indirizzo di residenza il 19/12/2017 ed io ho avuto la notifica solo il 10/02/2018, data in cui ho ritirato la multa. Volevo capire se posso fare ricorso e non pagare questa multa, fornendo documentazione di avvenuta comunicazione, anche se per errore ad indirizzo mail errato. Grazie, Marco
Caro Marco,
La comunicazione errata o incompleta equivale ad una mancata comunicazione, pertanto l’emissione del verbale è da considerare legittima.
Buonasera,
Ricevo una multa notificata il 19/10/2017 per aver attraversato con il semaforo rosso, € 240 se paghi entro i 5 giorni altrimenti €340.
Provvedo al pagamento entro i 5 giorni, il 01/02/2018 mi arriva un altro verbale di €215 per non aver comunicato i dati del conducente secondo voi è tutto regolare oppure posso far ricorso? Se qualcuno di voi gli è capitato la stessa cosa mi faccia sapere e se ha fatto ricorso mi dica come è andata a finire?
Grazie per il gentile supporto
Caro Angelo,
Si tratta di due sanzioni diverse, infatti il primo verbale prevedeva la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida e il conseguente obbligo di comunicare i dati entro 60 giorni dalla notifica.
Quando tale comunicazione non viene effettuata viene emesso un secondo verbale come quello che ha ricevuto.
Dalle date che indica il secondo verbale sembra notificato nei termine, ma senza visionare gli atti è difficile essere più precisi
Buongiorno;
ho ricevuto una multa per eccesso di velocità, regolarmente pagata, con sanzione accessoria della sospensione della patente, ho deciso pertanto di non comunicare i dati del conducente. oltre a pagare la multa per mancata comunicazione dei dati conducente, a quali conseguenze potrei andare incontro? possono le autorità in qualche modo applicare la sospensione della patente all’intestatario del veicolo?
grazie in anticipo
Caro Federico,
In caso di mancata comunicazione dei dati e quindi di mancata identificazione del conducente non verrà applicata la sospensione della patente.
Buonasera, ho ricevuto notifica di multa per passaggio son semaforo rosso il 18/08/2017, pagata il 19/08.per un disguido mail il comando polizia municipale non ha ricevuto comunicazione dati conducente.oggi 29 gennaio 2018 ricevuta multa per mancata comunicazione dati conducente( data del verbale 17/01).hanno rispettato i termini?
Grazie
Cara Paola,
Deve verificare la data in cui il verbale è stato affidato al servizio postale per la consegna (generalmente la data può essere ricavata dal timbro postale sulla busta, oppure è riportata all’interno del verbale).
Sulla base dei dati che ha indicato se la spedizione è avvenuta entro il 15.1.2018 la notifica potrebbe essere avvenuta nei termini
Grazie per la risposta
.l’invio è stato fatto dopo il 17 gennaio,data di redazione del verbale, quindi in teoria potrei intraprendere strada del ricorso.cosa comporta? Costi? Grazie
Cara Paola,
In questo caso è possibile proporre ricorso contro il verbale, a tale scopo può utilizzare il modulo che abbiamo predisposto per casi di questo tipo e che trova cliccando sul seguente link:
=>Modulo di ricorso contro multa per omessa comunicazione dei dati notificata oltre i termini
Oppure può affidare la redazione del ricorso ad uno dei nostri esperti.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Buonasera, una domanda: in data 04.08.2017 mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità regolarmente pagata. Ho dimenticato di inviare l’attestazione del conducente ed oggi, 17.01.2018 mi è stata recapitata la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente. La notifica di questa multa è datata 22.12.2017. Credo che loro sono in regola poiché sono nei 150gg complessivi (60+90) ma il fatto che mi è stata recapitata dopo 27gg circa dalla notifica non mi da diritto a fare ricorso al GdP? Secondo me qualcosa si può fare.
Grazie mille per la professionalità, Stefano
Caro Stefano,
Se il verbale è stato affidato al servizio postale nei termini di Legge la notifica è da considerare valida.
Infatti la Corte di Cassazione ha affermato più volte che non è possibile far ricadere sull’amministrazione eventuali ritardi o mancanze del servizio postale.
Grazie mille!!
Caro Stefano,
Si figuri, resto a sua disposizione per ulteriori dubbi o chiarimenti
Salve, ho ricevuto un verbale per eccesso di velocità, che ho prontamente pagato, come celermente ho inviato per VIA POSTA, la comunicazione di chi era alla guida.
Entro i termini previsti ho ricevuto un verbale per omessa comunicazione (art.126/bis).
Dopo avere chiesto spiegazioni loro mi hanno detto che non hanno mai ricevuto niente.
Io l’ho mandata via posta ordinaria, in quanto su quanto da loro scritto non specificava come, testualmente citava così “….. di comunicare entro 60 giorni dalla notifica ….. tramite consegna a mano, tramite posta, oppure tramite fax ….. ovvero tramite e-mail…..”
Vorrei ricorrere al GdP.
osa ne pensate?
Caro Dino,
Generalmente nel modulo allegato che viene allegato al verbale, per effettuare la comunicazione dei dati del conducente, è specificato che l’invio postale deve avvenire mediante raccomandata.
Nel suo caso il problema può essere rappresentato dalla difficoltà di dimostrare l’avvenuta spedizione, poiché la spedizione ordinaria non prevede il rilascio di una ricevuta di spedizione.
Volevo sapere se per infrazione di ZTL occorre comunque comunicare i dati del conducente
Grazie
Cara Maria,
In caso di accesso alla ZTL senza autorizzazione non è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, pertanto non è necessario comunicare i dati del conducente.
Buongiorno,
in data 14/12/17 ho ricevuto un verbale di accertamento per omessa comunicazione dei dati del conducente, relativo a un’infrazione per eccesso di velocità commessa in data 30/04/17, per la quale non ho mai ricevuto notifica.
Da qui sorgono due punti:
1. Il corpo di Polizia Locale mi ha fornito la documentazione relativa all’infrazione commessa il 30/04/17, notificato in data 15/07/17, comprensiva di raccomandata di A/R con indirizzi corretti. Come posso dimostrare che non ho mai ricevuto la notifica del verbale?
2. Il verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente è stato “consegnato a Poste Italiane in data 06/12/17”, 144 giorni dopo la notifica del verbale per eccesso di velocità (15/07/17). Sebbene io abbia ricevuto l’avviso in data 14/12/17, e ritirato la multa in data 22/12/17, Voi scrivete che “Tuttavia i termini per la proposizione del ricorso iniziano a decorrere dal momento in si ha la concreta o presunta conoscibilità dell’atto, cioè dal momento in cui viene materialmente ricevuto l’atto (o, comunque, al momento del ricevimento dell’avviso di deposito oppure decorsi 10 giorni dal deposito)”. Questo significa che l’accoglimento o meno del ricorso non è “automatico” come se avessero consegnato il verbale alle Poste Italiane oltre i 150 giorni, ma è a discrezione di Prefetto/Giudice di Pace?
Grazie in anticipo.
Simone
Caro Simone,
Cerco di rispondere alle sue domande:
1. La notifica può essersi regolarmente perfezionata anche in assenza della materiale ricezione dell’atto, sempre che sia stata rispettata la procedura prevista dalla legge.
Tale verifica può essere fatta visionando la documentazione che le è stata fornita dall’agente accertatore.
2. Il verbale da quello che dice è stato notificato nei termini di Legge, pertanto sotto questo aspetto sembrerebbe regolare.
Per avere un’analisi più dettagliata della sua situazione dovrebbe inviare una richiesta di consulenza
buonasera ho ricevuto e regolarmente pagato una sanzione notificata in data 23-6-2017 (nel corpo del verbale questa è la data indicata della consegna al servizio postale). Non comunico i dati del conducente (entro i 60 gg canonici che quindi secondo i miei calcoli scadevano il 23-8-2017) e in data 28-11-2017 (sempre come indicato nel verbale con la dicitura io sottoscritto agente….dichiaro di avere notificato a mezzo servizio postale..)mi vien elevata la seconda sanzione per l’omessa comunicazione dei dati del conducente. Seguendo le vs indicazioni non dovrebbe essere oltre il termine di 150 gg e quindi nulla la seconda sanzione?aspetto risposte in tal senso per capire se ci sono gli estremi per presentare ricorso o sono costretto a pagare subito dopo Natale la seconda sanzione, grazie.
Caro Antonio,
Per il calcolo del termine in questo caso deve considerare come data iniziale quella di materiale ricezione dell’atto, poiché è da tale momento che decorre il termine per la comunicazione dei dati del conducente.
Salve, ho ritirato in posta un verbale per eccesso di velocità il 07.07.2017 e l’ho pagato entro 5 giorni ma non ho comunicato i dati del conducente. Oggi 21.12.2017 ho ricevuto la seconda multa per la mancata comunicazione dei dati. Visti i tempi la seconda multa è nulla?
Grazie in anticipo.
Un Saluto! A.
Caro Alessandro,
Deve verificare la data esatta di notifica del primo verbale, infatti è con riferimento a tale data che dovrà essere calcolato il termine di 60+90 entro il quale l’accertatore avrebbe dovuto eseguire la notifica della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Salve, ho ricevuto la seconda multa per non aver comunicato chi era alla guida, ma io l’ho fatto nei tempi previsti dalla legge con PEC ,purtroppo a loro non è mai arrivata….e io non ho l’avviso di ricevuta….ho provato a girare la mia mail con la data e il loro indirizzo. …mi hanno detto di fare ricorso, se lo perdo rischio di pagare il doppio! Cosa devo fare? Grazie
Cara Laura,
La questione relativa all’invio delle comunicazioni via pec è piuttosto complessa, poiché è vero che ha valore di piena prova al pari di una raccomandata. Questo significa che si può dimostrare sia la data di spedizione che quella di consegna del messaggio elettronico.
Tuttavia la posta elettronica certificata ha valore legale solo se inviata a un indirizzo Pec e fornisce la piena prova del corpo dell’email, ma non del contenuto di eventuali allegati (se questi non sono integralmente trascritti nel contenuto del messaggio).
Nel suo caso vista l’assenza della ricevuta è possibile che l’invio non sia andato a buon fine.
Salve,purtroppo ho già effettuato il pagamento della seconda multa,mi sono accorto solo adesso che la polizia non ha rispettato i tempi (90 giorni) di notifica del secondo verbale.
A questo punto è possibile avere un rimborso?
Caro Alessandro,
Una volta effettuato il pagamento non è più possibile presentare ricorso contro la sanzione.
La prossima volta sarò più prevenuto nell informarmi.
Grazie
Salve. Mi è arrivata ieri una lettera dall’agenzia dell’entrate il quale dice che devo pagare 500€ perché nella multa del luglio 2014 regolarmente pagata non ho specificato il guidatore (art 126 bis). Dopo più di tre anni è possibile questa cosa è quindi devo pagare? Saluti Simone
Caro Simone,
Dovrebbe chiedere copia delle relate di notifica relative al verbale per omessa comunicazione dei dati per valutare la regolarità della notifica.
Infatti il verbale potrebbe essere stato validamente notificato anche in assenza di una materiale ricezione, ma solo visionando la documentazione è possibile valutare tale aspetto.
Buonasera,
ho ricevuto una multa per eccesso di velocità in data 08/06/2017 regolarmente pagata nei termini. Oggi, 10/11/2017, mi è stato notificato un verbale per mancata comunicazione dei dati del conducente. Sarebbero trascorsi 60+95 giorni perciò sarebbero fuori termine però, nel secondo verbale, il funzionario dichiara di aver notificato l’atto all’ufficio Postale di Roma in data 26/10/2017. Dal sito delle poste ancora non vedo la data di presa in carico della raccomanda ma mi chiedo, fa fede la ricevuta del sito delle poste con la data di presa in carico e consegna a me o quello che viene dichiarato nel verbale? E se dal sito delle poste risultasse presa in carico in una data successiva al 26/10/2017, come dovrei comportarmi?
Cara Denise,
Per prima cosa è necessario verificare se sulla busta è presente il timbro postale, questo è l’elemento migliore per conoscere la data di affidamento al servizio postale.
Quando tale indicazione è assente, se presente fa fede la data indicata nella relazione di notifica che accompagna il verbale. Infatti secondo alcune sentenze l’indicazione della data di consegna della raccomandata contenuta sul foglio stampato dal servizio on line delle Poste non fa fede della
consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento.
Tuttavia nel suo caso prendendo come riferimento le date da lei indicate la notifica sembra tempestiva, poiché il termine ultimo era il 6.11.2017, quindi il verbale è stato affidato per la consegna nei termini.
Buongiorno. Sono stata a lungo assente e ho pagato la multa, notevolmente maggiorata per eccesso di velocità, di cui avevo ricevuto comunicazione parziale, senza il sollecito della comunicazione dati del conducente. Sono tranquilla per essermi tolta la multa, e mi arriva, dopo tre anni, la cartella esattoriale con oltre 800 euro maggiorati, sempre per mancata comunicazione dati. Che possibilità ho ancora di ricorrere?
Cara Isa,
Cosa significa comunicazione parziale?Se la comunicazione era richiesta nel verbale (come accade nella maggioranza de casi dei verbali) questa era dovuta.
Grazie per la risposta celere. ma purtroppo chi mi ha consegnato la multa non me l’ha passata per intero, pertanto son dovuta accedere agli atti per vedere ciò che mi avevano inviato e a loro risulta notificata. Ci sarebbero da verificare comunque i tempi di intervallo tra una comunicazione e l’altra
Cara Isa,
Se nel verbale era presente l’invito e questo non le è stato fornito dalla persona che le ha consegnato il verbale, ovviamente siamo in presenza di una situazione che non consente di contestare il verbale.
La cartella sarebbe contestabile in caso di vizio della notifica del primo verbale, cioè di quello per il quale avrebbe dovuto comunicare i dati.
Per effettuare tale verifica è sufficiente analizzare le relate di notifica relative al primo verbale.
Eccomi di nuovo. Ho analizzato il primo verbale a cui è accompagnato un modello che, presumo, avrebbe dovuto riempire la polizia locale, con l’intestazione di Relazione di notifica. Beh, questo modello è in bianco, senza una data o un riferimento. Non so se sia normale o se ci si può appellare a questa irregolarità. Grazie:-)
Cara Isa,
Se è stato notificato per posta non è presente alcuna irregolarità, tuttavia se il verbale è stato correttamente notificato (come sembra) la comunicazione era dovuta e pertanto la cartella può considerarsi legittima
Buongiorno, ho ricevuto
Il primo verbale di violazione del c.d.s. il 05.03.2017 relativa ad una infrazione datata il il 25/02/2027; tale multa è stata da me pagata in data 28/04/2017. In data 23/08/2017 Ho fisicamente ritirato una raccomandata,visto l’avviso di giacenza che indicava la prima mancata consegna in data 08/08/2017. La raccomandata era un secondo verbale che indicava la violazione dell’ art.126 bis del C.d.s.Tale verbale indicava data di consegna presso CMP di Padova in data 02.08.2017. In effetti non è stato da me fornito entro i 60 giorni dal prima contravvenzione i dati del conducente. Vista la consegna del secondo verbale oltre i 150 giorni (60+90) dalla prima contravvenzione chiedo gentilmente se persistono i termini per un ricorso. Grazie
Cara Martina,
Prendendo come riferimento le date indicate il verbale sembra consegnato all’ufficio postale per la consegna l’ultimo giorno utile per la notifica, ovvero il 2.8.2017.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Buongiorno
in data 8.12.2014 ho ricevuto una contravvenzione per superamento del limite di velocità, che è stata regolarmente pagata SENZA indicare i dati del conducente.
Oggi 29.6.2017, più di due anni dopo la violazione, ricevo la richiesta di un pagamento di ulteriori 586 euro per “non avere fornito i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione”.
Secondo voi è opponibile?
Potete fornirmi consulenza se invio la documentazione ricevuta?
Grazie
AG
Caro Andrea,
Credo che quello ricevuto oggi sia un avviso bonario o una cartella di pagamento. In questo caso di dovrebbe verificare la regolarità della notifica del verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Se vuole può richiedere una consulenza cliccando sul seguente link: consulenza professionale
Buonasera a tutti. Ho ricevuto un verbale per omessa comunicazione dei punti. Poiché lo stesso faceva riferimento a un altro verbale che non mi è mai pervenuto (anche se successivamente ho scoperto che è stato notificato al mio vicino di casa), ho possibilità di vincere il ricorso?
Cara Luigi,
La questione da indagare è quella della notifica del primo verbale, in particolare deve verificare se questo è stato realmente notificato al suo vicino di casa.
Si, ma non mi è stato mai consegnato perché io in quel periodo ero fuori Italia e lui se n’era del tutto dimenticato! A me la polizia locale non ha mai inviato alcuna raccomandata rappresentando di aver notificato il verbale al vicino. Presumo che a questo punto la notifica non sia “perfezionata”!?
Caro Luigi,
L’unico modo per capire quale corso ha avuto la notifica è quello di richiedere copia del verbale e della relativa relata di notifica.
buonasera, ho ricevuto un verbale per autovelox superamento limite di velocità, ma nel verbale non specifica nulla a proposito di comunicare i dati del conducente. Come mi devo comportare? Vanno obbligatoriamente comunicati? e se sì come fare?
Caro Giuseppe,
Se il superamento del limite di velocità è sino a 10 km/h non è prevista le decurtazione dei punti. Qualora il superamento sia maggiore e quindi nel verbale sia prevista la decurtazione dei punti è necessario verificare la presenza di riferimenti all’art. 126 bis del codice della strada
Salve, ho ricevuto a novembre 2016 una sanzione per eccesso di velocità, che ho pagato regolarmente nei termini richiesti; non ho, però, inviato il modulo di comunicazione dei dati del conducente. Per tale motivo, dopo i 60gg, mi è stata notificata una nuova sanzione, pagata anche questa regolarmente e nei termini richiesti. La mia domanda a questo punto è: ora devo mandare i dati del conducente per evitare una ennesima sanzione, o si fermano qui e senza neanche togliermi i punti dalla patente? Grazie mille
Caro Vincenzo,
Una volta ricevuto il verbale per l’omessa comunicazione dei dati del conducente non è necessario procedere con l’invio degli estremi della patente.
Nel suo caso avendo effettuato il pagamento della seconda sanzione la questione può essere considerata chiusa.
Buonasera.
Ho ricevuto la multa per la violazione in oggetto: non ho comunicato i dati del conducente, ovviamente, non perché non ho voluto ma perché non è stato ben esplicitato come per esempio l’informazione dell’importo da pagare del primo verbale. Assurdo!
Mi chiedevo e chiedo a voi, così facendo non si dà lecita possibilità di far vendere i punti alla polizia locale? Oggettivamente mi sembra una compravendita. Che senso ha dare la possibilità di non decurtare a nessuno i punti se è stata commesso un illecito che di fatto deve essere gestito così: un importo notificato e punti da togliere. Perché, in assenza di comunicazione entro i 60 gg dalla notifica del verbale, non procedono d’ufficio sul proprietario, togliendogli i punti?
Il modo di non mettere ben chiaro il procedimento da seguire, il fatto di non procedere d’ufficio nel togliere i punti e farli pagare senza toglierli più a nessuno, mi sembra una evidente metodologia per fare cassa in maniera legalizzata.
Che schifo!
Caro Cataldo,
Il meccanismo dell’automatica decurtazione dei punti al proprietario del veicolo, inizialmente previsto dalla norma, non è più operante a seguito della sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale (per ovvi motivi di violazione del principio di uguaglianza, tra proprietari patentati e proprietari non patentati).
Quanto alle modalità di comunicazione dei dati queste sono generalmente indicate nei verbali notificati, ma anche se spesso risultano poco chiare ai destinatari deve ritenersi sufficiente l’indicazione dell’obbligatorietà di procedere alla comunicazione.
Salve mi scusi ma mi sono letto il codice della strada, non riesco a capire dove si stabilisce che i 90 giorni entro i quali le autorità possono notificare una multa per mancato invio dei dati siano consecutivi e continuativi ai 60 dalla notifica del primo verbale.
Caro Gianpiero,
La giurisprudenza, pressoché unanime, prende a riferimento il termine ultimo utile ai fini della comunicazione dei dati del conducente – ovvero i 60 giorni dalla notifica del primo verbale – come termine dal quale far decorrere i 90 giorni entro i quali effettuare la notifica del verbale ex art. 126 bis, comma 2, del C.d.S
Salve, oggi ho ritirato dall’ufficio postale l’atto giudiziario riguardante l’omissione dei documenti per un eccesso di velocita’ rilevato il 15-5-16 e inviatomi il 7-7-16 ricevuto il 9-7-16. Pagato immediatamente la sanzione ma non sapevo di dove inviare anche i documenti nel caso il conducente e il proprietario del veicolo sia la stessa persona. Purtoppo vivo all’estero per 6 mesi l’anno e solo oggi ho ritirato l’atto del verbale per omissione documenti. Atto che e’ stato stampato il 29-11-16. Inviato il 14-12-16 e rimasto in giacenza dal 16-12-16 ad oggi. Ora mi chiedevo se esistono i termini per un ricorso per superati 150 giorni di notifica. Se calcolo dal 9-7-16 al 14-12-16 sono 159 giorni. E’ giusto il mio calcolo oppure no?
Caro Giovanni,
Senza visionare la documentazione non è possibile esprimere un parere preciso, tuttavia se i termini sono quelli indicati la notifica potrebbe essere avvenuta oltre i termini di legge.
Grazie per la celere risposta.
C’e un modo perche possiate visionare la documentazione in modo da procedere per un ricorso?
Caro Giovanni,
Può inviare la documentazione richiedendo una consulenza cliccando sul seguente link: richiedi una consulenza professionale
Grazie. Ho inviato documenti come richesto.
Caro Giovanni,
La consulenza verrà evasa nel più breve tempo possibile
Buongiorno,ho ricevuto una multa per eccesso di velocità, pagata subito nei 5 giorni e comunicato chi era alla guida, chi ha fatto la comunicazione, si è però dimenticato di allegare i documenti carta identità o patente dei due dichiaranti. mi è arrivata un altra contravvenzione per D. L vo 285/92 art. 126 bis/2 “ometteva di fornire i dati del conducente…” è giusta o è un ecceso di potere dall’amministrazione ovveri i vigili, in quanto ho comunicato di dati in quanto amministratore di un azienda intestataria del veicolo?
grazie loris
Caro Loris,
L’errata o incompleta comunicazione equivale ad una mancata comunicazione dei dati del conducente, tuttavia il verbale per tale omissione potrebbe presentare dei vizi sui quali fondare un ricorso.
Salve, sono stato multato dal comune di montalto di castro per eccesso di velocità, autovelox, decurtazione di 3 punti patente. Ho pagato entro i cinque giorni, non ho comunicato i dati del conducente, convinto che si dovesse fare nel caso il trasgressore non coincidesse col proprietario dell’auto. Adesso è arrivata, mi pare nei termini, la multa per inosservanza art. 126 bis c.2. Dovrei pagare ma voglio fare ricorso, perchè andando a rileggere il primo verbale non c’era alcuna chiarezza ed evidenza sull’obbligo di comunicare i dati e soprattutto sull’obbligo di farlo in caso coincidessero trasgressore e proprietario (come avveniva prima). La grafica del verbale è una trappola, ho letto che diversi giudici di pace hanno accolto i ricorsi. Potete darmi un consiglio? Grazie
Caro Bruno,
Se l’avviso era contenuto l’applicazione della multa è legittima, il discorso è diverso se il verbale è carente o scritto in modo poco chiaro. Tuttavia senza visionare la documentazione non è possibile esprimere un parere.
Buongiorno, è stata commessa un infrazione con un auto privata di superamento dei limiti di velocità di 42 km all’ora. Nel verbale non è menzionato l’articolo 180 comma 8. Se non vengono comunicati i dati, la patente non viene sospesa? Anche se l’auto è privata?
Grazie
Simone
Caro Simone,
Se non viene effettuata la comunicazione dei dati la multa verrà emessa la multa per omessa comunicazione dei dati, ma non si procederà alla sospensione della patente di guida.
Se vuole può approfondire questo tema leggendo la nostra guida: Evitare la decurtazione dei punti e la sospensione della patente di guida
Salve, è possibile evitare il ricorso al il giudice di pace se i tempi di comunicazione mancata notifica superano i 60+90 giorni? Nel mio caso ho pagato la multa per eccesso di velocità il 27/09/2016. Il verbalè è stato notificato il 17/09/2016. Non ho comunicato i dati poiché mi son dimenticata. Cosi ho ricevuto la multa per mancata notifica il 24/03/20107. Aggiungo che mi son sbagliata e ho pagato l’importo ridotto invece di quello intero poiché erano passati già i 5 giorni. Quest’ultimo importo non mi è stato contestato, me l’hanno detto solo al telefono che c’era anche questa mancanza, quando ho chiamato per avere informazioni. Io verserei la differenza a loro dovuta e spererei di non dover ricorrere al ricorso. che ne pensa? Grazie
Cara Elise,
Lei fa riferimento a due problemi distinti:
– Quanto alla omessa comunicazione dei dati del conducente il termine potrebbe essere stato superato, ma deve verificare la data in cui il verbale per l’omessa comunicazione è stato spedito, infatti è necessario fare riferimento a questa data e non a quella di ricezione per verificare il rispetto del termine.
Se il termine risultasse superato può proporre ricorso, in questo caso non è necessario ricorrere al Giudice di Pace, ma può presentare ricorso al Prefetto. Tuttavia se vuole fare valere questo vizio deve proporre il ricorso non può limitarsi a non pagare la sanzione.
Quanto al ricorso, può utilizzare il modulo che abbiamo predisposto per queste situazioni e che trova cliccando sul seguente link:
–> Modulo ricorso al Prefetto per omessa comunicazione dei dati notificata oltre i termini
– Quanto al pagamento in misura ridotta eseguito oltre i termini, quanto pagato viene trattenuto a titolo di acconto e la differenza potrà essere saldata entro il termine di 60 giorni. Nel suo caso il termine di 60 giorni pare superato, quindi il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla differenza fra la metà del massimo edittale e l’acconto.
Quindi ricapitolando:
Il verbale per omessa comunicazione dei dati può essere contestato se come sembra è stato notificato oltre i termini (utilizzando il nostro modulo che trova QUI), mentre per il pagamento in misura ridotta oltre i termini il consiglio è quello di contattare l’organo accertatore).
grazie. quindi non parliamo della data di verbalizzazione della mancata comunicazione dei dati, ma di quella di spedizione. dunque la data di verbalizzazione è il 19/12/2016 invece la data di spedizione della stessa da dove la reperisco? sarebbe la data della raccomandata relativa alla notifica, ossia il 15/03/2017? Grazie ancora
Cara Elise,
Esattamente. Per quanto riguarda la data questa è generalmente indicata nel verbale stesso, oppure sul timbro postale presente sulla busta.
Grazie per il chiarimento. ho appena scoperto che avevano tentano un recapito nei 90 giorni al vecchio indirizzo di residenza, poiché ho traslocato, così mi informano che i 90 giorni sono ripartiti e quindi è di mia competenza. Corretto? la buona fede appunto per questo mio imprevisto non è difendibile vero? grazie
Cara Elise,
Se la procedura è stata eseguita correttamente e sono stati rispettati i termini la buona fede non ha molta rilevanza. Tuttavia per escludere ogni dubbio si potrebbe verificare quando è stato annotato il cambio di residenza e se questo è avvenuto prima della notifica del verbale.
Buongiorno, ho ricevuto notifica del di un verbale per eccesso di velocità in da 28/11/2016. Il verbale è stato pagano entro i 5 giorni e in data 4/01/17 ho inviato una raccomandata, con ricevuta di ritorno, con modello compilato con i dati del conducente e la copia del suo documento più la copia del mio documento in qualità di proprietario. la ricevuta mi è tornata indietro e alla polizia municipale è stato notificato il 9/01/17 (come riporta il timbro dell’ufficio postale). Oggi in data 20/03/17 mi arriva una violazione per mancata comunicazione dei dati.
Come è possibile se sono in regola con le date? ho inviato comunicazione entro il 28/01/17 (ultimo termine utile di scadenza come da verbale).
Saluti Paolo
Caro Paolo,
Se i termini sono quelli indicati la comunicazione è stata inviata correttamente, in questo caso potrebbero aver considerato la comunicazione incompleta.
Quindi la prima cosa da fare è contattare il comando che ha emesso il verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente e chiedere chiarimenti.
Buongiorno,
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità che ho già pagato ma devo anche comunicare i dati del conducente. L’auto è di mia proprietà ma la guidava un amico a cui avevo chiesto il favore di accompagnarmi. Mi imbarazza chiedere al mio amico di comunicare i suoi dati in quanto mi stava facendo un favore ed ha superato di poco il limite massimo di velocità in un tratto di strada veloce dove è molto difficile stare dentro i limiti. Posso mandare i miei dati o rischio una sanzione per falsa testimonianza?
Cara Maria,
Può comunicare i suoi dati, oppure omettere di comunicare i dati “salvando” i punti della patente. In questo secondo caso le verrà inviato un secondo verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente.
l’ho contattato telefonicamente (è distante dal luogo in cui vivo) mi è stato detto di scrivere una PEC. E’ stata scritta immediatamente allegando anche le ricevute della posta. Non solo non ho ricevuto nessuna risposta, ma non rispondo più al telefono da due giorni!
Caro Paolo,
Attenda qualche giorno per la risposta, comunque continui a contattare telefonicamente il comando per avere conferma della ricezione e della lavorazione della pratica.
Buongiorno,
ho ricevuto una cartella esattoriale per una multa in divieto di sosta che per vari disguidi non è stata pagata.
Nella cartella mi viene addebitata oltre alla sanzione (codice 5242) anche la maggiorazione codice 5243 ai sensi dell’art. 27 L.689/81, che però non è applicabile perchè il 3° comma dell’art. 203 del codice della strada vi deroga espressamente.
Trattandosi di norme di legge che non lasciano spazio a dubbi applicativi (peraltro si è pronunciata anche la corte di cassazione), posso chiedere direttamente dal sito Equitalia la sospensione dell’attività di riscossione e la decurtazione della parte non dovuta ? Oppure devo necessariamente ricorrere al giudice di pace?
Caro Federico,
Quello dell’applicazione degli interessi semestrali alle violazioni del Codice della Strada è un tema molto complesso, che è stato oggetto di diversi interventi spesso contrastanti da parte della Corte di Cassazione.
La Giurisprudenza, soprattutto dei Giudici di Pace, è stata a lungo divisa sull’applicabilità o meno di tali interessi, la situazione è stata complicata anche dall’intervento dell’Avvocatura Generale dello Stato
L’Avvocatura, richiamando una vecchia sentenza della Cassazione (16 febbraio 2007 n. 3701), che “ha ritenuto la maggiorazione in parola non applicabile alle sanzioni irrogate da verbali di contestazione per infrazioni in materia di circolazione stradale”, posto che “l’art. 203 comma 3 del C.d.S. prevede l’iscrizione a ruolo della somma metà del massimo e non anche degli aumenti semestrali del 10%”, con nota 328804 P del 31 luglio 2013, ha riferito, che “allo stato non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione”.
Tuttavia la Corte di Cassazione la recente sentenza n. 1884/2016, ha voluto consolidare il proprio orientamento sulla questione.
Il principio sancito dall’art. 27 della Legge 689/81 che prevede “in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore” era stato messo in dubbio dalla sentenza 3701/2001 che lo riteneva non applicabile in quanto riferiva all’iscrizione a ruolo delle somme, il solo art. 203 CdS.
La Corte nella sentenza 1884/2016 ha sottolineato come “la successiva giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell’applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell’art. 27 della legge 689/1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre”.
Quindi alla luce di questa sentenza l’interesse deve considerarsi legittimo, tuttavia non vigendo nel nostro sistema il principio del precedente, molti Giudici di Pace continuano ad applicare il “vecchio orientamento”, ma chiaramente la presenza di una sentenza così recente espone a rischi in caso di presentazione del ricorso.
Salve ho ricevuto una multa per eccesso di velocità pagata subito andato dalla polizia per la decurtazione dei punti dopo un pò mi arriva la seconda multa per omessa comunicazione dati della patente così mi accorgo che sulla ricevuta rilasciata dalla polizia il numero della patente era sbagliato devo pagare o si può fare qualcosa? grazie
Caro Fabio,
La regola generale fa corrispondere all’errata o incompleta comunicazione l’omessa comunicazione dei dati del conducente.
Nel suo caso l’errore è stato commesso nel modulo che ha consegnato alla polizia per effettuare la decurtazione?
Il modulo era accompagnato da una copia della patente di guida?
Salve,
Nel ottobre 2014 ho ricevuto e pagato subito una multa per eccesso di velocita sulla ss148 dalla municipale di Aprilia. Allora, per ignoranza mia, non comunicai i dati del cunducente…. A tutt’oggi 16/9/2016 (PIù DI UN ANNO) non ho MAI ricevuto nessuna notifica per non aver comunicato. E’ evidente che i termini sono trascorsi…. Mi chiedevo se fosse possibile, che oramai, arrivi comunque o che presso l’amministrazione di aPRILIA vi abbiano, dopo tutto questo tempo, RINUNCIATO….
Caro Michele,
Visto il tempo trascorso l’eventuale notifica sarebbe tardiva e quindi consentirebbe di agire per l’annullamento del verbale.
Per completezza occorre sottolineare che esiste la possibilità che la notifica del verbale sia avvenuta in assenza della materiale ricezione (ad es. per compiuta giacenza), quindi in questo caso potrebbe esserle successivamente notificata una cartella esattoriale.
se non ho mai ricevuto la multa per mancata comunicazione del conducente e mi arriva poi la cartella esattoriale, posso oppormi al pagamento della stessa?
Cara Carla,
Il fatto di non aver ricevuto il verbale non esclude il valido perfezionamento della notifica.
In questo caso il primo passo è quello di chiedere copia del verbale e delle relative relate di notifica all’organo accertatore ed a seguito dell’analisi di tale documentazione valutare la possibilità di proporre ricorso.
salve, vi pongo gentilmente una domanda :
un mio parente ha ricevuto una sanzione amministrativa per eccesso di velocita’ con sospensione della patente. In caso di mancata comunicazione dei dati del conducente,ricevera’ esclusivamente una ulteriore sanzione per la mancata comunicazione dei dati ??? o in quanto proprietario del veicolo gli verra’ automaticamente sospesa la patente ?(anche se non ha comunicato i dati)
help me !!!
Caro Pietro,
Se non effettua la comunicazione dei dati della patente le verrà inviato un secondo verbale per “omessa comunicazione dei dati del conducente” di un importo pari a 268€, ma non si applicherà alcuna sospensione.
Le ricordo di prestare attenzione all’eventuale richiamo dell’art. 180, comma 8, nel verbale.
Infatti potrebbe esserle contestata anche tale violazione, ma nella prassi non si verifica pressoché mai e se il verbale nulla individua a tal proposito sicuramente il 180 c.d.s. non verrà applicato.
buongiorno
mi hanno notificato una multa il 30.03.2016 con la decurtazione di -3 punti.
Pagata entro i 5 gg. Causa trasloco ho notificato solo il 13.06.2016 i dati de conducente a mezzo fax e con risposta rapportino OK.
Ieri mi notificano nuona raccomandata con la sanzione per infrazione articolo 126/bis.
Il verbale è stato redatto in data 12.07.2016 quindi un mese dopo il mio fax.
Ammesso che ero in ritardo di 13 gg rispetto ai 60gg previsti per legge, ho margine per fare ricorso? .. tra l’altro hanno scritto “la persona giuridica, OMETTEVA, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati”.. Io non ho OMESSO, ho solo ritardato..
Grazie.
Caro Peppe,
La comunicazione tardiva equivale all’omessa comunicazione, quanto ai termini la notifica sembrerebbe regolare.
Infatti il termine è di 60+90 giorni dalla notifica del primo verbale, per esprimere un pare più completo sarebbe utile poter visionare il verbale.
il 9.3.2016 ho ricevuto un verbale di contavvenzione (autovelox) su SS. Aurelia, relativo alla mia auto da me condotta, redatto dai VV.UU di Grosseto, pagato l’11.3.2016 da persona di mia fiducia in quanto mi trovavo in America. Il 5.7.2016 ho ricevuto il verbale di mancata comunicazion dei dati. Ho qualche margine di speranza di evitare di pagare la sanzione?
Caro Stefano,
In base a quanto riferisce sembrerebbe notificato nei termini, tuttavia senza visionare il verbale non è possibile dare un parere preciso.
sono maria ho ricevuto un verbale per accesso di velocita al quale mi decurtato 3 punti
e ritiro patente posso non farci prevenire chi era guida e a che cosa vado incontro se non
fornisco i dati chi era alla guida
Cara Maria,
Se non effettua la comunicazione dei dati della patente le verrà inviato un secondo verbale per “omessa comunicazione dei dati del conducnete” di un importo pari a 268€.
Le ricordo di prestare attenzione all’eventuale richiamo dell’art. 180, comma 8, nel verbale.
Infatti potrebbe esserle contestata anche tale violazione, ma nella prassi non si verifica pressoché mai e se il verbale nulla individua a tal proposito sicuramente il 180 c.d.s. non verrà applicato
Salve,ho ricevuto una multa (timbro postale 18/11/2015) dove si notifica la mia infrazione per aver passato un semaforo rosso. Multa pagata entro i 5 giorni, ma per mia ignoranza, non ho inviato i dati per la comunicazione dei dati. Oggi, 27/4/2016 mi arriva la multa per la mia omissione dei dati della patente. Il timbro postale di ques’ultima è datato 22/4/2016. La multa può essere nulla? Posso secondo Voi fare ricorso? Grazie Buonasera
Caro Riccardo,
Dipende dalla data in cui ha ricevuto la notifica del primo verbale, infatti, il termine di 60 giorni entro i quali deve essere effettuata la comunicazione dei dati del conducente decorre dalla data di ricezione del verbale.
Quindi deve fare decorrere i 150 giorni (60+90) dalla data in cui ha ricevuto il primo atto e non dalla data di spedizione dello stesso, mentre la tempestività della notifica del secondo verbale – cioè quello per omessa comunicazione dei dati del conducente – deve essere valutata con riferimento alla data di spedizione dello stesso (22.04.2016).
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti
La data della notifica del primo verbale (ricevuta delle poste italiane che mi indica come consegnata la raccomandata) risale al 20/11/2015. Grazie mille, gentilissimi.
Caro Riccardo,
Sulla base delle informazioni che ci ha fornito il verbale sembrerebbe notificato oltre il termine di 150 giorni, infatti la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 18.04.2016, mentre dalle informazioni che ci ha fornito il verbale è stato affidato alle poste per la consegna in data 22.04.2016.
Pertanto sembrano esserci gli estremi per proporre ricorso, a tale scopo può utilizzare il nostro modulo che abbiamo realizzato e che ci ha permesso di vincere il 97% dei ricorsi contro verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente notificati oltre il termine.
Insieme al ricorso le verranno fornite le istruzioni per eseguire la procedura senza commettere gli errori che portano al rigetto del 47% dei ricorsi “fai da te”.
Può scaricare il modulo al seguente link: Ricorso contro verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente notificato oltre i termini
Buongiorno, ho ricevuto un verbale per eccesso di velocità. Non guidavo io la macchina, mi ricordo chi la conduceva ma non conosco i dati della sua patente che mi vengono richiesti nel verbale. Il conducente si rifiuta di fornirmeli. E’ sufficiente la comunicazione del solo nome del guidatore? Grazie
Caro Marco,
Nel caso in cui l’effettivo trasgressore non voglia sottoscrivere la dichiarazione per la decurtazione dei punti dalla patente, il proprietario del veicolo ha l’obbligo, comunque, di comunicare le generalità dell’effettivo trasgressore, con l’indicazione del giustificato motivo per il quale non vengono indicati i dati della patente di guida (ad es. perché il trasgressore si rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione e di comunicare i dati della patente).
In questo modo, il verbale di accertamento della violazione verrà notificato all’effettivo trasgressore, e la decurtazione dei punti avverrà nei suoi confronti, dopo aver rilevato i dati della patente di guida dall’Anagrafe degli abilitati alla guida.
Salve ho ricevuto il verbale con la violazione dell’art 126 bis c.2 nel caso che sia tutto regolare e quindi devo pagarlo mi sorge la domanda, ma la comunicazione per la decurtazione dei punti non va più fatta essendo ormai in ritardo e obbligato a pagare la multa per questo motivo?? O doppia punizione cioè devo comunicarlo lo stesso così oltre alla multa pure i punti decurtati? Lo chiedo per capire se non mi arriva un ennesimo 126 bis per non aver ancora comunicato o se la vicenda muore cosi…
Caro Attilio,
Una volta emessa la sanzione ex art 126 bis non è più necessario inviare i dati del conducente.
Le ricordo di verificare il verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente, per effettuare tale verifica può seguire i consigli che abbiano raccolto nell’articolo che trova cliccando QUI
Salve mi è stata notificato un verbale di mancata comunicazione dei dati del conducente,il bello che il primo verbale non mi è stato mai notificato a casa,infrazione commessa il 12/05/2015e a oggi 09/03/2016 mi è arrivato il secondo verbale cds 126/b coma 2.
Caro Nicola,
Il fatto di non aver ricevuto materialmente l’atto non esclude che la notifica si sia comunque perfezionata.
Nel verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente dovrebbe trovare il riferimento alla data di notifica del primo verbale, tuttavia può contattare il comando che ha elevato il verbale e chiedere copia dello stesse e della relativa notifica.
Buonasera ho ricevuto a fine ottobre una multa con la richiesta di comunicazione dati conducente. Da una lettura superficiale non avevo capito che dovevo inviarli anche se ero io alla guida. A febbraio (decorsi quindi ben piu di 60 gg) grazie all’esperienza di un amico mi son reso conto che il modulo andava inviato e l’ho spedito in data 5\2\2016. Dal sito delle poste ho visto che la raccomandata e’ stata ricevuta in data 8\2 alle ore 13. Mi e’ ora arrivato un verbale redatto in data 8\2 ore 16.25, quindi dopo che avevano ricevuto la mia tardiva comunicazione. E’ legittimo? Grazie
Caro Roberto,
Il verbale potrebbe essere legittimo, infatti se ha ricevuto il verbale a fine ottobre il termine di 150 giorni dalla notifica del primo verbale (60 + 90) scadrà a marzo.
Quindi il verbale sembra notificato nel termine, il fatto che lo stesso sia stato redatto successivamente alla sua comunicazione non ne inficia la validità (anche se forse la sua comunicazione ha “risvegliato” gli uffici).
Salve,
se la multa non prevede la decurtazione di punti, la comunicazione del guidatore è lo stesso obbligatoria ?
La comunicazione è obbligatoria solo quando la sanzione prevede la decurtazione, negli altri casi non è necessaria.
BUONGIORNO
come viene calcolata la sanzione per la mancata comunicazione dei dati del conducente visto che il verbale parla di una forbice tra i 280 e i 1140 euro
Grazie
Caro Giorgio,
In generale viene applicato il minimo edittale, poi se non effettua il pagamento entro 60 giorni dalla notifica la cifra raddoppia.
se pagato entro 5 giorni i 292 euro sono ridotti del 30%?
Caro Fabio,
Anche per tali verbali è prevista la possibilità di usufruire del pagamento in misura ridotta.
Buonasera, il 13/08/2015 mi viene notificata una multa per eccesso di velocità che pago a settembre appena rientro in Italia,
L’ 11/01/2016 ricevo la notifica per la mancata comunicazioni dati conducente
13/08/2015 + 60 gg = 12/10/2015
12/10/2015 + 90 gg = 10/01/2016 (era domenica)
Domanda: sono scaduti i termini?
Grazie
gentilissimi
ottimo sito
Caro Ioan,
Credo che i termini non siano decorsi, infatti per verificare la tempestiva notifica del secondo verbale non deve fare riferimento alla data in cui ha ricevuto il verbale, ma a quella in cui il verbale è stato affidato alle poste per la consegna.
Quindi nel suo caso presumo che tale data sia antecedente al 11.01.2016.
Tuttavia il verbale potrebbe presentare altri vizi, pertanto se vuole può inviarci una copia del verbale tramite la pagina consulenza multe.
Scusate, ma la dimidiazione dei termini è valida solo per i termini processuali, giusto? La notifica di un verbale di contestazione come quello di Ioan è un atto amministrativo ed i termini di cui si tratta non sono giudiziali, quindi non dovrebbe valere, ma dovrebbe fare fede la data di notifica al ricevente.
Quanto però alla regola generale (tranne per i termini a ritroso) per cui quando un termine scade di domenica (o giorno segnato in rosso sul calendario per intenderci) il termine viene postergato al primo giorno successivo non festivo utile, dovrebbe valere anche per gli atti amministrativi, se non ricordo male. Giusto?
Cara Gaia,
Gia’ a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 477 del 2002, e’ stato sancito, fra le norme generali sulle notifiche degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
Nella citata sentenza la Corte afferma che “e’ palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere – come nel caso di specie – dal ritardo nel compi-mento di un’attivita’ riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, percio’, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilita’ del primo”.
La Corte di Cassazione con la sentenza 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ” (..)deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalita’ di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”
Quindi ai fini del rispetto del termine per il notificante, e’ sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).
Mentre, chiaramente, i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui e’ concreta la conoscibilita’ dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, al momento del ricevimento dell’avviso di deposito o comunque decorsi 10 gg. dal deposito).
L’applicabilità del principio enunciato dalla Corte Costituzionale ai verbali per violazioni al codice della Strada è stata affermata dal Ministero dell’Interno il quale con la circolare num. 300/A/1/26466/127/9 ha precisato che “il principio stabilito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, espressamente riferito alle notificazioni di atti giudiziari civili ed amministrativi, produce i sui effetti anche nei procedimenti di notifica a mezzo posta dei verbali di contestazione di illeciti stradali”.
Quindi nel caso di Ioan, da lei richiamato, il termine dei 90 giorni deve essere calcolato con riferimento alla data di consegna dell’atto per la notifica all’agente notificatore.
Salve, ho ricevuto un verbale per mancata comunicazione dei dati del conducente, il 1^ verbale mi è stato notificato il 4/05/2015, oggi 14/01/2016 mi arriva il secondo verbale in cui si attesta della rinotifica verbalizzata in darà 12/10/2015 per il mancato invio della documentazione dei dati. Quindi volevo sapere se posso fare ricorso in quanto sono trascorsi più di 90 giorni, grazie
Caro Pasquale,
I termini sembrerebbero trascorsi, tuttavia non è chiaro cosa intende per “rinotifica”?
Se vuole un parere più preciso dovrebbe inviarci il verbale attraverso la pagina “consulenza multe“, in questo modo saremo in grado di calcolare esattamente il termine e dirle con certezza se c’è la possibilità di procedere.
Salve io devo pagare una multa per mancata comunicazione dei dati del conducente nel termine di 5 giorni, devo obligatoriamente comunicare i dati del conducente per non togliere anche i punti de la patente? ? Grazie
Cara Aurel,
Una volta che è stata elevata la multa per mancata comunicazione dei dati del conducente non è più necessario inviare i dati della patente.
Infatti questa multa è dovuta all’omissione della comunicazione richiesta per una precedente violazione.
Buonasera, mi sono arrivate due multe il 29 aprile 2015 a cui ho fatto ricorso, una delle due aveva il modulo dei dati da inviare. ho fatto ricorso al prefetto, non ho ricevuto nessuna risposta, il 16 novembre 2015 mi è arrivata la multa del ommissione dei dati notificata il 24 agosto 2015 (io inconsciamente non ho inviato i dati ritenendola nulla, non ho avvisato nemmeno l’ufficio che mi ha inviato il verbale) domani vado al giudice di pace, secondo voi i termini sono stati rispettati? potrei aggrapparmi al fatto che la multa è stata contestata?
grazie
Caro Marco,
Secondo una Circolare del Ministero dell’Interno in pendenza di ricorso non vanno comunicati i dati del conducente, poiché l’obbligo sorge solo nel momento in cui l’accertamento diventa definitivo.
Tuttavia il cittadino che non comunichi i dati in pendenza di ricorso, pur avendo la ragione dalla propria parte, si trova comunque esposto al rischio di ricevere, come nel suo caso, la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente.
In questi casi è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace, tuttavia data l’incertezza sul punto il nostro consiglio è quello di inviare sempre al comando che ha elevato la sanzione una comunicazione in cui si da notizia della proposizione del ricorso e che si provvederà ad effettuare la comunicazione in caso di rigetto del ricorso.
Buonasera, mi è stato notificato un verbale per autovelox in data 6/7/2015 che ho pagato entro il limite di 5gg per avere la riduzione. Giorno 25 novembre 2015 mi è arrivata una seconda notifica per mancata comunicazione dei dati. Premessa l’incostituzionalità della cosa e che nella causale vi è il numero di targa e quindi sono al corrente dei miei dati, si può far qualcosa per far valere la buona fede?
Caro Pasquale,
In realtà non parlerei di incostituzionalità, infatti nei verbali generalmente è contenuto l’invito a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica.
Scaduto tale termine viene emesso un secondo verbale per “omessa comunicazione dei dati del conducente” che deve essere inviato entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti 60.
Pertanto nel suo caso il verbale sembra notificato nei termini, tuttavia potrebbero esserci dei vizi nel primo verbale (es. mancata invito a comunicare i dati del conducente) tali da consentire un ricorso.
Buon giorno anche io ho lo stesso problema del signor Pasquale ma dunque non c’è via d uscita bisogna pagare e basta… neanche per buona fede si può fare qualcosa ? Alla fine quelli che ci rimettono sono sempre i cittadini onesti e che pagano
Cara Maria,
Prima di dire che non c’è via d’uscita è sempre opportuno valutare attentamente i verbali, infatti molto spesso se osservati da occhi esperti possono presentare dei motivi di ricorso.
Ho ritirato dopo diversi mesi (con mio ritardo quindi mea culpa) 3 alcuni atti giudiziari relativi a 2 multe art. 126 bis, chiedo se è tutto corretto o se ci sono motivi di fare ricorso:
1° caso
Multa presa il 02.06.2015, pagata il 03.06.2015. Sul verbare che ho trovato sulla macchina c’è scritto decurtazione di 2 punti, ma non c’è alcuna indicazione del fatto che è necessario inviare il modulo.
-Verbale di violazione dell’art. 126 bis con richiesta di invio del modulo, del 22.07.2015, ritirato solo il 07.12.2015
-Verbale di sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente, del 29.10.2015 , ritirato solo il 07.12.2015
2° caso
Multa del 16.04.2015, notificata il 20.05.2015, ma notificata d’ufficio perchè io non l’ho mai ricevuta…quindi non so di cosa si tratta
– Verbale di violazione dell’art. 126 bis mai riceuto, forse era con la multa?
– Verbale di sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente scritto il 10.09.2015, timbro postale del 16.09.2015, ritirato solo il 07.12.2015
Potete darmi un consilio per favore?
grazie
Federica
Cara Federica,
Per poter esprimere un opinione più precisa dovrebbe inviarci i verbali attraverso il servizio Consulenza.
Quanto al primo caso, non ha trovato nessuna indicazione perché quello che ha trovato sulla sua auto non era il verbale di infrazione ma un preavviso di accertamento.
Per valutare la possibilità di ricorso è necessario visionare i verbali, poiché sulla base delle sue indicazioni è difficile esprimere un parere completo.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Buon giorno, ho ricevuto un verbale per autovelox il 26/05/2015 (timbro postale) e conseguente verbale di mancata comunicazione del conducente in data 30/10/2015 (timbro postale)
Il primo è stato pagato, il secondo lo devo pagare o erano scaduti i termini? è vero che entro 30 giorni si può fare ricorso al giudice di pace, dopo si deve fare al prefetto, cosa cambia farlo con uno o con l’altro.
distinti saluti.
Caro Alfredo,
Il verbale per “omessa comunicazione dei dati del conducente” potrebbe essere stato notificato oltre i termini.
Infatti come termine ultimo per la notifica deve considerare il 23.10.2015.
Tuttavia la data a cui deve fare riferimento – per quanto riguarda la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente – è quella in cui il verbale è stato consegnato alle poste per l’invio, non quello in cui lo ha materialmente ricevuto.
Quanto al ricorso la differenza principale sta nel fatto che il ricorso al Prefetto non ha costi, mentre per il ricorso al Giudice di Pace è necessario pagare il contributo unificato.
Se il verbale risulta notificato oltre il termine può proporre ricorso utilizzando il nostro modulo che trova QUI
Ok, grazie
verificando timbri postali,
primo verbale consegnato alle poste il 25-.05-15 (pagato)
secondo verbale consegnato alle poste il 28-10-15
secondo calcoli dei 150 giorni termine ultimo 22-10-15
vorrei fare ricorso al Prefetto, cosa mi consigliate
Caro Alfredo,
Si le confermo che il termine ultimo stando alle informazioni che ci ha fornito è il 23.10.
Pertanto il verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente sembrerebbe notificato oltre i termini.
Per proporre ricorso al Prefetto può utilizzare il nostro modulo che trova QUI, questo modulo ci ha permesso di vincere il 97% dei ricorsi contro multe per omessa comunicazione dei dati del conducente (inoltre riceverà le istruzioni per la corretta compilazione).
In alternativa può inviarci i verbali attraverso la pagina provaci gratis e procederemo noi alla redazione del ricorso (in questo caso il prezzo sarà maggiore rispetto all’acquisto del modulo).
–>> Modulo per ricorso contro la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente notificata oltre i termini
Buon giorno, ho ricevuto un verbale per autovelox del 19/03/2012 e conseguente verbale di mancata comunicazione del conducente redatto in data 18/09/2012.
Il primo è stato pagato, il secondo lo devo pagare o erano scaduti i termini?
Caro Marino,
I termini sembrerebbero trascorsi, ma è necessario verificare alcuni elementi.
Quando le sono stati notificati i due verbali?
Per avere un parere più preciso le consiglio di inviarci i verbali attraverso la pagina consulenza multe
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Salve, io ricevuto la multaper mancata comunicazione dei dati del conducente, peccato però che non homai ricevuto una notifica precedente. Quindi come faccio a comunicare i dati se non so di aver preso un multa? Cosa posso fare?
Caro Salvatore,
Purtroppo non aver ricevuto nulla non esclude che la notifica si sia regolamene perfezionata.
Per capire se la prima multa le è stata notificata è necessario chiedere all’ente che ha elevato la multa una copia del verbale e della relata di notifica, per valutare il rispetto delle procedure relative alla notifica.
Quanto alla multa per mancata comunicazione dei dati del conducente per il momento è possibile valutare se le è stata notificata nel termine previsto.
Se vuole può inviarci il verbale per una valutazione usando la pagina “Consulenza”
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Ho ricevuto il verbale di autovelox(regolarmente pagato) in cui nei termini di 60 gg chiede anche il nominativo guidatore/proprietario.
Entro i 60 gg ho risposto a mezzo ar su modulo Polizia Municipale che non ricordavo chi guidava allegando documenti proprietario mezzo.
Mi e’ arrivato secondo verbale per omessa dichiarazione del guidatore 290.00euro.
Il termine dei 90gg parte dallla data verbale o da quando io ho risposto a loro che non sapevo chi guidava?grazie
Caro Remo,
Affermare di non ricordare chi fosse il conducente al momento dell’infrazione non costituisce un giustificato motivo per omettere la comunicazione dei dati del conducente.
Infatti anche se questa informazione errata viene riportata da più parti, la Corte di Cassazione ha affermato che il proprietario del mezzo è sempre tenuto a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, altrimenti, dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti, ne risponde personalmente (Cass. VI sez., Ordinanza 06 Mar 2013, n.5585).
Il termine per la notifica della multa per omessa comunicazione dei dati del conducente è di 150 giorni (60 + 90) dalla notifica del primo verbale, ovvero del verbale che prevedeva la decurtazione dei punti
scusate, ma dove sta scritto che la sanzione relativa alla mancata comunicazione dei dati del conducente deve essere notificata al proprietario entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza dei 60 giorni per la comunicazione dei dati? Grazie.
Livio
Caro Livio,
Grazie per la domanda che mi permette di chiarire ulteriormente il tema della sanzione per mancata comunicazione dei dati del conducente.
L’art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada prevede l’obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente della persona che era alla guida al momento della violazione. Questa comunicazione deve avvenire nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.
Se la comunicazione non avviene nel termine indicato il proprietario è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dallo stesso articolo 126 bis del Codice della Strada, poiché la sanzione è una sanzione amministrativa per violazione delle norme del CdS per la sua notifica valgono le regole previste per tutti i verbali relativi a queste violazioni.
Pertanto in base a quanto detto il termine dei novanta giorni è quello previsto dall’art. 201 del Codice della Strada per la notifica dei verbali di violazione al Codice della Strada.