Come si perfeziona la notifica del verbale per compiuta giacenza
La notifica della multa per compiuta giacenza si verifica, per le multe non immediatamente contestate, quando il destinatario è assente o rifiuta il verbale al momento della notifica.
Il procedimento della notifica è diverso a seconda del soggetto incaricato della notifica, cioè se questa viene eseguita dal postino o dall’ufficiale giudiziario.
In questo articolo analizzeremo la procedura prevista in caso di notifica effettuata attraverso il servizio postale.
La compiuta giacenza in caso di notifica della multa con il servizio postale
Se il destinatario del verbale è assente al momento del tentativo di consegna il postino deve eseguire la seguente procedura:
■ Deposita il plico contenente il verbale presso l’ufficio postale competente.
■ Avvisa il destinatario del tentativo di notifica e del deposito del verbale presso l’ufficio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata che in caso di assenza del destinatario è affissa sulla porta dell’abitazione o più in generale lasciata nella cassetta postale).
Tale raccomandata contiene l’invito a ritirare l’atto per il quale è stata tentata la notifica.
Se il verbale non viene ritirato entro 10 giorni dal deposito la multa si considera notificata per compiuta giacenza.
Questo significa che se tutte le procedure indicate sono state regolarmente compiute, per effetto di una cosiddetta finzione giuridica, il verbale viene considerato conosciuto dal destinatario con tutte le conseguenze del caso.
Pertanto dalla compiuta giacenza inizieranno a decorrere i termini per il ricorso contro il verbale e per i verbali che prevedono la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida inizierà a decorrere il termine per l’invio di tale comunicazione.
Cosa accade se l’atto viene ritirato dopo il perfezionamento della notifica della multa per compiuta giacenza
Se il verbale viene ritirato dopo l’undicesimo giorno, la notifica sarà comunque da considerare perfezionata al decimo giorno ed i termini inizieranno a decorrere da tale data, ma in questo caso sarà necessario verificare a quanta distanza dalla notifica per compiuta giacenza avviene il ritiro del verbale.
Facciamo un esempio
Avviso ricevuto in data 1 giugno 2018 e verbale ritirato all’ufficio postale in data 13 giugno: si potrà effettuare il pagamento della multa usufruendo dello sconto fino al 16 giugno.
Infatti la notifica si intende perfezionata l’undicesimo giorno (11 di giugno), quindi dal giorno successivo (12 di giugno) decorre il termine di 5 giorni.
La compiuta giacenza in caso di notifica della multa a mezzo PEC (posta elettronica certificata)
Come noto a partire dal 16 gennaio 2018 è operativa la norma che impone la notifica delle multe via PEC nei confronti dei soggetti – fisici e giuridici – muniti di un indirizzo PEC e nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad averne una, ad esempio perché professionisti iscritti ad un albo.
Anche con riferimento alla notifica delle multe via PEC è possibile individuare un meccanismo simile a quello descritto, ovvero esiste un “compiuta giacenza digitale”.
Nella notifica informatica la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio fa piena prova della notificazione del verbale, indipendentemente dalla lettura dello stesso da parte del destinatario.
Tale conclusione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14675 del 6 giugno 2018 nella quale ha precisato che:
“Una volta che il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso (Cass. 31/10/2017 n. 25819), il quale è responsabile della gestione della propria utenza e ha l’onere non solo di dotarsi degli strumenti necessari per decodificare o leggere i messaggi inviatigli (…)”
Conclusione
Se il destinatario del verbale non viene trovato il verbale viene depositato presso l’ufficio postale competente e si procede a comunicare l’avvenuto deposito con l’invio di una seconda raccomandata la cosiddetta C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito).
Se l’atto non viene ritirato all’ufficio postale termine di 10 giorni trova applicazione il meccanismo della notifica per compiuta giacenza per effetto del quale il verbale si considera comunque consegnato al destinatario e pertanto conosciuto da quest’ultimo.
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Buonasera entrando nel sito dell’Agenzia delle Riscossioni ho scoperto che dovrò ricevere una cartella per una differenza di ritenute su un TFR del 2015. L’avviso bonario non mi è stato mai notificato. Cosa posso fare in merito? Posso impugnare la compiuta giacenza?
Cara Michela,
Non ci occupiamo di questo tipo di questioni, ma esclusivamente di violazioni al Codice della Strada.
Comunque può sempre verificare il procedimento di notifica chiedendo le relate di notifica.
Ho preso una multa in data 03/07/2020, la prima notifica della multa arrivata a settembre non è stata firmata dal ricevente, la seconda notifica che avviava il deposito è stata firmata dal postino. dopo di questo nulla più fino al 26/01/2021 giorno in cui mi viene inviata una seconda multa per non aver inviato i dati riguardanti la patente. I miei dubbi sono questi:
Non ho mai firmato alcun foglio che attestava la presa visione dei documenti di notifica inviati dal postino, difatti io non ho mai ricevuto notifiche di alcun genere men che meno depositi. Secondo l’ufficio per le procedure sanzionarie è sempre stato il postino a firmare ogni documento. Sono rimasto allo scuro d’aver preso una multa per 7 mesi per questo motivo, c’è possibilità di ricorso siccome la prima multa adesso e triplicata ed inoltre mi ritrovo a doverne pagare una seconda per diretta conseguenza della mancata ricezione della prima
Caro Ferdinando,
Le informazioni fornite non sono molto chiare e senza analizzare la documentazione relativa alle notifiche non è possibile esprimere un parere preciso.
Il giorno 27 /11/2020 mi viene notificato una multa non essendo in casa va in giacenza il giorno 30/11/2020 la vado ha ritirare presso l’ufficio postale, il giorno 03/12/2020 vado ha pagare la multa con lo sconto. Il giorno 28/12/2020 mi arriva una lettera dalla polizia che ha rilevato il verbale facendomi notare che ho pagato la multa dopo i 5 giorni quindi per loro dovrò versare la differenza della multa a prezzo pieno. Grazie per una vostra risposta
Caro Raffaele,
Se le date che ha riportato sono correte il pagamento è stato effettuato nei 5 giorni, quindi chieda di verificare lo stesso al comando che ha elevato il verbale.
In gennaio 2020 ho ricevuto l’avviso di giacenza per divieto di sosta, quando sono andato a ritirare il verbale da Nexive, mi hanno consegnato anche un verbale per non aver comunicato il nome conducente. Sono andato alla Polizia Municipale di Milan e ho scoperto che nell’agosto del 2019, la mia auto in custodia presso la carrozzeria ha preso una multa per eccesso di velocità.
Per i due verbali non ho ricevuto nè l’avviso di giacenza presso Nexive, nè i relativi CAD.
Essendo trascorsi 6 mesi dalla notifica le chiedo se è possibile fare ricorso al Giudice di Pace per pagare solo la sanzione e non le spese aggiuntive dovute al mancato ritiro dei verbali per difetto di consegna
Caro Marco,
Non è possibile esprimere un parere senza analizzare la documentazione, tuttavia il fatto di non aver materialmente ricevuto gli avvisi non esclude la regolare notifica dei verbali.
Buongiorno ho ricevuto una multa al mio domicilio tramite messo ma notificata oltre i 90 giorni, ci tengo a precisare che nel verbale risulta che avevano mandato l’accertamento ad un ufficio postale, preciso che non ho mai ricevuto nessuna raccomandata dalle poste, né avviso di giacenza, né avviso di mancato ritiro di raccomandata
Posso fare ricorso x decorrenza termini?
Grazie
Caro Alessandro,
Sarebbe opportuna la verifica delle relate di notifica, per ricostruire il percorso seguito dall’atto.
Salve, ho un po’ di dubbi circa la compiuta giacenza.
Il termine dei 10 giorni, dopo i quali la giacenza sarà compiuta, vuol dire che è scaduto il termine entro il quale si può ritirare la multa e pagarla scontata nei 5 giorni successivi?
Di conseguenza se uno la ritira dal 15 esimo al trentesimo giorno andrà a pagare l’importo senza sconto??
Grazie.
Caro Mirko,
Se viene ritirata dopo il perfezionamento della compiuta giacenza (ovvero dopo il decimo giorno) il pagamento può essere ancora effettuato ancora in misura ridotta entro 5 giorni da tale momento.
Dopo i 30 giorni di giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale, questa torna al mittente e si considererà notificata.
Se era una multa, non si potrà fare altro che attendere la seconda multa maggiorata con gli interessi del caso? O arriverà la cartella esattoriale?
Grazie.
Caro Mattia,
La notifica si perfeziona per compiuta giacenza dopo il decorso di 10 giorni dal deposito, in questo caso se non si procede al ritiro decorsi 60 giorni dalla notifica il verbale costituisce titolo esecutivo e potrà essere emessa la relativa cartella esattoriale
Vorrei sapere se si può ritenere nulla la comunicazione dell’avvenuto deposito (c.d. CAD) lasciata nella cassetta postale che presenta le seguenti particolarità:
1° il destinatario è indicato con il solo cognome e senza il nome.
2° Non è indicato il soggetto che ha richiesto la notifica;
3°Non c’è la sottoscrizione dell’agente postale che ha provveduto a notificare l’avvenuto deposito;
4°La raccomandata poteva essere consegnata al portiere dello stabile che è tenuto alla distribuzione della posta al destinatario ma ciò non è avvenuto.
Tutto ciò in palese disconformità con l’art.8 2° co. della legge n. 890/82 e sue modifiche.
Grazie per una risposta.
Caro Dott. Baldoni,
Parliamo dell’avviso di giacenza lasciato in cassetta o della CAD (che viene inviata mediante raccomandata)?
Caso drammatico: Comune di Roma, due multe per circolazione in ZTL.
Entrambe stessa giornata (indimenticabile), con le stesse date.
Tentativo consegna: 15.07.2015.
Atto depositato: 15.07.2015
Mod 23L spedito il: 27.07.2015 – come riportato in busta. (Il mod 23L non è più in mio possesso).
Multa ritirata il: 07.08.2015
Multa pagata il: 03.10.2015
Cartella esattoriale recapitata il: 23.09.2019 – con la richiesta di pagamento per “contravv pagata oltre i termini di 60gg”.
Ora, a mio parere:
La data utile per perfezionamento notifica è 10gg dopo la spedizione CAD (mod. 23L), quindi 27.07.2015 + 10 = 06.08.2015.
Per cui il termine dei 60gg dovrebbe essere 06.08.2015+60gg= 05.10.2015.
1) Dove sto sbagliando ?
2) Posseggo soltanto le buste delle contravvenzioni dove sono apposti i 3 timbri postali con le date di cui sopra (15/7, 25/7, 07/08)… e non più il CAD. E’ sufficiente per effettuare ricorso in autotutela all’Agente di riscossione ed ottenere lo sgravio presso l’ufficio contravv. del comune di Roma ?
Cara Margherita,
Il modello 23L non è la CAD, ma la ricevuta di ritorno relativa all’atto giudiziario inviato. Su tale modello vengono annotate tutte le informazioni relative all’emissione della raccomandata CAD (il numero e la data di invio).
Ho ricevuto una notifica di giacenza all’ ufficio postale il 12/7.potevo ritirare la raccomandata dal 16/7…con 30 giorni di tempo per il ritiro di suddetta raccomandata .
Mi sono presentata il 16/8 a ritirarla ma mi hanno detto che era già stata restituita al mittente quella stessa mattina per decorrenza dei termini.
Io non avevo considerato che luglio avesse 31 giorni ,ma il 15 agosto è considerato giornata lavorativa comunque anche se l’ ufficio postale era chiuso per festività?.
In questo caso come faccio a sapere di cosa si trattava?
Grazie per la vostra attenzione
Fabiola
Cara Fabiola,
Solo se il termine scade in un giorno festivo questo è prorogato al successivo giorno non festivo, diversamente viene conteggiato normalmente.
Salve,
in data 4.3.2015 viene tentata la notifica del verbale di violazione; per assenza del destinatario, viene “spedita” la CAD in data 8.4.2015 che, tuttavia, non viene ricevuta nei successivi giorni; infatti, in data 3.6.2015, Italposte lascia un avviso di giacenza della CAD, che viene ritirata dal destinatario in data 15.6.2015; infine, in data 16.6.2015, viene ritirato il verbale presso la casa comunale e pagata la sanzione nella misura prevista per i pagamenti eseguiti entro i 60 gg. in data 15.7.2015.
In data 20.7.2019 viene notificata cartella esattoriale per ritardato pagamento del verbale di violazione.
Posso impugnare la cartella sostenendo che la notifica del verbale si è perfezionata in data 13.6.2015 e non, come sembra sostenere il Comune, il 18.4.2015, e che, pertanto, il pagamento è avvenuto nei termini?
Grazie per il parere che vorrete fornirmi
Cara Manuela,
Premesso che è dall’invio della CAD che decorre il termine di dieci giorni necessari per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
Altro discorso è la prova da parte dell’ente di aver eseguito la procedura prevista dalle norme
Buona sera, ho trovato un avviso di giacenza per una multa riferito al 2 luglio quindi oggi 23 luglio risultano scaduti i 10 giorni, ma sono rientrato ieri a casa,ero all’estero per lavoro…devo pagarla interamente? Grazie
Caro Giuseppe,
Dalle date che indica sono trascorsi più di 5 giorni dal perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, quindi sembra decorso il termine per il pagamento in misura ridotta.
Verbale del 18.03.2016 notificato tramite A/R la quale risulta consegnata dal postino in data 09.06.2016 con avviso perchè destinatario assente. Il 19.06.2016 (92esimo giorno) la notifica si perfezionava per compiuta giacenza. Il 03 giugno 2019 arriva ingiunzione di pagamento da parte Abaco spa. Ora la mia domanda è questa: posso proporre opposizione perchè il verbale nel 2016 è stato notificato oltre il 90esimo giorno?
Grazie
Cordiali saluti
Cara Natascia,
Per l’amministrazione il verbale si considera notificato alla data di affidamento al servizio postale per la consegna, quindi nel suo caso potrebbe essere stato affidato entro i 90 giorni dalla violazione.
Verbale violazione codice della strada: notifica a mezzo posta il 13 giugno, assenza del destinatario, viene rilasciato avviso per il ritiro.
Il 30 giugno trovo nella casella di posta comunicazione, datata 21 giugno, di deposito con invito al ritiro entro 10 giorni. Raccomandata ritirata in data 1 luglio. Credo di essere nei termini per il pagamento all’interno dei 5 giorni (che dovrebbero comunque scadere il 5 o 6 luglio, anche a voler considerare l’avvenuta giacenza il 30 giugno) L’ufficio postale si rifiuta di ricevere il pagamento in forma ridotta sostenendo che il programma non l’accetta perché scaduti i termini
Cara Sandra,
Deve verificare la data di spedizione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), poiché è da quella data che decorrono i termini per verificare il momento in cui si è perfezionata la notifica per compiuta giacenza.
Buongiorno, ho ricevuto un avviso bonario di pagamento per un verbale relativo ad una multa non pagata. Ho dei fortissimi dubbi che mi siano stati lasciati i due avvisi per il ritiro della raccomandata. Ho qualche strumento per tutelarmi, chiedere una verifica, contestare questo pagamento o vale a prescindere il concetto della notifica per compiuta giacenza?
Cara Teresa,
Può chiedere all’organo accertatore copia delle relate di notifica del verbale, ovvero le ricevute di ritorno delle raccomandate.
Il 21/11/2018 la Nexive lascia nella cassetta delle lettere un “avviso di consegna” del Comune di Milano di un “atto”. Per motivi di lavoro riesco a ritirare l’atto solamente il 10/12/2018 e scopro che si tratta di una multa relativa ad una infrazione del codice della strada avvenuta il 7/9/2018. Pertanto sono venuto in possesso del verbale della multa 105 giorni dopo la data dell’accertamento dell’infrazione.
Domanda n.1: relativamente al rispetto del termine di 90 giorni per la notifica del verbale si fa riferimento alla data dell’avviso di consegna (21/11/2018) o alla data del ritiro dell’atto (10/12/2018)?
Domanda N. 2: per il termine di 5 giorni per il pagamento in misura ridotta a quale delle suddette due date devo fare riferimento?
GRAZIE
Caro Claudio,
Premesso che senza analizzare la documentazione non è possibile esprimere un parere preciso, cerco di rispondere alle sue domande:
1. Si fa riferimento alla data in cui il verbale è stato affidato per la consegna, quindi a nessuna delle due date indicate;
2. Per il termine si fa riferimento al perfezionamento della notifica, che nel suo caso è avvenuto decorsi 10 giorni dal deposito presso l’ufficio postale.
Se ci sono due tentativi di consegna, quale dei due fa fede per il conteggio dei 10 giorni?
Grazie per l’aiuto
Caro Stefano,
Parliamo di tentativi di consegna della stessa raccomandata o di raccomandate diverse (ad esempio un tentativo per il verbale ed uno per la C.A.D.)?
Ho preso una multa il 2/06/2017 per eccesso di velocità,
La società Nexive che si occupa di recapitare gli atti per il comune di Milano invia un postino il 31/07/2017, ma non essendo in casa lascia l’avviso di ritirare l’atto presso i propri uffici dall’1 all’8 agosto, il 9 agosto fanno un secondo tentativo di notifica e non trovandomi depositano l’atto presso la casa comunale il 18/08/2017.
Ho pagato pensando di essere nei 5 giorni, considerando la notifica 10 giorni dopo il 18 agosto, ma sull’avviso di pagamento risulta come notifica il 24/08/2017, quindi avendo pagato l’1 settembre siamo oltre i 5 giorni.
Grazie a chi può rispondermi
Caro Maurizio,
Senza analizzare nel dettaglio i documenti in suo possesso (avvisi di deposito e relate) è molto difficile poter valutare la situazione.