Cos’è lo Scout Speed

Lo Scout Speed è un dispositivo di rilevazione della velocità installato sulle automobili delle forze di polizia.

Questo autovelox mobile è particolarmente insidioso poiché è invisibile agli automobilisti, a differenza degli autovelox fissi segnalati lungo la strada.

La sua caratteristica principale è la capacità di rilevare la velocità delle auto in entrambe le direzioni di marcia, sia che viaggino nella stessa direzione del veicolo dell’accertatore sia in quella opposta.

Scout Speed e obbligo di segnalazione

Obbligo di segnalazione 

Per gli scout speed alcuni Decreti Ministeriali (nello specifico l’art. 3 del  Decreto del Ministero dei Trasporti 117 del 15 agosto 2007 ed ora l’art. 7.3 dell’allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017) stabiliscono che non è necessario segnalare preventivamente l’uso di dispositivi di rilevamento installati a bordo di veicoli in movimento.

Quindi secondo l’orientamento ministeriale l’obbligo di segnalazione preventiva sussiste solo per i dispositivi di rilevamento della velocità installati sulla strada, mentre restano esclusi da tale obbligo i dispositivi che funzionano in movimento (cosiddetta modalità dinamica) come gli scout speed.

Tuttavia, molti giudici considerano illegittimi questi decreti ministeriali. Sostengono che, essendo norme di rango inferiore, i decreti non possono derogare al Codice della Strada, che ha una posizione normativa superiore.

Di conseguenza, secondo questa interpretazione, l’obbligo di segnalazione preventiva si applica anche allo Scout Speed, rendendo nulla la multa scout speed in caso di mancata segnalazione.

Sentenze Rilevanti

Questa posizione è stata sostenuta in diverse sentenze giudiziarie. Ad esempio, il Giudice di Pace di Rimini, nella sentenza n. 289 del 2 maggio 2019, e il Giudice di Pace di Bergamo, nella sentenza n. 1049 dell’11 dicembre 2019, hanno annullato verbali di multa scout speed non segnalati.

Allo stesso modo, il Tribunale di Firenze, nella sentenza n. 1286 del 4 giugno 2020, e il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 1231 del 10 marzo 2021, hanno confermato che l’assenza di segnalazione rende nulla la sanzione.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ribadito l’impossibilità per un decreto ministeriale di derogare all’art. 142, comma 6 – bis, del Codice della Strada con le sentenze n. 29595 del 22 ottobre 2021, n. 1132 del 14 gennaio 2022 e n. 2384 del 26 gennaio 2023.

Queste decisioni evidenziano l’obbligo di segnalazione preventiva anche per dispositivi come lo Scout Speed.

Scout speed: multa annullata se manca l’autorizzazione del Prefetto

Secondo la Giurisprudenza lo scout speed, nonostante le sue particolari modalità di funzionamento, deve comunque essere assoggettato alle stesse regole previste per gli autovelox che possiamo definire tradizionali.

Il codice della strada prevede che sulle strade extraurbane secondarie e su quelle urbane di scorrimento le multe debbano essere sempre contestate immediatamente all’automobilista (cioè deve avvenire il fermo da parte degli agenti accertatori), fatta eccezione per il caso in cui il tratto di strada su cui avviene la rilevazione non rientri in quelli in cui il Prefetto – con apposito decreto – abbia autorizzato la rilevazione in assenza di contestazione immediata.

Per poter utilizzare lo Scout Speed su queste strade senza fermare immediatamente il veicolo, è necessario un decreto autorizzativo del Prefetto, e gli estremi di questo decreto devono essere riportati nel verbale.

La mancanza di questa indicazione rende il verbale nullo. Questo principio è stato confermato da varie sentenze, che hanno annullato le multe per eccesso di velocità accertate con Scout Speed per mancanza di autorizzazione prefettizia.

Motivazione della Mancata Contestazione Immediata

Come abbiamo visto al punto che precede, se il tratto di strada in cui è avvenuta la rilevazione non rientra fra quelli individuati dal Prefetto la violazione deve essere contestata immediatamente.

Se la contestazione non avviene immediatamente il verbale deve contenere una motivazione specifica della mancata contestazione immediata, altrimenti l’accertamento è da ritenere illegittimo.

Dichiarazioni generiche, come “Violazione rilevata attraverso apparecchiatura la cui contestazione immediata non è necessaria come disposto dall’art. 201, comma 1 bis, lettera e), C.d.S.” o “Accertamento a mezzo di apposita apparecchiatura su veicolo in movimento”, non sono sufficienti.

La Giurisprudenza ha sottolineato che una motivazione generica non consente di valutare l’effettiva sussistenza dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata, violando così il diritto di difesa dell’automobilista.

Di conseguenza, molti giudici hanno annullato verbali per eccesso di velocità rilevati con Scout Speed in assenza di una giustificazione adeguata (sul punto Tribunale di Reggio Emilia, sent. n. 511 del 4 giugno 2020 e Giudice di Pace di Città della Pieve, sent. n. 10 del 11 giugno 2020).

Altri motivi per contestare la multa con Scout Speed

Taratura e Omologazione del Dispositivo

Oltre alle questioni di segnalazione e autorizzazione, esistono altri motivi validi per contestare una multa scout speed.

Le multe possono essere annullate se il dispositivo non è stato sottoposto a taratura annuale o se l’ultima taratura è stata effettuata oltre un anno prima della data della violazione

Un altro motivo di contestazione è la mancanza di omologazione del dispositivo, richiesta dal Codice della Strada per tutti i dispositivi di rilevazione della velocità.

Attualmente, nessun dispositivo di questo tipo risulta omologato. Questo significa che qualsiasi multa per eccesso di velocità accertata con dispositivi non omologati può essere contestata con successo (abbiamo approfondito la questione nell’articolo nulla la multa per eccesso di velocità se il dispositivo non è omologato).

In conclusione

In questo articolo abbiamo analizzato i principali motivi per ottenere l’annullamento delle multe per eccesso di velocità accertate con lo Scout Speed.

Questi motivi includono la mancanza di segnalazione preventiva, l’assenza di autorizzazione del Prefetto, la mancata contestazione immediata della violazione e la mancanza di taratura o omologazione del dispositivo.

Ogni verbale può presentare ulteriori elementi su cui basare un’opposizione, quindi è sempre consigliabile una valutazione approfondita da parte di un esperto.

Pertanto se hai ricevuto un verbale per eccesso di velocità accertato con scout speed e vuoi avere un parere circa la possibilità di presentare ricorso, puoi chiedere una valutazione approfondita ad uno dei nostri esperti cliccando sul tasto “Si, voglio la consulenza” che trovi qui sotto.