Premesso che parcheggiare sul marciapiede andrebbe evitato per rispetto dei pedoni che hanno bisogno del passaggio libero (soprattutto nel caso di disabili che fanno uso di carrozzelle o alle mamme con i passeggini), tuttavia in alcuni casi la multa per sosta sul marciapiede può essere contestata

Come viene definito il marciapiede dal Codice della Strada

L’art. 3, comma 33, del codice della strada definisce il marciapiede come:

Parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni

Generalmente il marciapiede è rialzato rispetto al piano delle strada, allo scopo di impedire in modo più efficace l’invasione da parte dei veicoli. Tuttavia, esso può essere anche “a raso” e delimitato in altro modo, ad esempio con strisce o paletti.

Il già citato articolo 3, al comma 36, precisa che deve considerarsi marciapiede la parte “della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni”.

Il divieto di sosta e fermata sul marciapiede (art. 158 CdS) 

L’art. 158 del codice della strada al comma 1 espressamente prevede che:

La fermata e la sosta sono vietate: sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione

Dove per sosta si intende l’arresto prolungato nel tempo (che generalmente prevede anche l’allontanamento del proprietario del mezzo) e per fermata, invece, si intende in un arresto temporaneo del mezzo (ad esempio alla fermata per far salire o scendere dei passeggeri dal veicolo).

Tuttavia la stessa norma prevede che la segnaletica, orizzontale o verticale, possa autorizzare la fermata o la sosta su zone destinate ai pedoni.

La sanzione prevista per il parcheggio sul marciapiede

Il più volte richiamato articolo 158 del C.d.S prevede delle sanzioni diverse a seconda del tipo di veicolo con il quale è stata commessa la violazione, nello specifico:

■ Se la violazione è stata commessa con un’automobile, è prevista una multa da un minimo di 87 euro fino ad un massimo di 345 euro

■ Se la violazione è stata commessa con ciclomotore o motoveicolo a due ruote è previsto il pagamento di una somma da euro 41 a euro 168

Va rilevato che per la sosta o fermata sul marciapiede non è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Le sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione, pertanto se la sosta si protrae per più giorni la sanzione può essere applicata per ogni giorno di sosta.

Sosta sul marciapiede: quando si può fare ricorso contro la multa

La multa per parcheggio sul marciapiede può essere contestata in diversi casi, tra i quali:

■ Multa per sosta sul marciapiede elevate da un ausiliare del traffico

■ Mancata rimozione del veicolo in sosta sul marciapiede

■ Errata indicazione del veicolo

Multa per parcheggio sul marciapiede elevata da un ausiliare del traffico

In linea generale non rientra nella competenza dell’ausiliare del traffico (dipendente della società di gestione dei parcheggio o appartenente al personale ispettivo delle aziende di trasporto) la contestazione delle violazioni per sosta e fermata sul marciapiede.

Esiste un’eccezione a questa regola, infatti, il verbale elevato dall’ausiliare del traffico, appartenente alle categorie indicate, è valido quando il marciapiede è funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in concessione, oppure alla circolazione dei mezzi pubblici.

Un discorso diverso va fatto per gli ausiliari del traffico dipendenti comunali (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97) che sono abilitati alla prevenzione ed all’accertamento delle violazioni esclusivamente in materia di sosta, su tutto il territorio comunale.

Pertanto tali soggetti sono autorizzati ad elevare anche sanzioni per sosta sul marciapiede.

Secondo un orientamento più rigoroso la competenza degli ausiliari del traffico dipendenti comunali riguarda le sole violazioni in materia di sosta e quindi tali soggetti non possono ritenersi autorizzati a contestare le violazioni in materia di fermata.

Mancata rimozione del veicolo in sosta sul marciapiede

Una questione molto dibattuta è quella relativa alla possibilità di contestare il verbale per la sosta sul marciapiede quando alla contestazione della violazione non sia seguita la rimozione del veicolo.

L’art. 159 del codice della strada è molto chiaro sul punto, infatti prevede che:

Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3

Quindi il legislatore ha voluto sottolineare la necessità di spostare immediatamente il veicolo in sosta sul marciapiede che intralcia il passaggio dei pedoni.

Secondo tale interpretazione in caso di veicolo in sosta sul marciapiede l’agente accertatore deve applicare la sanzione pecuniaria e la rimozione del veicolo, la quale è da intendere obbligatoria e non discrezionale.

Questa interpretazione è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza, ad esempio Giudice di Pace di Roma, con la sentenza del 17/05/2003 in tema di art. 159 del C.d.S. ha precisato:

Detta norma utilizzando il verbo “dispongono” non lascia alcun potere discrezionale all’agente operante allorquando lo stesso rileva la violazione di una delle fattispecie indicate dall’art. 158

Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1272/2008 (con la quale ha ribadito quanto affermato nella sentenza n. 25388/2007) ha sottolineato che:

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 158 e di cui al successivo art. 159, comma 1, lett. a), è sempre disposta (quindi obbligatoria senza alcun apprezzamento discrezionale da parte degli organi di polizia stradale) la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo trovato in sosta nelle situazioni specificatamente indicate dai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 158

Quindi la multa per sosta sul marciapiede può essere contestata quando all’applicazione della sanzione non segue anche la rimozione del veicolo e quando tale mancata rimozione non è motivata nel verbale.

Errata indicazione della targa del veicolo

Può accadere che l’automobilista riceva la notifica di una multa per divieto di sosta in una città o in un luogo in cui non è mai stato, o in cui non poteva trovarsi al momento dell’infrazione.

Si tratta di una situazione molto frequente che può verificarsi per vari motivi ad esempio per un errore di trascrizione al momento della redazione del verbale, oppure la targa potrebbe essere stata clonata o alterata (ad esempio applicando del nastro isolante per modificare le lettere della targa).

In questo caso il verbale è illegittimo ed il proprietario del veicolo può contestare la violazione a patto di poter provare la sua estraneità ai fatti (nello specifico deve poter dimostrare che il veicolo non poteva essere sul luogo dell’infrazione al momento della violazione).

In conclusione: in quali casi è possibile contestare la multa per parcheggio sul marciapiede

In questo articolo abbiamo chiarito quali sono le regole e le sanzioni in materia di sosta e fermata sul marciapiede.

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