Divieto di sosta temporaneo: che COS’È e e quali sono le regole
L’articolo 6, comma 4, lettera f, del Codice della strada riconosce all’ente proprietario della strada la facoltà di:
Vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati
Tale norma impone, quindi, all’ente proprietario della strada di rendere noto il divieto – mediante cartelli o altri mezzi di segnalazione – almeno 48 ore prima dell’inizio dell’evento.
L’obbligo della segnalazione almeno 48 ore prima l’inizio del divieto è imposto dunque all’ente proprietario della strada e va a tutela di chi può avere parcheggiato il veicolo prima dell’apposizione fisica del divieto, proprio in ragione della temporaneità od occasionalità del divieto.
La tempistica è proprio uno dei principali motivi per i quali si può contestare la multa, infatti molto spesso la cartellonistica viene piazzata senza rispettare il termine minimo di 48 ore previsto dalla norma.
Sul proprietario della strada gravano anche ulteriori obblighi, in particolare:
- Il segnale deve essere ben visibile e non collocato a ridosso dei marciapiedi e/o poggiato a terra senza ancoraggi;
- Il provvedimento di divieto di sosta temporaneo deve essere emanato dal dirigente comunale preposto, pena il vizio di incompetenza se le ordinanze dovessero provenire da altro soggetto;
- Sulla segnaletica devono essere riportati esattamente la data e l’orario di inizio e fine del divieto, così come anche lo spazio interessato da tale nuova e temporanea regolamentazione.
Il mancato rispetto di questi obblighi costituisce motivo per contestare la multa per divieto di sosta temporaneo.
se viene collocato un divieto di sosta temporaneo mentre l’auto è in sosta la multa e’ legittima
L’assenza dei cartelli al momento in cui viene lasciata l’auto in sosta non è di per se una giustificazione per poter contestare il verbale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5663 del 20 marzo 2015, ha precisato che l’automobilista ha il dovere di verificare saltuariamente il luogo in cui ha parcheggiato il veicolo, poiché le condizioni potrebbero subire variazioni per diversi motivi (ad esempio manifestazioni, processioni, mercati rionali, pulizia delle strade o altri motivi).
Pertanto l’automobilista non può lasciare l’auto in sosta e disinteressarsi della stessa, tuttavia i cittadini devono essere informati con un congruo preavviso del divieto di sosta temporaneo.
In quali casi è stato ottenuto l’annullamento della multa per divieto di sosta temporaneo
■ Mancato rispetto dell’obbligo di segnalare il divieto almeno 48 ore prima del suo inizio
Come detto uno dei motivi principali per i quali si può ottenere l’annullamento della multa per divieto di sosta temporaneo è il mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione del divieto almeno 48 ore prima dell’inizio dello stesso.
In questo caso, chiaramente, il ricorrente non può limitarsi ad affermare che il divieto era assente nel momento in cui hai lasciato l’auto, ma è necessario fornire la prova del mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione.
Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza del 14.10.2012 ha annullato un verbale per divieto di sosta emesso della Polizia Municipale perché il mancato rispetto del termine di preavviso.
Tale verbale veniva emesso in data 22.05.2015, ma nello stesso verbale si evidenziava che il divieto discendeva dall’ O.D. n. 549 del 21.05.2012.
Quindi l’atto che prevedeva il divieto era stato emesso solo 24 ore prima dell’accertamento della violazione, pertanto non veniva rispettato l’obbligo di segnalare il divieto almeno 48 ore prima.
■ Segnaletica poco visibile, inadeguata o non correttamente ancorata al terreno
Molto spesso la segnaletica utilizzata per i divieti di sosta temporanei è poco visibile o posizionata in modo da non consentire la corretta individuazione del punto di inizio e di fine del divieto.
Poiché, nella maggioranza dei casi, la segnaletica utilizzata è mobile questa deve essere adeguatamente ancorata al terreno.
In caso contrario potrebbe essere spostata, divelta o occultata da agenti atmosferici, persone o altre circostanze esterne (ad esempio urti da parte di macchine).
Proprio per questo motivo la segnaletica di divieto temporaneo di sosta è accompagnata da altri mezzi di segnalazione, come il nastro colorato o strumenti simili.
Con riferimento ai segnali di divieto di sosta non adeguatamente ancorati al terreno il Giudice di pace Taranto, con la sentenza del 14 gennaio 2010, n. 15, ha annullato un verbale per divieto di sosta temporaneo affermando che:
(…) non è da ritenere sufficiente che i segnali mobili siano ancorati al terreno con idonei pesi, ma detti segnali, seppure mobili e provvisori, devono quantomeno essere fissati al suolo con bulloni ancorati nel manto stradale, onde evitare il facile spostamento, che spesso notoriamente avviene.
Sempre in materia di segnaletica non adeguatamente fissata al terreno il Giudice di pace di Lodi, con la sentenza n.1186 del 2 dicembre 2012 ha annullato un verbale per divieto di sosta temporaneo con la seguente motivazione:
(…)dalle foto prodotte si evince che il divieto é segnalato da un cartellone poggiato a terra senza alcun ancoraggio e proprio a ridosso del marciapiedi e non di fronte alla via dove insiste il divieto.
Inoltre essendo per nulla ancorato e suscettibile di “crollo” anche per un alito di vento o urto di qualche veicolo di passaggio o meglio ancora di qualche ragazzo che ha voglia di scherzare.
Manca pertanto la prova che il divieto sia adeguatamente segnalato
In conclusione
Hai appena scoperto in quali casi è possibile ottenere l’annullamento della multa per per divieto di sosta temporaneo. Tuttavia, una parola di avvertimento, il solo fatto di trovarti in una delle situazioni indicate non ti farà vincere automaticamente il ricorso, infatti è necessario valutare se nel tuo caso esistono elementi di prova idonei a sostenere le tue ragioni.
Ogni situazione necessita di una valutazione specifica, quindi se dopo aver letto questo articolo pensi di aver ricevuto una multa ingiusta prima di procedere con il ricorso richiedi una valutazione della tua situazione ai nostri esperti, cliccando sul tasto “Si, voglio la consulenza” che trovi qui sotto.
Buonasera sulla via dove abito c’è un divieto di sosta con scritta su tutta la via ambo i lati e sotto martedì della prima settimana di ogni mese dalle 8.00 alle 13.00. Questo cartello è messo ai fini della pulizia della strada. Bene mese di ottobre 2019 il giorno delle pulizie a vostro parere è il 1 ottobre o il 8 ottobre? Vi sarei grato sapere la vostra interpretazione in merito. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione in merito alla mia richiesta.
Caro Giovanni,
Presumibilmente il primo di ottobre, comunque per avere la certezza può chiedere informazioni direttamente alla polizia locale del Comune
Salve
Ho parcheggiato il mio furgone in area a pagamento ad Arezzo piazza Giotto il giovedì notte , essendo a pagamento mi sentivo più sicuro e protetto dalle telecamere dato che la mia permanenza in città dove essere per lavoro per 4 gg
Il lunedì a sorpresa nel ritirare il
Veicoli , mi sono trovato il parcheggio pieno di bancarelle per una dieta storica e non al primo appuntamento, il giovedì precedente il parcheggio non aveva nessuna segnalazione dovuto di sosta per manifestazione nella data prevista ! Ma la stessa veniva pista all’ungra Del parcheggio solo 24 ore prima
Come mi devo comportare ? È giusto pagare la rimiezione e conseguenza multa ?
Caro Luigi,
Potrebbe non essere stato rispettato il preavviso, ma senza analizzare nel dettaglio la documentazione è difficile poter fare una valutazione del caso
buongiorno, all’inizio della mia via hanno messo un cartello di divieto con orari “dalle 21:00 alle 24.00, 100 metri dopo hanno posizionato un altro cartello di divieto senza nessuna scritta di “INIZIO, CONTINUA o FINE”, Chiedo come ci si deve comportare se parcheggio dopo qiest’ultimo cartello?
Caro Piero,
L’art. 83 del regolamento di attuazione del CdS prevede che “l’uso del pannello INIZIO deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e quello di “FINE” nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale”.
Presumibilmente nel suo caso il secondo cartello costituisce una continuazione del divieto (soprattutto se preceduto da un’intersezione), che prosegue fino all’intersezione successiva.