Multa con auto aziendale: a chi arriva il verbale

In caso di multa per infrazioni commesse dal dipendente con l’auto aziendale la notifica viene effettuata nei confronti del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7666 del 30 2009 ha definito una questione controversa affermando che le sanzioni possono essere notificate direttamente all’azienda.

Secondo la Corte è applicabile il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente e pertanto

“tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sua stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all’ente per aver agito nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze”.

Il verbale viene quindi notificato all’azienda, che è responsabile in solido (cioè è tenuta al pagamento “in solido” con chi ha commesso la violazione), la quale tramite comunicazione interna lo gira al dipendente.

La notifica della multa nei confronti dell’azienda intestataria del veicolo deve avvenire nel termine di 90 giorni dalla data dell’infrazione.

Tale termine non si applica nel caso in cui l’auto aziendale è un’auto a noleggio, in tali ipotesi valgono le regole previste per la notifica della multa con auto a noleggio.

Pertanto entro 90 giorni il verbale deve essere notificato al proprietario, cioè l’azienda di noleggio, il  quale deve comunicare all’autorità che ha elevato il verbale i dati del conducente.

Dalla ricezione di questa comunicazione l’accertatore ha 90 giorni di tempo per rinnovare la notifica al noleggiatore.

Chi paga la multa per le infrazioni commesse con l’auto aziendale

Generalmente nel momento in cui viene assegnato al dipendente un mezzo aziendale si fissano delle regole di comportamento a cui il dipendente deve attenersi e vengono anche stabilite le regole per il pagamento delle sanzioni per le violazioni commesse dal dipendente con l’auto aziendale.

Tali accordi generalmente prevedono una clausola con la quale il dipendente si assume la responsabilità delle eventuali multe e per effetto della quale sarà tenuto al pagamento degli importi previsti dai verbali (spesso mediante decurtazione delle somme dallo stipendio).

Multa con l’auto aziendale: chi può presentare ricorso

Il ricorso contro il verbale dovrà essere presentato a nome della azienda o della società proprietaria dell’auto, a cui il verbale è stato notificato.

In questo caso il dipendente potrà su delega dell’azienda curare il ricorso che sarà poi sottoscritto dal legale rappresentante della società, quest’ultima situazione si verifica molto raramente.

L’utilizzatore del veicolo non è quindi legittimato ad agire contro il verbale, fatta eccezione per il caso in cui per la violazione commessa sia prevista anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4605 del 22 marzo 2012, ha riconosciuto sussistente l’interesse del conducente a ricorrere, nel caso di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente, nello specifico la Corte ha affermato che:

“Deve essere affermato il principio per il quale il soggetto che dichiari di avere preso visione del verbale di contestazione e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata come violazione alla quale consegua la decurtazione dei punti dalla patente ha interesse ad impugnare il verbale di contestazione”

In questo caso l’utilizzatore può contestare la multa qualificandosi come conducente ed effettivo trasgressore effettuando la comunicazione dei dati del conducente.

In caso di ricorso da parte dell’utilizzatore dell’auto aziendale gli accordi contrattuali potrebbero prevedere un obbligo di manleva del dipendente nei confronti dell’azienda, sulla decisione e la gestione del ricorso contro la multa.

Comunicazione dei dati del conducente in caso di multa con l’auto aziendale

In caso di una o più multe elevate ad un dipendente alla guida di un’auto aziendale, senza contestazione immediata, spetta al datore di lavoro l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente.

Infatti, risponde il datore di lavoro della mancata comunicazione dei dati del conducente se l’infrazione stradale è stata commessa alla guida di un’auto aziendale.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29593/2017 ha ribadito che:

ll proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente

Con riferimento alle auto aziendali la stessa Cassazione ha in più occasioni ribadito che l’azienda deve adottare misure organizzative per essere sempre in grado di individuare chi fosse nella disponibilità del mezzo al momento dell’infrazione (sul punto si richiamano le sentenze n. 14649/2010 e n. 24133/2012).

Va rilevato, che più di recente, con l’ordinanza n. 9555/2018 la Corte di Cassazione ha richiamato questo orientamento, precisando che l’interpretazione fornita fino ad oggi deve essere chiarita, tenendo conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 165 del 2008.

Nello specifico la Corte ha sottolineato che è necessario effettuare una distinzione tra il comportamento del proprietario che si disinteressa della richiesta di comunicare i dati del conducente e il comportamento del proprietario che risponde alla richiesta con una comunicazione negativa (dichiarando che non è in grado di ricordare chi fosse il conducente al momento dell’infrazione).

Diversamente da quanto affermato, anche da molti quotidiani nazionali, la Corte non ha affermato che la comunicazione dei dati non è più necessaria se non si ricorda chi era alla guida al momento dell’infrazione.

Quindi in caso di comunicazione negativa, ovvero nella quale si dichiara di non poter ricordare chi fosse alla guida del veicolo, spetterà al giudice determinare se le motivazioni sono valide o meno.

In conclusione

In questo articolo abbiamo chiarito i seguenti aspetti:

■ In caso di multa per infrazioni commesse dal dipendente con l’auto aziendale la notifica viene effettuata nei confronti del datore di lavoro

■ La notifica deve avvenire nel termine di 90 giorni dalla data dell’infrazione o nel termine più lungo in caso di auto a noleggio

■ L’utilizzatore del veicolo può contestare direttamente il verbale solo se è prevista anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida

■ L’obbligo di comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione spetta all’azienda titolare del veicolo

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