INDICE
- 1 Pagamento della multa entro 5 giorni: come si calcola il termine per pagare la multa in misura ridotta
- 2 Cosa accade se si paga la multa dopo 5 giorni
- 3 In quali casi non può essere pagata la multa con lo sconto
- 4 Lo sconto sulla multa nel preavviso di accertamento
- 5 Pagamento della multa scontata entro 5 giorni con bonifico o carta di credito
- 6 In conclusione
Il cosiddetto Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito ha introdotto la possibilità di effettuare il pagamento della multa entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione usufruendo di una riduzione del 30% dell’importo previsto dalla legge (il cosiddetto sconto del 30% per le multe pagate entro 5 giorni).
In questo nuovo articolo forniremo una guida completa in materia di pagamento della multa con lo sconto
Pagamento della multa entro 5 giorni: come si calcola il termine per pagare la multa in misura ridotta
Per ottenere lo sconto del 30% sulle multe stradali e beneficiare così di sanzioni ridotte si deve effettuare il pagamento dell’importo entro 5 giorni dalla data di notifica o contestazione immediata del verbale.
Per il calcolo del termine si seguono le regole ordinarie previste dall’art. 155 del Codice di Procedura Civile secondo cui:
■ Non si calcola il giorno iniziale, ma si calcola il giorno finale (pertanto il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della contestazione o notifica)
■ I giorni festivi si computano nel termine, tuttavia se il giorno di scadenza è festivo il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo
Facciamo un esempio
Violazione contestata sabato 20 dicembre, il giorno 20 non si calcola ed i 5 gg scadono il 25 dicembre che è festivo, il 26 dicembre idem pertanto il giorno ultimo utile per il pagamento ridotto del 30% sarà il 27 dicembre
Particolare attenzione nel calcolo del termine per il pagamento della multa entro 5 giorni deve essere fatta quando la violazione non viene immediatamente contestata, ma si procede con la notifica della multa.
Se il verbale viene consegnato dal Messo notificatore o dal postino i 5 giorni per il pagamento della multa in misura ridotta decorrono dal giorno successivo alla consegna.
Quando la notifica non può essere fatta “a mani” perché il destinatario è assente oppure non sono presenti soggetti ai quali, secondo la legge, il verbale può essere notificato per il calcolo del termine di 5 giorni è necessario fare delle precisazioni.
Quando la notificazione avviene a mezzo posta: l’addetto alla consegna lascia un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso (più di frequente mediante l’immissione di un avviso di deposito nella cassetta postale) e deposita il plico presso l’ufficio postale.
A seguito del deposito presso l’ufficio postale viene inviata una raccomandata con avviso di ricevimento con cui viene comunicato l’avvenuto deposito (la cosiddetta C.A.D., ovvero la comunicazione di avvenuto deposito).
Se il verbale viene ritirato presso l’ufficio postale entro i primi 10 giorni dall’avviso il termine di 5 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro.
Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro del verbale l’atto si intende regolarmente notificato per “compiuta giacenza”.
Pertanto se il verbale viene ritirato dopo l’undicesimo giorno dalla spedizione della C.A.D. il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui è avvenuta la notifica per compiuta giacenza.
Facciamo un esempio
Avviso ricevuto in data 2 aprile 2018 e verbale ritirato all’ufficio postale in data 14 aprile: si potrà effettuare il pagamento in forma scontata fino al 17 aprile.
Infatti la notifica si intende perfezionata il decimo giorno (12 di aprile), quindi dal giorno successivo (13 di aprile) decorre il termine di 5 giorni.
Cosa accade se si paga la multa dopo 5 giorni
Se il pagamento viene effettuato a partire dal sesto giorno è possibile integrare il pagamento con la differenza entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale.
Se per qualsiasi motivo non si procede con l’integrazione la somma versata viene trattenuta a titolo di acconto e il verbale costituirà titolo esecutivo per il pagamento di un’ulteriore somma, pari alla differenza fra la metà del massimo edittale previsto per la violazione contestata e l’acconto già corrisposto.
In quali casi non può essere pagata la multa con lo sconto
Il pagamento in misura ridotta della multa non è previsto:
■ Per violazioni che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo.
■ Nel caso di guida contromano e di inversione su strade extraurbane principali e autostrade
■ Nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti.
Lo sconto sulla multa nel preavviso di accertamento
Per l’accertamento di alcune infrazione le amministrazioni sono solite lasciare sui veicoli il cosiddetto preavviso di accertamento il quale non è un atto obbligatorio, ma un atto che può essere definito di “cortesia”.
Quella che si realizza non è un notifica, per tale motivo a seguito del preavviso in teoria non si avrebbe diritto al pagamento della multa in misura ridotta entro cinque giorni, ma la prassi seguita dai Comuni bada alla sostanza, ovvero a “fare cassa” e quindi negli avvisi viene data la possibilità di pagare con lo sconto (attraverso la predisposizione di un controcorrente postale precompilato).
Questo permette ai comuni di risparmiare sulle spese di notifica del verbale vero e proprio, inoltre, giocando sulla “paura” dell’automobilista che trova il preavviso sul suo veicolo riescono ad incassare più in fretta la somma.
Il problema è che molto spesso questo conto corrente precompilato viene rilasciato insieme al preavviso di accertamento anche per le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
In questi casi, come riportato nel retro di molti dei preavvisi di accertamento, è specificato che non è possibile effettuare il pagamento della multa entro 5 giorni (vedi foto di lato).
Purtroppo molto spesso gli automobilisti “allettati” dall’idea di pagare una somma inferiore sono portati ad effettuare il pagamento senza controllare attentamente il preavviso di accertamento e purtroppo a distanza di tempo ricevono un provvedimento per il recupero della somma dovuta.
Nello specifico la somma pagata sarà trattenuta come acconto sulla somma richiesta nel nuovo provvedimento, che avrà in importo pari al doppio della sanzione minima, maggiorata delle spese di notifica.
In caso di sanzione preceduta da preavviso di accertamento il consiglio è quello di attendere la notifica del verbale nel quale sarà comunque prevista la possibilità di pagare la multa in forma ridotta, anche se l’importo sarà lievemente maggiore per l’addebito delle spese di notifica.
Attendere la notifica del verbale consente anche di analizzare il verbale alla ricerca di vizi che ne consentano l’impugnazione, inoltre la notifica potrebbe avvenire oltre i termini di legge consentendo la contestazione dello stesso.
Pagamento della multa scontata entro 5 giorni con bonifico o carta di credito
La questione del pagamento della multa in misura ridotta con mezzi elettronici è stata oggetto di un dibattito che ha portato ad un nuovo intervento legislativo.
Questo perché una recente Circolare del Ministero dell’Interno (Circ. n. 300/A/227/16/127/34 del 14 gennaio 2016), stabiliva che:
Nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale
Quindi pagando la multa con bonifico o con altri strumenti di pagamento elettronico,veniva considerata la data di accredito e non quella di pagamento.
Per effetto di questa circolare cittadino rischiava di non poter beneficiare dello “sconto” del 30% previsto per i pagamenti entro cinque giorni.
Con l’entrata in vigore, avvenuta il 15 aprile 2016, del cosiddetto decreto banche, contenente la norma “salva-multe” il problema è stato parzialmente risolto. Infatti secondo tale norma:
Per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento
Questo significa che i soldi della multa possono essere accreditati sul conto corrente dell’accertatore fino al settimo giorno in caso di pagamento della multa entro 5 giorni dalla notifica.
Ciò vale solo per i pagamenti effettuati con bonifico bancario o con la carta di credito (ovviamente, se tali sistemi di pagamento sono ammessi dal corpo di polizia che ha emesso il verbale).
Tuttavia anche se per una volta c’è stato un intervento a favore dei cittadini, tale norma non risolve il problema poiché il pagamento potrebbe comunque non arrivare nei tempi stabiliti e l’automobilista rischia ugualmente di essere sanzionato.
In conclusione
In questo articolo abbiamo chiarito in quali casi è possibile effettuare il pagamento della multa entro 5 giorni dalla contestazione o notifica e come calcolare correttamente questo termine per poter usufruire dello sconto senza incorrere in brutte sorprese
In particolare abbiamo chiarito che:
■ Il termine di 5 giorni per il pagamento della multa in misura ridotta inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della contestazione o notifica e se scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo
■ Quando la notifica non può essere fatta “a mani” perché il destinatario è assente se il verbale viene ritirato presso l’ufficio postale entro i primi 10 giorni dall’avviso il termine di 5 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro. Mentre se il verbale viene ritirato dopo l’undicesimo giorno dalla spedizione della C.A.D. il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui è avvenuta la compiuta giacenza.
■ In caso di multa con preavviso di accertamento (il “foglietto” che viene lasciato sul parabrezza) non è possibile usufruire dello sconto effettuando il pagamento della multa entro 5 giorni quando la violazione prevede anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida
■ Quando il pagamento della multa scontata entro 5 giorni avviene con bonifico o carta di credito i soldi della multa possono essere accreditati sul conto corrente dell’accertatore fino al settimo giorno
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Perché, per pagare la multa in misura ridotta, viene considerato solo il 5 giono festivo e gli altri se tutti gli uffici sono chiusi? Esempio multa notificata il 31/12
Cara Manuela,
È il meccanismo previsto dal codice di procedura civile. Inoltre non c’è connessione tra la chiusura di alcuni uffici e la possibilità di pagare una sanzione (visto che si può fare con diversi metodi ed in moltissimi esercizi commerciali oltre che uffici).
Vorrei sapere se, il sistema poste italiane, accetta il pagamento con bollettino postale, effettuato allo sportello, fuori dai termini temporali dei 5 giorni di una multa o riconosce il pagamento fuori limite e quindi fà effettuare solamente il pagamento per intero della sanzione
Caro Ferdinando,
Dipende dalla tipologia di bollettino allegato al verbale.
Ho effettuato il bonifico della multa di euro 189,38 (173+16,38 per la notifica) -30% = euro 121,10 + 16,38 = 137,48 dopo 4 gg. tramite bonifico bancario. L’accredito però è avvenuto solo l’8o giorno dopo la notifica. Adesso ho ricevuto una cartella dall’AdE con euro 226,40 da pagare. (si tratta di una multa del 2019)
Nella cartella non si vede come ci si arriva a questo importo complessivo di ormai euro 363,88 (euro 137,48 + euro 226,40)?
Ho qualche possibilità di riuscire ad ottenere lo sgravio della cartella o comunque una riduzione dell’importo?
Grazie e cordiali saluti
Roland G.
Caro Ronald,
Se l’automobilista effettua il pagamento della multa in misura ridotta (il cosiddetto pagamento con lo sconto) oltre i 5 dalla perfezionamento della notifica giorni l’ordinamento consente l’integrazione del pagamento con la differenza entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale.
Se l’integrazione non viene effettuata entro questo termine quanto pagato viene trattenuto a titolo di acconto.
Nello specifico l’importo da cui detrarre la somma versata sarà pari alla metà del massimo edittale più spese di procedimento ed interessi.
Per la sanzione contestata (presumibilmente l’art. 142, comma 8, del codice della strada) nel 2019 l’importo massimo previsto era pari ad euro 695, pertanto detraendo alla metà di tale somma l’importo pagato si ha come totale quello richiesto ovvero 226.40 euro (oltre interessi e spese).
Buonasera,
mi è stata recapitata una multa con raccomanda a.r. nella prima settimana di giugno, NON essendo in Italia in quel periodo non ho potuto nemmeno notare l’avviso di giacenza lasciatomi dall’impiegato delle poste italiane. Ho ritirato il verbale presso l’ufficio postale il 10 luglio e ho notato che i tempi per il pagamento ridotto del 30% fossero trascorsi ormai da settimane.
Il problema è che l’infrazione è stata commessa da un familiare non convivente in mia assenza (residente presso altra Regione) e dovrei quindi trasmettere i suoi dati alla Polizia Municipale del Comune in questione per la decurtazione dei punti e per la ricezione degli estremi di pagamento; vorrei solo sapere se almeno lui avrà la possibilità di usufruire della riduzione entro i primi 5 giorni dalla seconda notifica.
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
Caro Carlo,
La sanzione per l’omessa comunicazione dei dati del conducente prevede la possibilità di pagare in misura ridotta entro 5 giorni dalla notifica.
Ho ricevuto una multa per violazione del codice della strada (superamento del limite di velocità) tramite PEC il 16 luglio 2020 h.22,30.
Pagamento in misura ridotta il 22 luglio 2020 h. 18,00 circa.
E’ corretto che comunque i 5 gg decorrano dal 16/07 nonostante la notifica sia arrivata ad un’orario improbabile?
Caro Massimo,
In linea di massima la notifica a mezzo pec è da ritenere sempre e comunque valida anche se eseguita nelle ore notturne (su questo aspetto è intervenuta anche la Corte Costituzionale)
Buonasera,
a giugno 2019 mi hanno notificato una multa per non aver inviato i dati del conducente, riguardo una contravvenzione di febbraio 2019.
La multa in questione risulta essere stata affidata alle poste a fine maggio ma, sulla busta c’è il timbro postale del 17 giugno 2019.
Io l’ho pagata in forma ridotta il 19 giugno 2019.
Ieri ricevo la richiesta per saldare la differenza perché ho versato la somma scontata oltre i 5 giorni concessi.
Com’è possibile? I cinque giorni non andrebbero contati da quando la multa risulta essere nelle mie mani?
Cara Michela,
Se ha ritirato il verbale presso l’ufficio postale deve tenere conto di un’eventuale perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dal deposito.
Buongiorno, ho pagato una multa tramite bonifico bancario online con lo sconto facendo partire il pagamento il sesto giorno dalla notifica della multa però il versamento é arrivato sul conto dell’Amministrazione il settimo giorno dalla notifica. In questo caso fa fede la data di accredito dei soldi nel conto che é dentro il termine dei 7 giorni oppure fa fede la data in cui ho fatto partire il pagamento che era il 6 giorno dalla notifica e quindi un giorno dopo il 5? E comunque se i soldi arrivano entro il termine di 7 giorni come fanno a sapere se ho fatto il pagamento il giorno 5 oppure un giorno dopo?
Cara Ana,
Il pagamento deve comunque essere effettuato entro i 5 giorni, mentre l’accredito può avvenire fino al 7 giorno
Buonasera,
mi è stato notificato un verbale il 12.Novembre.2019 (martedi) ed il pagamento in misura ridotta di 5gg scadeva domenica 17.Novembre.2019, pertanto dovrebbe scorrere a lunedi 18 Novembre.
Avendo pagato con bonifico, il termine si proroga a 7gg.
A questo punto il termine per il pagamento entro 7gg quando scade?
Martedi 18 novemnre o mercoledi 19 novembre?
Grazie infinite.
Caro William,
Il termine è sempre di 5 giorni dalla notifica, termine che nel suo caso scadeva il giorno 18.11 poiché il 5 giorno era festivo.
Il cosiddetto decreto banche non ha esteso il termine, il quale resta sempre di 5 giorni. La norma ha previsto che per alcune tipologie di pagamento, l’accredito possa avvenire entro il 7 giorno
Io ho pagato con bonifico, leggendo la norma mi sembra che in questo caso (con pagamento bonifico) i giorni siano 7 o sbaglio?
Caro William,
Il pagamento può essere effettuato nei 5 giorni, ma accreditato sul conto dell’amministrazione fino al settimo giorno
Buongiorno, dopo 4 anni ho ricevuto un ingiunzione di pagamenti per una multa (Ztl a vicenza) che credevo aver pagato. Risulta che avevo pagato il 6sto giorno dalla raccomandata, perché avevo saltato la domenica come sarebbe logico e onesto fare. Ma no, le leggi sembrano ignorare la logica come a voler ingannare il malcapitato. Quanto iniquo è questo? Presumo che non ci sia modo di appellarsi a questa iniquità anche se si dice “5gg lavorativi”? Da una sanzione di 95 si arriva ad un’altra di 170, 265euro al comune di vicenza che così batte cassa al suon di 1 mil. Di euro annui. Grazie
Cara Patrizia,
Solo se il termine scade di domenica o festivo è prorogato al successivo giorno non festivo, quindi la richiesta potrebbe essere legittima.
Buongiorno, la mia questione è questa: mia madre (proprietaria della vettura) riceve verbale per autovelox con modulo comunicazione dati del conducente (che sarei io).
I termini per lo sconto entro i 5 giorni sono scaduti.
Sul modulo comunicazione dati conducente c’è scritto al punto C, tra i 3 punti da barrare: ”Effettivo conducente del veicolo autore della violazione ma NON destinatario della notifica del verbale in alto indicato (poiché persona diversa dal proprietario o altro obbligato in solido). In questa ultima sola ipotesi i termini per il pagamento della sanzione e per la proposizione del ricorso decorrono, esclusivamente a favore del sottoscrittore, dalla data di invio del presente modulo.”
La domanda è: i 5 giorni iniziano a decorrere nuovamente da quando io invio il modulo comunicazione dati conducente o no?
Grazie
Caro David,
Il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 300/A/3480/19/109/16 del 16/04/2019 ha chiarito che per evitare costi inutili all’effettivo conducente (che altrimenti dovrebbe pagare anche i costi per la rinotifica nei suoi confronti ), quest’ultimo ha il diritto di godere del pagamento in misura ridotta se comunica i propri dati spontaneamente all’organo accertatore.
Pertanto se la comunicazione avviene entro 60 giorni dalla notifica del primo verbale, potrà usufruire del pagamento in misura ridotta entro 5 giorni dalla data dell’invio.
Salve, ho ricevuto un verbale di contestazione al codice della strada tramite atto giudiziario consegnato dal postino. Il giorno 27/09/2018 è stato messo avviso di consegna nella cassetta delle lettere rendendo disponibile l’atto dal 29/09/2018. Trovandomi in vacanza ho ritirato l’atto il 3/11/2018 e non conoscendo la normativa sulla compiuta giacenza ho pagato nella misura ridotta entro 5 giorni in data 7/11/2018. Pensavo fosse finita li ed invece oggi ricevo un sollecito di pagamento bonario che mi chiede di saldare la differenza tra quanto pagato (72.70€) e quanto dovuto con il massimo importo (179.00€). Totale 106.30€.
Ho chiamato il comando dei vigili e mi hanno informato di questa normativa che a quanto ho capito è chiara. La mia domanda è: avendo io pagato in data 7/11/2018 (e quindi entro i 60 giorni dalla compiuta notifica) un importo non completo (che sarebbe dovuto essere di 97.00) posso chiedere di saldare la differenza tra la cifra dovuta entro 60 giorni e quello che ho già pagato? (97.00-72.70=24.30€).
Spero di essere stato chiaro.
Grazie mille
Caro Stefano,
Poiché sono decorsi oltre 60 giorni dalla notifica non è più possibile integrare la semplice differenza
Buongiorno, mi è stata comminata una multa, notificata sul momento, lo scorso 28/08, dunque in base ai calcoli il sessantesimo giorno cadeva ieri 27/10; essendo però una domenica, posso pagare regolarmente la multa oggi, lunedì 28/10, senza incorrere in ulteriori sanzioni? Grazie
Caro Sergio,
Se il termine scade in un giorno festivo (o di domenica) è prorogato al successivo giorno non festivo
Buongiorno,
vorrei sapere se la multa viene consegnata al parente malgrado si abita nella stessa casa è indipendente l’una dall’altra. E viene consegnata in ritardo perché non a conoscenza dei 5gg e per questo una volta che mi è stata consegnata l’ho pagata, ma a mio malgrado scopro che l’ho pagata dopo a causa dell’arrivo di un sovrapprezzo. E valido? non posso contestare?
Caro Giampaolo,
Se il familiare è convivente la notifica può considerarsi regolare e l’eventuale ritardo nella consegna non può essere imputato all’organo che ha emesso il verbale
buongiorno,
nel 2005 ho pagato una multa in forma ridotta con un giorno di ritardo (il sesto giorno) con bollettino postale, €. 270,00. All’inizio di Agosto 2019 mi arriva una cartella ove richiedono il pagamento della stessa multa pari a € 570,00 in quanto pagata in ritardo. Ho chiamato l’ente e comunicato che avevo già rimesso €. 270,00 quindi teoricamente dovrei rimettere la differenza pari ad € 300,00. mi è stato risposto che la legge non prevede la restituzione della somma già pagata e quindi devo ripagare l’intero importo della multa senza riduzione più le spese di notifica.
è giusta questa procedura o mi stanno truffando?
grazie
Caro Giuseppe,
Non credo ci sia una truffa, ma l’applicazione della norma (che gli agenti non hanno saputo spiegare).
Se si effettua il pagamento della multa in misura ridotta (il cosiddetto pagamento con lo sconto) oltre i 5 giorni potrà integrare il pagamento con la differenza entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale.
Se tale integrazione non viene effettuata quanto pagato viene trattenuto a titolo di acconto e il verbale costituirà titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale (quindi non sarà richiesto l’importo originale ma la metà di quello massimo previsto per quella violazione) più le spese di procedimento ed interessi
buongiorno,
ho ricevuto la raccomandata di una multa il 12 maggio 2016
ho pagato con la riduzione del 30% il 18 maggio considerando che il 15 maggio era domenica.
ieri 22 08/2019 mi mandano una lettera che vogliono pagata la differenza con tutti gli interessi.che devo fare ? secondo me ho pagato al 5° giorno escludendo la domenica
Cara Mariarosa,
I giorni festivi devono essere contati normalmente, solo se il termine scade in un giorno festivo questo è prorogato al successivo giorno non festivo.
Quindi, prendendo come riferimento le date indicate, la sanzione è stata pagata in forma ridotta dopo la scadenza del termine di 5 giorni.
quindi non ho alcuna possibilità se non quella di pagare?
con tutti gli interessi
Cara Mariarosa,
Senza analizzare i documenti non è possibile esprimere pareri, per quanto attiene le date sulla base di quanto ci ha riferito il pagamento risulterebbe oltre i termini
Buongiorno, credevo che la proroga dei due giorni aggiuntivi fosse sempre valida in caso di pagamento tramite homebanking,
mi confermate invece che questi non vengono concessi in caso di pagamento con conto corrente postale seppur tramite homebanking ?
Caro Marco,
E’ una situazione limite poiché la norma fa riferimento a “pagamenti diversi da quelli in contanti e tramite conto corrente postale”, quindi anche se online nel suo esempio si fa comunque riferimento al conto corrente postale.
Buonasera, cartella esattoriale per sanzione notificata il 27.03.18 e pagata ridotta, tramite bonifico con valuta 03.04 ed accredito 04.04.
01.04 Pasqua – 02.04 Pasquetta.
Ho sbagliato qualcosa?!
Grazie.
Caro Simone,
Da quello che dice il termine ultimo era il 3.04 e l’accredito sembrerebbe avvenuto nei termini previsti.
Buonasera ho pagato una multa con carta di credito il 01.09.2018 oggi mi scrive la polizia municipale di firenze dichiarando di non aver ricevuto alcun pagamento. Dell’estratto conto della carta mi risulta il pagamento ma il sito e-commerce non é la polizia municipale ma la provincia di Firenze, io ho pagato come faccio a dimostrarlo?
Cara Maria,
Ha inviato il pagamento all’organo indicato nel verbale?
Buongiorno
Richiedo un parere riguardo un integrazionea una multa arrivata dopo tre anni dal pagamento di una sanzione ridotta del 30 % (130,55 euro) notificatomi il 22 dicembre 2015 e pagato il 29?dicembre 2015
Mi vengono richiesti ulteriori 221,20 euro.
Considerando che il 25,26e27(domenica)erano festivi ritenete che questa richiesta di integrazione sia dovuta?
Grazie
Giacomo Falchi
Caro Giacomo,
Solo il termine scade in un giorno festivo viene prorogato al successivo giorno non festivo, nel suo caso i 5 giorni possono considerarsi scaduti in data 28.12.2015
Stavo guidando l auto di mio cognato con lui a fianco.
La macchina non aveva l assicurazione.
I carabinieri hanno fatto il sequestro auto più multa a me, indicandomi come il trasgressore.
Se pago la multa con lo sconto del 30% e lui non farà l assicurazione, ne ritirerà il libretto. A me succede qualcosa?
Ho letto da qualche parte che in questo caso lo sconto non è valido, vorrei qualche parere, devo pagare la multa massimo tra 2 giorni
Caro Antonio,
Per tale tipo di violazione non è previsto lo sconto del 30%, il quale se presente è indicato nel verbale e non deve essere calcolato in autonomia.
Buon Pomeriggio
Volevo sapere se lo sconto del 30% entro i 5 giorni dalla notifica è applicabile anche alla sanzione accessoria per mancata comunicazione del conducente.
Grazie.
Caro Stefano,
La possibilità di pagare in misura ridotta entro 5 giorni è prevista anche per i verbali relativi all’omessa comunicazione dei dati del conducente.
Ho ricevuto la multa direttamente dal postino il 26 aprile 2017 e l’ho pagato il 2 maggio 2017. Tenuto conto che il 30 aprile era domenica, il 1° maggio festa ritengo che l’ultima data utile fosse il 2 maggio 2017.
Ciò nonostante ho ricevuto richiesta di integrazione della multa a tariffa intera.
Ho pagato nei termini dei 5 giorni per poter beneficiare della riduzione?
Grazie della risposta anticipatamente
Caro Matteo,
IL calcolo da lei effettuato risulta corretto, in questo caso contatti l’organo che ha emesso la sanzione per chiedere chiarimenti.
Salve, ho ritirato la raccomandata alle poste dopo l’11 giorno, ma pensando che i 5gg trascorressero dal momento in cui si ritira la notifica alle poste ho pagato la multa in forma ridotta. E oggi, dopo 3 anni e passa mi arriva una notifica dove mi viene chiesta integrazione del 30% più interessi, più spese di notifica e ho diverse contestazioni per lo stesso motivo. Non c’è un limite temporale per inviare questo tipo di notifiche?
Cara Roberta,
Non sappiamo che tipo di comunicazione ha ricevuto (ad esempio un avviso o una cartella esattoriale) comunque l’eventuale limite è quello del termine di prescrizione, che per le multe è di 5 anni.
Salve.
Ho pagato una multa il 6 giorno (il 5 era domenica) tramite carta di credito (portale online del comune che si appoggia alla banca).
Purtroppo me ne sono ricordato all’ultimo e ho incominciato alle 23.50 a inserire i dati.
Dopo un paio di tentativi (il sito non funziona benissimo) sono riuscito a inserire tutti i dati, solo che la ricevuta che mi è stata inviata reca come ora del pagamento le 00.00.23 del giorno successivo.
Questo caso può rientrare nella norma salva multe del 2016?
Grazie
Caro Luva,
La norma richiede che il pagamento sia comunque effettuato nel termine di 5 giorni, mentre l’accredito dell’importo in favore dell’ente beneficiario può entro i due giorni dalla scadenza prevista per il pagamento.
io non mi ricordo quando ho ritirato il verbale via postino o dalle poste italiane , i fogli cartacei non li trovo , vorrei verificare se veramente ho pagato entro 5 gg , cè un modo per risalire alla data di ritiro del verbale tramite poste italiane ?
Caro Alessio,
Può verificare la data di consegna attraverso il servizio “cerca spedizioni” presente sul sito di poste italiane.
E’ sufficiente inserire il numero della raccomandata, tale numero è riportato sotto al codice a barre nella prima pagina del verbale.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Buongiorno,
ho ricevuto oggi un sollecito di pagamento inerente l’integrazione di una multa pagata in forma ridotta entro i 5 gg nel 2015.
I termini sono:
notifica: 30 ottobre 2015
pagamento: 14 novembre
Se la notifica si intende perfezionata l’undicesimo giorno (9 novembre), quindi dal giorno successivo (10 novembre) decorre il termine di 5 giorni. Avendo pagato il 14, ho pagato nel quinto dei 5 giorni utili.
Sbaglio?
Caro Luca,
Quando ha ritirato il verbale?Questa data è importante per verificare se il pagamento è avvenuto nei termini.
Buon pomeriggio,
ho ricevuto oggi un sollecito di pagamento inerente l’integrazione di una multa pagata in forma ridotta entro i 5 gg nel 2014, tramite bonifico bancario (data notifica 08/07/2014, data bonifico 13/07/2014, data accredito 15/07/2014). Il famoso decreto banche con la norma salva-multe” entrato in vigore nel 2016 è retroattivo? Oppure, trattandosi per l’appunto del 2014, mi tocca pagare?
Grazie.
Caro Gianluca,
Come chiarito dal Ministero dell’Interno con la Circolare 2734 del 15 Aprile 2016 la norma ha efficacia retroattiva, quindi deve applicarsi a tutti verbali.