Quando è possibile contestare la multa per segnaletica poco visibile

Si può parlare di segnaletica illegittima quando il segnale è inidoneo ad assolvere la funzione che gli è stata assegnata, in conseguenza di tale inidoneità l’automobilista – tenuto conto di una vista ordinaria (tale, cioè, da consentire il superamento dei test fisici per la patente o il rinnovo della stessa) – non è in grado di rispettare la norma prevista dal segnale.

Di seguito alcuni esempi in cui la multa è stata annullata per illegittimità della segnaletica:

Quando l’ente proprietario della strada ha posizionato un segnale diverso da quello previsto dal codice della strada, cioè un segnale non idoneo a svolgere la funzione che gli è stata assegnata

Quando la segnaletica stradale è poco visibile, al punto da rendere incomprensibili e poco intuibili, a prima vista, gli obblighi previsti dalla stessa, la multa è da considerarsi nulla.

Quando la segnaletica è accalcata o confusionaria, cioè quando i cartelli sono coperti l’uno dall’altro e hanno dimensioni diverse, tanto da indurre il conducente in errore .

Con questa  particolare motivazione il Giudice di Pace di Firenze con sentenza 1154/14 ha dichiarato nulla una multa per transito sulla corsia preferenziale (nel caso analizzato dal Giudice di Pace il cartello con l’indicazione “corsia riservata mezzi pubblici di trasporto” era poco visibile, perché posto sopra ad un cartello completamente differente, quello della ZTL, con eccezione dei residenti).

Quando il cartello è stato scarabocchiato con spray e graffiti, tanto da renderne illeggibile il contenuto.

Quando il cartello è stato scolorito dagli agenti atmosferici e dal sole, tanto da renderlo non leggibile.

Quando il cartello stradale è coperto dalla vegetazione attorno, la copertura deve essere tale da renderne impossibile la comprensione (per tale motivo sono state dichiarate nulle diverse multe rilevate con autovelox).

Con questo particolare motivo il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1280 del 19 luglio 2020 ha annullato una multa per eccesso di velocità accertata con autovelox perché l’automobilista ha fornito prova della scarsa visibilità della segnaletica di controllo elettronico della velocità in quanto tale segnaletica è adiacente alla “vegetazione che in periodo estivo, ovvero in prossimità ed immediatamente dopo tale periodo, essendo in pieno rigoglio, copre con il suo fogliame la segnaletica collocata in loco”

Quando manca la segnaletica orizzontale e quella verticale 

Contestare la multa quando è assente o poco visibile la segnaletica orizzontale

Molti tra i verbali che riceviamo attraverso il nostro servizio di consulenza riguardano multe per divieto di sosta e molto spesso, a sostegno delle loro ragioni, i nostri lettori ci inviano anche delle foto che mostrano le cosiddette strisce blu “scolorite” dall’usura oppure da qualche intervento sul manto stradale.

In questi casi, diversamente da quanto viene affermato, la multa è annullabile solo se è assente anche la segnaletica verticale.

Questa conclusione è stata affermata da una sentenza della Corte di Cassazione (12 gennaio 2012, n. 339), con la quale quest’ultima ha “cassato” la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva accolto l’opposizione a sanzione amministrativa, avanzata da un automobilista che era stato multato per aver sostato “nello spazio riservato a veicoli per persone invalide”, in presenza di irregolarità delle strisce delimitanti l’area di sosta.

Secondo la Cassazione se esiste sul luogo la segnalazione verticale di divieto, è irrilevante la scarsa visibilità di quella orizzontale, vista la prevalenza, ai sensi dell’art. 38, comma 2, C.d.S., della segnaletica verticale.

La stessa Cassazione con la sentenza n. 2417/2018, pronunciandosi in materia di multe per divieto di sosta, ha precisato che:

E’ sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica

La segnaletica verticale non è illegittima quando sul retro della stessa manca l’indicazione degli estremi dell’ordinanza di apposizione

Diversamente da quanto viene affermato in molti siti, la mancanza dell’indicazione degli estremi dell’ordinanza di apposizione sul retro del segnale non determina la nullità della multa.

Infatti il precetto da rispettare è quello contenuto nel provvedimento che disciplina la circolazione, il cartello stradale costituisce il mezzo con il quale si porta a conoscenza degli utenti l’avvenuta emanazione di quel provvedimento.

Pertanto le informazioni che ai sensi dell’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del C.d.S., devono essere riportate sul retro del segnale assolvono alla sola finalità di consentire il controllo, da parte dell’amministrazione competente e dell’utente della strada, della provenienza del segnale e della sua legittima apposizione, con lo scopo di impedire che siano apposti segnali non regolamentari ossia non conformi alle specifiche tecniche richieste.

Come contestare la multa per segnaletica poco visibile

Per dimostrare l’impossibilità di percepire correttamente il cartello ed il suo significato, pur adottando la diligenza del caso, è necessario fornire una prova dell’inidoneità del segnale a raggiungere il suo scopo.

In questo caso è opportuno datare la fotografia, infatti la semplice foto potrebbe essere facilmente contestata poiché non vi è certezza della data in cui la stessa è stata scattata.

Questo significa che si deve dimostrare che in un dato momento il segnale presentava uno dei vizi che abbiamo indicato, per offrire questa prova è possibile scattare una foto al cartello con il quotidiano del giorno.

In caso di documentazione fotografica il consiglio è quello di scattare la foto quanto prima, poiché il cartello potrebbe essere regolarizzato in un momento successivo all’accertamento dell’infrazione.

La prova può essere fornita attraverso documentazione fotografica (in molti casi i Giudici hanno disposto l’annullamento della multa sulla base delle immagini estratte da Google Maps).

In conclusione

Se hai ricevuto una multa e dopo aver letto questa guida ritieni che sia ingiusta perché la segnaletica era poco visibile clicca il pulsante “Acquista il ricorso” e ti forniremo un ricorso personalizzato per il tuo caso e pronto da inviare.

Se non sei certo di rientrare in uno dei casi indicati nell’articolo non rassegnarti a pagare la multa, ricorda che il verbale analizzato da occhi esperti, che valutano ogni giorno decine di verbali, può rivelare motivi di nullità ulteriori rispetto alla sola “segnaletica poco visibile”.

In questo caso puoi richiedere la nostra valutazione cliccando sul tasto “Si, voglio la consulenza” che trovi qui sotto