La corretta applicazione della tolleranza su autovelox e tutor è un elemento fondamentale, ma il calcolo effettivo non è sempre immediato e può variare in base al tipo di rilevazione.

A garanzia degli automobilisti, sulle rilevazioni effettuate con i dispositivi elettronici (autovelox, tutor e telelaser), viene applicata una riduzione per tenere conto della reale condotta dell’utente che non può tenere costantemente sotto controllo il contachilometri del proprio veicolo, ovvero può anche superare leggermente il limite di velocità imposto sul tratto di strada per eseguire una manovra più rapidamente a favore della sicurezza.

Tale tolleranza è anche diretta a compensare eventuali imprecisioni degli strumenti di misura di velocità dei veicoli, i cosiddetti contachilometri o tachimetri.

Qual è la tolleranza dell’autovelox

Ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada, comma 1, nota (2), alle rilevazioni effettuate con dispositivi di rilevazione della velocità deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore.

Tuttavia, la determinazione della tolleranza effettiva non segue una regola unica per tutti i casi.

pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h (questo significa che sotto i 100 km/h la tolleranza applicata è pari a 5 km/h).

Come confermato dalla Circolare del Ministero dell’interno del 21 luglio 2017 (n. 300/A/5620/17/144/5/20/3), conosciuta come la Direttiva Minniti, la tolleranza del 5% deve essere applicata a tutte le apparecchiature utilizzate per l’accertamento della velocità dei veicoli.

Quindi il superamento del limite di velocità, una volta effettuata la riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, comporta l’applicazione della sanzione.

Arrotondamenti della velocità in caso di decimali

Sia l’art. 142 del Codice della Strada, sia l’art. 345 del regolamento di attuazione, non fanno riferimento ad eventuali arrotondamenti nella determinazione della velocità rilevata con l’autovelox.

Pertanto eventuali decimali risultanti dall’applicazione della tolleranza non possono essere oggetto di un ulteriore arrotondamento.

Questo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa sulla base del valore finale della velocità rilevata, compresi i valori decimali.

Facciamo un esempio

Se il limite massimo di velocità è di 130 km/h, la velocità rilevata di 148 km/h – applicando la riduzione del 5% la velocità verbalizzata sarà di 140,6 km/h – verrà applicata la sanzione per aver superato il limite di oltre 10 km/h.

Se il limite massimo di velocità è di 130 km/h, la velocità rilevata di 136 km/h – applicando la riduzione del 5% la velocità verbalizzata sarà di 129,2 km/h – non verrà applicata alcuna sanzione.

Applicabilità della tolleranza del 5% alle rilevazioni con tutor

Secondo alcune sentenze emesse da diversi Giudici di Pace, la riduzione del 5% non è applicabile ai sistemi di accertamento della velocità media.

Il Tutor, infatti, calcola la velocità media su un tratto di strada e non quella istantanea, con conseguenze diverse anche sotto il profilo della valutazione della condotta.

Proprio questa caratteristica può incidere sulla correttezza della sanzione, soprattutto in situazioni particolari (ad esempio quando si accelera per motivi di sicurezza).

Quale tolleranza si deve applicare alla velocità rilevata con il tutor

Sulla base di quanto detto, la giurisprudenza ritiene che a tali dispositivi non si debba applicare una riduzione uniforme.

La riduzione applicabile può variare in base alla velocità rilevata e alle modalità di accertamento.

Alla determinazione della velocità è associato un margine di errore a favore del trasgressore pari al 5%, 10% o 15% a seconda della fascia di velocità.

Per semplificare

Fino a 70 km/h → riduzione del 5%

Tra 70 e 130 km/h → riduzione del 10%

Oltre 130 km/h → riduzione del 15%

Pertanto, in assenza di una disciplina specifica, la giurisprudenza applica per analogia la riduzione progressiva.

In conclusione

In questo articolo abbiamo chiarito come funziona la tolleranza su autovelox e tutor e quali sono i margini di errore riconosciuti.

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