La presentazione del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace blocca l’obbligo di comunicare i dati del conducente del veicolo al momento dell’infrazione?

Si tratta di una questione che crea molti dubbi negli automobilisti e sulla quale si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, la quale ha fatto chiarezza sull’obbligo di comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso.

Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/3971/11/109/16 del 29.04.2011 la presentazione del ricorso contro il verbale costituisce un giustificato e documentato motivo per l’omissione dei dati del conducente e non consente di applicare la sanzione prevista dall’art. 126 bis del Codice della strada, poiché:

Il destinatario dell’invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi

Questa interpretazione fornita dal Ministero è stata confermata da diverse sentenze tra le quali la sentenza 8354/2016 del Tribunale di Roma, nella quale è stato ribadito che:

L’impugnazione della multa sospende l’obbligo del proprietario dell’auto di comunicare entro 60 giorni chi era alla guida per non perdere i punti della patente. Viola, infatti, il diritto di difesa dover rivelare i dati personali del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale

Va precisato che, come affermato anche nella citata Circolare Ministeriale, in pendenza di ricorso l’obbligo resta sospeso e si riattiva dopo il termine con esito sfavorevole per il ricorrente dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, ovvero nel caso in cui il ricorso venga rigettato dal Prefetto o dal Giudice di Pace.

Secondo la Corte di Cassazione la presentazione del ricorso non blocca l’obbligo di comunicare i dati del conducente

Con la sentenza n. 28136 del 24 novembre 2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che poiché l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente – da parte del proprietario del veicolo – rappresenta un obbligo distinto da quello di pagare la sanzione per la violazione principale, cioè quella per cui stata elevata la multa.

Inoltre secondo la Suprema Corte essendo l’obbligo di comunicare i dati richiesti dalla Pubblica Amministrazione autonomo e destinato ad assolvere una funzione propria, questo

Non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall’eventuale pagamento della multa correlata alla violazione principale di Codice della Strada.

Questo orientamento è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18027/2018 depositata il 9 luglio 2018, pertanto secondo l’orientamento della Corte, poiché l’obbligo di comunicazione è indipendente dal ricorso proposto nei confronti della sanzione principale, il termine per effettuare la comunicazione dei dati del conducente decorre dal momento della richiesta da parte dell’autorità.

In conclusione: si deve effettuare la comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso?

Secondo la Circolare del Ministero degli Interni del 29 aprile 2011 non è necessario comunicare i dati del conducente quando si presenta ricorso, tuttavia la Cassazione si è espressa in senso opposto in diverse occasioni.

Allo stato attuale per capire se è necessario o meno procedere alla comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso è necessario analizzare attentamente il verbale (alla ricerca di indicazioni simili a quelle presenti nelle foto che seguono), se gli accertatori decidono di disattendere le indicazioni fornite dal ministero sarà necessario procedere comunque alla comunicazione dei dati del conducente, con la precisazione che i punti saranno decurtati solo in caso di esito negativo del ricorso.

Questo perché l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con la richiamata circolare non ha valore vincolante, ma si limita ad offrire agli uffici pubblici destinatari della stessa un’interpretazione della normativa da parte dell’amministrazione.

Tuttavia gli accertatori destinatari della comunicazione possono decidere di disattendere tali indicazioni e procedere con la richiesta di comunicazione dei dati del conducente.

L’effetto di questa duplice interpretazione è che alcuni organi – ad esempio la Polizia Stradale – tendono a seguire la prassi ministeriale (indicando nei verbali che in caso di ricorso le generalità del conducente dovranno essere comunicate solo a seguito della notifica del provvedimento con il quale si concludono i rimedi giurisdizionali), mentre altri organi accertatori – in particolare le Polizie Locali – tendono a seguire l’orientamento fornito dalla Corte di Cassazione.

Se hai ricevuto una multa e vuoi proporre ricorso analizza attentamente il verbale al fine di verificare se l’organo accertatore si è adeguato o meno alle indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale, secondo la quale la comunicazione dei dati del conducente non è necessaria in caso di ricorso.

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