Lo scout speed è un autovelox posizionato sulle automobili delle forze di polizia e dunque per sua natura è un dispositivo invisibile, ciò rende questo autovelox uno dei più insidiosi.

La sua particolarità sta nel fatto che può riprendere le auto che viaggiano in entrambe le direzioni di marcia (quindi sia quelle che viaggiano nella stessa direzione del veicolo degli accertatori, sia quelle che si trovano sul senso opposto di marcia).

In questo articolo sulla base delle sentenze emesse dalla Giurisprudenza individueremo i casi nei quali è possibile non pagare la multa con lo scout speed.

Nulla la multa con lo scout speed se il dispositivo non è segnalato

Per gli scout speed alcuni Decreti Ministeriali (nello specifico l’art. 3 del  Decreto del Ministero dei Trasporti 117 del 15 agosto 2007 ed ora l’art. 7.3 dell’allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017) stabiliscono che l’obbligo di presegnalazione non vale “per i dispositivi di rilevamento installati a bordo dei veicoli per la misurazione della velocità in maniera dinamica ovvero ad inseguimento”.

Quindi secondo l’orientamento ministeriale l’obbligo di segnalazione preventiva sussiste solo per i dispositivi di rilevamento della velocità installati sulla strada, mentre restano esclusi da tale obbligo i dispositivi che funzionano in movimento (cosiddetta modalità dinamica) come gli scout speed.

Tuttavia molti giudici ritengono illegittimi tali provvedimenti, che prevedono l’esonero della preventiva segnalazione degli scout speed, per la natura di fonte secondaria della normativa ministeriale la quale non può derogare la norma contenuta nel Codice della Strada che ha un rango superiore ed è dunque prevalente (tale orientamento è stato ribadito dal Giudice di Pace di Rimini, sent. n. 289 del 2 maggio 2019 e dal Giudice di Pace di Bergamo, sent. 1049 del 11 dicembre 2019).

Pertanto secondo questa interpretazione l’obbligo di segnalazione degli scout speed deve ritenersi inderogabile e quindi la multa in assenza di preventiva segnalazione è da ritenere nulla.

Proprio aderendo a questa interpretazione diversi giudici hanno annullato verbali per eccesso di velocità rilevati attraverso uno scout speed non segnalato con cartelli o con dispositivi luminosi installati a bordo dell’auto dell’accertatore (tra le tante si segnalano Tribunale di Firenze, sent. n. 1286 del 4 giugno 2020  e Tribunale di Torino sent. 1231del 10 marzo 2021).

L’impossibilità per un Decreto ministeriale di derogare all’art. 142, comma 6 – bis, del Codice della Strada è stata confermata anche dalla Cassazione con tre sentenze la n. 29595 del 22 ottobre 2021, la n. 1132 del 14 gennaio 2022 e la n. 2384 del 26 gennaio 2023.

Scout speed: multa annullata se manca l’autorizzazione del Prefetto

Secondo la Giurisprudenza lo scout speed, nonostante le sue particolari modalità di funzionamento, deve comunque essere assoggettato alle stesse regole previste per gli autovelox che possiamo definire tradizionali.

Il codice della strada prevede che sulle strade extraurbane secondarie e su quelle urbane di scorrimento le multe debbano essere sempre contestate immediatamente all’automobilista (cioè deve avvenire il fermo da parte degli agenti accertatori), fatta eccezione per il caso in cui il tratto di strada su cui avviene la rilevazione non rientri in quelli in cui il Prefetto – con apposito decreto – abbia autorizzato la rilevazione in assenza di contestazione immediata.

Quindi lo scout speed per essere utilizzato su strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento senza la necessità di contestare immediatamente la violazione, necessita del previo decreto autorizzativo del Prefetto, i cui estremi devono essere indicati nel verbale (secondo diverse sentenze la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio rende nullo il verbale).

Obbligo di motivare la mancata contestazione immediata della violazione

Come abbiamo visto al punto che precede, se il tratto di strada in cui è avvenuta la rilevazione non rientra fra quelli individuati dal Prefetto la violazione deve essere contestata immediatamente.

Se la contestazione non avviene immediatamente il verbale deve contenere una motivazione giustificativa della mancata contestazione immediata, altrimenti l’accertamento è da ritenere illegittimo.

La Giurisprudenza ha più volte sottolineato che tale motivazione non può essere generica, ad esempio l’accertatore non può limitarsi a riportare dichiarazioni come quelle che seguono:

Violazione rilevata attraverso apparecchiatura la cui contestazione immediata non è necessaria come disposto dall’art. 201, comma 1 bis, lettera e), C.d.S.

Oppure

Accertamento a mezzo di apposita apparecchiatura su veicolo in movimento che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto della rilevo è a distanza dal posto di accertamento

Queste indicazioni inserite nella maggioranza dei verbali per violazioni accertate con lo scout speed non consentono di valutare l’effettiva sussistenza dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata andando di fatto a ledere il diritto di difesa dell’automobilista.

In situazioni di questo tipo diversi Giudici hanno disposto l’annullamento del verbale per eccesso di velocità rilevato attraverso il dispositivo Scout Speed (sul punto Tribunale di Reggio Emilia, sent. n. 511 del 4 giugno 2020 e Giudice di Pace di Città della Pieve, sent. n. 10 del 11 giugno 2020)

Altri motivi che consentono di contestare la multa con Scout Speed

Come abbiamo visto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere lo Scout Speed una postazione di controllo mobile della velocità, quindi ad esso si applicano le stesse regole previste per tali postazioni.

Di conseguenza la multa accertata con scout speed può essere annullata:

■ Quando il dispositivo non è stato sottoposto a taratura annuale, oppure se l’ultima taratura è stata effettuata da oltre un anno rispetto alla data della violazione

■ Se il dispositivo utilizzato per la rilevazione è privo dell’omologazione richiesta dal codice della Strada

Pare opportuno sottolineare che ad oggi nessun dispositivo per la rilevazione della velocità risulta omologato, infatti ad oggi tali dispositivi sono solo approvati, pertanto tale eccezione può essere rilevata contro ogni multa per eccesso di velocità accertata con dispositivi elettronici (questione che abbiamo approfondito in altri articoli, come nulla la multa per eccesso di velocità se il dispositivo non è omologato).

In conclusione

In questo articolo abbiamo analizzato i motivi che più di frequente consentono di ottenere l’annullamento delle multe per eccesso di velocità accertate con lo scout speed.

Ovviamente si tratta di un elenco parziale, poiché ogni verbale può presentare altri elementi su i quali fondare un opposizione.

Pertanto se hai ricevuto un verbale per eccesso di velocità accertato con scout speed e vuoi avere un parere circa la possibilità di presentare ricorso, puoi chiedere una valutazione approfondita ad uno dei nostri esperti cliccando sul tasto “Si, voglio la consulenza” che trovi qui sotto.