In questo articolo andremo ad analizzare una materia delicata come quella della segnalazione di autovelox, tutor e telelaser, poiché molto spesso, proprio il mancato rispetto delle regole in materia di segnalazione è motivo per contestare le multe per eccesso di velocità.

Segnalazione autovelox: qual è la distanza

Per quanto riguarda la presegnalazione degli autovelox le postazioni devono essere presegnalate secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Trasporti adottato in data 15 agosto 2007 (come integrato dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017).

Rinviando a tale provvedimento è necessario porre l’attenzione su alcuni elementi:

■ Non è prevista una distanza minima tra il segnale stradale e la postazione di controllo, ma si limita a stabilire che tale distanza debba essere “adeguata”, in relazione alla velocità di percorrenze media della strada ed al tipo di strada.

Secondo il decreto si può ritenere adeguata una distanza minima, secondo il tipo di strada, pari a quella indicata dall’art. 79, comma 3, del Regolamento relativo alla collocazione dei segnali stradali.

Quindi fatta eccezione per i casi in cui l’andamento della strada o altre circostanze rendono consigliabile collocarlo a una distanza diversa, si ritiene che tra il segnale e la postazione possa essere “adeguata”  la seguente distanza:

  • 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali
  • 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento
  • 80 metri sulle altre strade

La distanza massima tra il cartello di preavviso e l’autovelox può essere di 4 chilometri, quindi una volta superata la segnalazione dell’autovelox la rilevazione potrebbe essere effettuata anche a ridosso dei 4 km dal cartello.

Di conseguenza la multa con autovelox può essere annullata se il dispositivo è posto dopo quattro chilometri dal cartello di preavviso

Tra il segnale e la postazione di rilevazione non devono essere presenti intersezioni, in caso di presenza di intersezioni è necessaria la ripetizione del segnale

Tuttavia come specificato dalla circolare n.300/A/6045/17/144/520/3 del 7 agosto 2017, del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, la ripetizione non è necessaria in presenza di:

  • immissioni di una strada privata o da un’area privata
  • aree di parcheggio e diramazioni, queste ultime da intendersi quali strade a senso unico che si diramano in due direzioni sempre a senso unico.
  • immissioni sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso che in quelle a senso unico anche a più corsie

Come devono essere segnalati autovelox mobili e telelaser 

Le stesse regole valgono anche per le postazioni di controllo temporanee, cioè quelle che possono essere rimosse al termine delle operazioni di rilevazione della velocità.

Sull’obbligatorietà della presegnalazione anche per i telelaser è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1132 del 14 gennaio 2022, con la quale ha precisato che l’obbligo della preventiva segnalazione deve considerarsi valido per tutti i dispositivi di rilevazione della velocità “nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia”

Quanto alla tipologia della segnalazione le postazioni mobili devono essere presegnalate con segnali temporanei che, per caratteristiche, siano simili a quelli permanenti.

Tuttavia i segnali permanenti possono essere utilizzati per le rilevazioni con i dispositivi di rilevazione temporanea se l’impiego degli autovelox mobili non è occasionale, ma ha un carattere di sistematicità (in questo caso deve essere l’amministrazione a provare la sistematicità della rilevazione in quello specifico punto, come confermato dal Tribunale di Latina con la sentenza 2330 del 1 ottobre 2019).

Quindi in caso di occasionalità della rilevazione con autovelox mobili, su un tratto di strada in cui è presente la segnalazione per la rilevazione con dispositivi fissi, l’attività di accertamento dovrà essere segnalata con segnali o dispositivi temporanei, pertanto ci sarà un obbligo di doppia segnalazione.

L’obbligo di segnalazione dell’autovelox su entrambi i lati della carreggiata

Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia i segnali devono essere chiaramente percepibili anche dai conducenti che percorrono le corsie interne (la cosiddetta corsia di sorpasso) ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.

Come precisato dall’articolo 80 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada se i cartelli di preavviso non sono ripetuti sul lato sinistro della carreggiata, quelli posizionati sul lato desto devono essere di dimensioni grandi (nello specifico 135X200).

Se tali regole non sono seguite la rilevazione è da considerare illegittima ed il verbale può essere contestato (proprio sulla base di questa motivazione il Giudice di Pace di Trani con la sentenza n. 482 del 19 novembre 2021 ha annullato un verbale per eccesso di velocità).

La segnalazione degli Scout Speed

Per quanto riguarda le rilevazioni effettuate con dispositivi installati a bordo dei veicoli, cioè con i dispositivi cosiddetti scout speed – secondo il citato Decreto Ministeriale n. 282/2017 – non è previsto alcun obbligo di presegnalazione della rilevazione di velocità.

Va rilevato che dalla pubblicazione del Decreto diversi Giudici si stanno pronunciando in senso opposto, affermando la necessità della presegnalazione anche in caso di rilevazione attraverso i dispositivi come lo Scout Speed.

Secondo tali sentenze lo Scout Speed (come ogni altro dispositivo di rilevazione della velocità operante in maniera dinamica) rientra tra i dispositivi autovelox e dunque non vi è alcuna ragione per ritenere che questi dispositivi siano esenti dall’obbligo di preventiva segnalazione (in questo senso Tribunale di Belluno sent. n. 535 del 12 ottobre 2017; Tribunale di Paola sent. n. 767 del 22 novembre 2018;  Tribunale di Venezia sent. n. 2103 del 3 ottobre 2019 e Giudice di Pace di Fondi sent. n. 499 del 18 gennaio 2021).

La visibilità delle postazioni di controllo della velocità

Le postazioni di controllo della velocità, sia fisse che mobili, oltre ad essere presegnalate devono essere visibili. Queste previsioni sono dirette ad impedire o comunque limitare le rilevazioni effettuate con autovelox non segnalati o nascosti nelle auto degli accertatori

Il decreto prevede che possano essere utilizzati segnali con immagini delle forze dell’ordine in uniforme o parti di essa (come in foto) o comunque immagini che possano essere comprese da tutti.

segnalazione autovelox tutor e telelaser

Congiuntamente o alternativamente a tali segnali, la visibilità può essere assicurata anche dalla presenza di personale in uniforme o dell’autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto, ovvero dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

Nello specifico:

Le postazioni autovelox fisse, che non sono presidiate dagli agenti accertatori, devono essere segnalate con la collocazione sulla postazione o nelle immediate vicinanze di un segnale che riporta il simbolo dell’organo di polizia operante o ,se non riconoscibile attraverso uno specifico simbolo, con una breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia che gestisce l’apparecchio autovelox.

Le postazioni mobili presidiate dagli agenti accertatori devono essere rese visibili, congiuntamente o alternativamente alla segnaletica verticale, dalla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, quando possibile possibile, all’impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo.

Nel verbale di inizio attività deve darsi conto sia della posizione del segnale di presegnalazione che della postazione o un alternativa tali informazioni possono essere inserite nel verbale di contestazione dell’infrazione.

Tali postazioni dovranno essere presegnalate con segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti,  con le stesse modalità e distanze di installazione e orientati  in modo da essere chiaramente visibili dagli automobilisti che procedono nella direzione di marcia sottoposta a controllo.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6407 del 5 marzo 2019 ha precisato che la presenza della segnaletica è necessaria ma non sufficiente ai fini della validità della sanzione. Infatti è necessario che il dispositivo e la pattuglia, presente sul posto, siano ben visibili dagli automobilisti che con i loro veicoli procedono sul tratto di strada oggetto di rilevazione.

La Corte ha rilevato che l’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada nel prevedere che la postazione di controllo sia ben visibile richiede anche la “necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell’accertamento , con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito”

Come precisato dalla Cassazione, con la sent. n. 4007 del 8 febbraio 2022, la segnalazione serve a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, mentre la visibilità, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa.

Quindi ai fini della validità della rilevazione – effettuata con autovelox fisso oppure mobile – è necessario che entrambi i requisiti siano rispettati.

Distanza minima dell’autovelox dal cartello che indica il limite di velocità

La distanza minima di un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità e la postazione di rilevazione (autovelox, telelaser, ecc.) vale solo in caso di controllo automatico delle violazioni e sulle strade in cui il limite imposto è diverso da quello fissato, in linea generale, per la categoria di strada, ovvero, in particolare, per la categoria di veicolo.

Inoltre, la distanza minima di un chilometro tra il cartello che segnala il limite e l’autovelox non si applica nei centri abitati, quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale e quando in un tratto di strada senza intersezioni il segnale di limite massimo di velocità costituisce una ripetizione di un segnale precedente.

Se sul tratto di strada sono presenti intersezioni che impongo la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità, la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l’intersezione.

Pertanto come confermato dal Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 787 del 6 giugno 2020, fuori dai centri abitati (autovelox e tutor) non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore al chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità.

Questo orientamento è stato confermato dal Prefetto di Pavia che con l’ordinanza del 19 dicembre 2023 ha disposto l’archiviazione di un verbale per eccesso di velocità perché l’autovelox non era posizionato ad almeno un chilometro dall’ultimo segnale che indicava la velocità massima consentita.

In conclusione

In questo articolo abbiamo approfondito le nuove previsioni in materia di modalità di segnalazione dei controlli effettuati con autovelox, tutor, telelaser e Scout Speed

In particolare abbiamo chiarito che:

Non esiste una distanza minima tra il segnale che segnala la rilevazione e la postazione di controllo, ma le norme si limitano a stabilire che tale distanza deve essere “adeguata”

La distanza massima tra il cartello di preavviso e l’autovelox può essere di 4 chilometri

Tra il segnale e la postazione di rilevazione non devono essere presenti intersezioni, in caso di presenza di intersezioni è necessaria la ripetizione del segnale

Le postazioni di controllo della velocità, sia fisse che mobili, oltre ad essere presegnalate devono essere visibili

Le postazioni autovelox fisse devono essere segnalate con la collocazione sulla postazione o nelle immediate vicinanze di un segnale che riporta il simbolo dell’organo di polizia operante o con una breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia che gestisce l’apparecchio autovelox

Le postazioni mobili presidiate dagli agenti accertatori devono essere rese visibili, congiuntamente o alternativamente alla segnaletica verticale, dalla presenza di personale in uniforme o dall’impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo

La distanza minima di un chilometro tra il cartello che segnala il limite e l’autovelox non si applica nei centri abitati, quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale e quando in un tratto di strada senza intersezioni il segnale di limite massimo di velocità costituisce una ripetizione di un segnale precedente

Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che la multa è stata accertata in violazione delle norme sulla segnalazione di autovelox, tutor e telelaser non esitare a presentare ricorso al prefetto o – in via alternativa – al giudice di pace.

Tuttavia anche se il verbale non presenta dei vizi relativi alla segnalazione di autovelox, tutor e telelaser, questo potrebbe presentare altri vizi sui quali fondare il ricorso.

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