In questo articolo risponderemo ad alcune domande che ci vengono proposte ogni giorno in tema di notifica dei verbali per violazioni al Codice della Strada e cartelle esattoriali, in particolare chiariremo cosa fare quando nessun verbale è stato ricevuto.

La notifica può essere valida anche se il verbale non è mai stato ricevuto

Ho ricevuto un verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente, ma non ho mai ricevuto la notifica del primo verbale. Come potevo comunicare i dati?E’ possibile fare ricorso?

Questa è una delle domande sul complicatissimo tema della notifica dei verbali che ci viene posta con più frequenza attraverso il nostro servizio di consulenza.

E’ necessario chiarire subito che:  non aver ricevuto nulla di per sé non significa che la notifica non si sia validamente perfezionata

Può capitare che il destinatario di una raccomandata non si faccia trovare o non sia realmente a casa. In tali ipotesi,  la legge prevede un meccanismo per la notifica degli atti quando il destinatario è assente e non viene individuata nessuna delle persone alle quali secondo le norme può essere notificato il verbale.

Tale meccanismo, che trova la sua ragione nella necessità di impedire che un soggetto possa evitare la notifica del verbale semplicemente non facendosi trovare, segue un procedimento diverso a seconda del soggetto che effettua la notificazione.

Quando la notificazione è eseguita dagli organi di polizia o messi notificatori: l’atto da notificare viene depositato presso la casa comunale del luogo di residenza e affisso al relativo albo pubblico.

Il notificatore affigge un avviso del deposito sulla porta dell’abitazione, ufficio o azienda, in busta chiusa e sigillata.

Del deposito presso la casa comunale viene data comunicazione con una raccomandata, decorsi 10 giorni dalla spedizione di tale raccomandata la notifica deve considerarsi perfezionata, indipendentemente dal ricevimento della stessa.

Quando la notificazione avviene a mezzo posta: l’addetto alla consegna lascia un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso (più di frequente mediante l’immissione di un avviso di deposito nella cassetta postale) e deposita il plico presso l’ufficio postale.

Successivamente al deposito l’ufficio postale viene inviata una raccomandata con avviso di ricevimento con cui ti viene comunicato l’avvenuto deposito (la cosiddetta C.A.D., ovvero la comunicazione di avvenuto deposito).

Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro del verbale, l’avviso di ricevimento della raccomandata che contiene l’atto, viene restituito al mittente e la notifica della multa si perfeziona per compiuta giacenza.

Il verbale rimane depositato presso l’ufficio postale a disposizione del destinatario per sei mesi, trascorsi i quali viene restituito al mittente.

Quindi se come nel caso citato nell’esempio hai ricevuto una multa per omessa comunicazione dei dati del conducente, oppure se hai ricevuto una cartella esattoriale, ma non hai ricevuto la notifica del verbale da cui traggono origine prima di procedere con il ricorso è opportuno  fare un’istanza di accesso agli atti all’ente che ha emesso il verbale e chiedere copia della ricevuta AR di notifica del verbale (la cosiddetta relata di notifica del verbale).

Se l’amministrazione non può esibire copia del documento richiesto o possibile presentare ricorso con buone probabilità di veder riconosciute le proprie ragioni.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5403 del 25 febbraio 2019 ha chiarito che:

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale

Pertanto senza l’effettiva notifica del verbale l’eventuale cartella esattoriale di pagamento o la sanzione per omessa comunicazione dei dati possono essere impugnate, con prospettive di successo, perché il compito di provarne l’avvenuta notifica spetta sempre all’amministrazione.

L’opposizione a cartella esattoriale emessa a seguito di un verbale mai notificato

Come detto, se la multa non è mai stata notificata questa è annullabile, ma lo anche la successiva cartella Esattoriale.

In questo caso il cittadino che è venuto a conoscenza del verbale solo a seguito della notifica della cartella esattoriale dovrà opporsi contro l’agente della riscossione (ad esempio L’Agenzie delle entrate).

Con la sentenza n. 12412/16 del 16.06.2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine per proporre ricorso al Giudice di Pace è di 30 giorni, e non di 60 come per la maggioranza dei casi di impugnazione contro le cartelle esattoriali.

In questo modo l’automobilista viene posto nella stessa posizione che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato, l’impugnazione in questo caso ha la cosiddetta “funzione recuperatoria”.

Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, l’accertamento contenuto nel verbale, anche se non notificato, diviene definitivo.

In questo caso si dovrà prestare molta attenzione al momento della presentazione del ricorso, infatti, in questo caso ai fini dell’ammissibilità del ricorso oltre alla mancata notifica è necessario contestare i vizi relativi al verbale mai notificato.

Questo orientamento è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26843 del 23 ottobre 2018, nella quale confermando quanto sancito dalle Sezioni unite con la sentenza numero 22080/2017, ha affermato che:

In materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto

Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 12/2019 nella quale viene sottolineato che:

(…) qualora nel ricorso introduttivo non siano esposte contestazioni nel merito dei verbali di accertamento, ma esclusivamente sull’irregolarità delle notifiche (…) l’impugnativa va necessariamente respinta 

Pertanto, per escludere che la nullità della notifica possa essere sanata occorre contestare anche nel merito il verbale originario.

Multa mai ricevuta per cambio di residenza

Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una multa, il verbale risulta notificato in data 15.5.2014 presumo presso il vecchio indirizzo perché dove vivo ora non ho ricevuto nulla. Preciso che il cambio di residenza è stato comunicato al comune in data 9.04.2014. E possibile fare ricorso?

La domanda che Marcello ha inviato tramite la pagina consulenza ci permette di chiarire la questione relativa alla validità della notifica effettuata al vecchio indirizzo di residenza.

L’art. 201 recita “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.”

Pertanto è possibile che la notificazione venga effettuata effettuata al vecchio indirizzo qualora non siano stati aggiornati gli archivi.

Quindi in una situazione del genere la notifica potrebbe essersi  perfezionata secondo le regole previste dal codice di procedura civile per la notificazione degli atti agli irreperibili.

Tuttavia va segnalato che la giurisprudenza ha equiparato la variazione anagrafica alla variazione dei dati nei pubblici registri automobilistici.

Infatti con la sentenza n. 7200 del 13.04.2016 la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento già espresso in precedenti pronunce (in particolare con la sentenza n. 18049/2011) secondo cui ciò che conta è la residenza risultante all’anagrafe.

Il fatto che il pubblico registro automobilistico (il cosiddetto P.R.A.) non sia aggiornato non esonera la pubblica amministrazione dal verificare i dati anagrafici del destinatario ai fini delle regolarità della notifica.

Questo significa che fornendo prova del cambio di indirizzo in data antecedente alla notificazione è possibile proporre ricorso.

Tuttavia le variazioni di indirizzo, ai fini della validità delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

Pertanto, dopo la data indicata, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione (dove per data di avvenuta variazione deve intendersi quella in cui l’ufficio anagrafico, compiuti i dovuti accertamenti, procedere con la registrazione e non quella in cui ci si reca a chiedere il trasferimento della residenza).

In conclusione

Hai appena scoperto che è possibile ottenere l’annullamento di un verbale o una cartella esattoriale quando il verbale da cui traggono origine non è stato notificato.

Tuttavia, una parola di avvertimento, il solo fatto di trovarti in una delle situazioni indicate non ti farà vincere automaticamente il ricorso, infatti è necessario valutare se nel tuo caso esistono elementi di prova idonei a sostenere le tue ragioni (ad esempio è necessario verificare il procedimento seguito per la notifica del primo verbale).

Ogni situazione necessita di una valutazione specifica, quindi se dopo aver letto questo articolo pensi di trovarti in una delle situazioni illustrate richiedi una valutazione della tua situazione ai nostri esperti, cliccando sul tasto “Si, voglio la consulenza” che trovi qui sotto.