INDICE
- 1 Le multe per eccesso di velocità accertate con autovelox non omologato possono essere annullate
- 2 Per la validità della multa l’autovelox deve essere omologato e non semplicemente approvato
- 3 Omologazione dell’autovelox e approvazione dell’autovelox non sono la stessa cosa
- 4 L’omologazione o approvazione dei prototipi non è trasmissibile a soggetti diversi
- 5 In conclusione
In questo articolo approfondiremo la questione relativa all’omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità ed in quali casi è possibile contestare la multa per eccesso di velocità per mancata omologazione dell’autovelox, Tutor o telelaser.
Le multe per eccesso di velocità accertate con autovelox non omologato possono essere annullate
L’art. 142 del Codice della Strada al comma 6 prevede che:
Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media
Quindi le apparecchiature di rilevazione della velocità (autovelox, telelaser e tutor) per poter essere legittimamente utilizzate devono essere sottoposte alla procedura di omologazione prevista dall’art. 192 del Regolamento di attuazione del codice della Strada.
Sull’illegittimità delle multe emesse con autovelox privo della prevista omologazione si è espresso il Giudice di Pace di Padova con la sentenza n. 1731 del 28 novembre 2018 secondo il quale quando:
Gli accertamenti risultano essere stati effettuati da apparecchiatura priva di valida omologazione difetta quindi una condizione di legittimità del procedimento di accertamento della violazione, ovvero l’accertata conformità dell’apparecchiatura alle disposizioni del cds, che si riverbera come vizio dell’intera procedura amministrativa sanzionatoria
Inoltre se nel ricorso vengono sollevati dubbi sulla validità dell’omologazione dei dispositivi usati per rilevare la velocità l’amministrazione deve produrre la documentazione attestante la regolarità dell’omologazione dell’autovelox.
La mancata produzione di tale documentazione comporta l’accoglimento del ricorso, come chiarito dal Giudice di Pace di Vercelli con la sentenza n. 129 del 19 aprile 2019, nella quale ha sottolineato che se non viene fornita “prova della legittimità dell’apparecchiatura per il controllo della velocità, asseritamente descritta come debitamente omologata” il ricorso va accolto.
Per la validità della multa l’autovelox deve essere omologato e non semplicemente approvato
Ad oggi la maggior parte delle apparecchiature per la rilevazione della velocità (autovelox, tutor e telelaser) in circolazione sono prive di omologazione, molte di queste risultano semplicemente approvate sulla base di una Determina Dirigenziale la quale NON corrisponde ad un’omologazione dell’autovelox.
Tuttavia molto spesso nei verbali si fa riferimento a questa Determina Dirigenziale come ad un’omologazione, ma come confermato da molte sentenze tale equiparazione non è corretta.
Ad esempio il Giudice di Pace di Padova con la sentenza 775 del 26 giugno 2019 ha ribadito che “l’utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate ma esclusivamente approvate costituisce un vizio di legittimità per la violazione” che deve dunque essere annullata.
Tale conclusione è stata confermata dal Giudice di Pace di Treviso con la sentenza n. 443 del 8 settembre 2020, con la quale il Giudice ha annullato un verbale per eccesso di velocità per assenza della regolare omologazione, precisando che:
“Nel caso in esame è presente solo un decreto dirigenziale che si limita ad approvare l’esemplare dell’apparecchio utilizzato per il rilievo delle infrazioni”
Anche il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 4551 del 23 marzo 2022, pronunciandosi su un nostro ricorso ha disposto l’annullamento di un verbale per eccesso di velocità poiché il dispositivo non risultava omologato, ma solo approvato.
Nello specifico il Giudice ha sottolineato come la documentazione depositata da Roma Capitale facesse riferimento ad una semplice approvazione dell’autovelox (nello specifico l’autovelox modello 105 SE) e dunque stando alla documentazione depositata “l’apparecchio rilevatore di velocità non sarebbe mai stato omologato, a differenza di quanto previsto dall’art. 142 C.d.S.” (nella foto la sentenza del Giudice di Pace di Roma).


Omologazione dell’autovelox e approvazione dell’autovelox non sono la stessa cosa
La necessità di effettuare questo chiarimento è di fondamentale importanza, poiché come abbiamo visto le amministrazioni spesso utilizzano i termini “approvazione” ed “omologazione” in modo promiscuo come se fossero dei sinonimi.
Il Giudice di Pace di Milano con la sentenza depositata in data 11 febbraio 2019 ha chiarito che:
“L’uso promiscuo ed alternativo dei termini omologazione/ approvazione è solamente apparente, trattandosi di due procedure diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi”
Nella sua analisi lo stesso giudice ha chiarito che la scelta dei due termini ha un significato ben preciso e che questa differenza può essere evidenziata analizzando l’art. 192 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (la legge che accompagna il Codice e specifica tutti i dettagli tecnici ad esso legati), il quale descrive le procedure per l’ottenimento dell’omologazione e dell’approvazione.
Pertanto l’uso promiscuo ed alternativo dei termini omologazione ed approvazione è solo apparente, poiché si tratta di due procedure diverse che portano all’emissione di due provvedimenti conclusivi diversi tra loro.
Sul punto il Giudice di Pace di Pescara con la sentenza n. 334 del 1 aprile 2021 (emessa su nostro ricorso) ha precisato che il legislatore “utilizzando l’avverbio debitamente prima del termine omologato dà ad intendere che l’omologazione non possa trovare equivalenti” (nella foto la sentenza del Giudice di Pace di Pescara).
Pertanto secondo questo orientamento, che viene condiviso da un numero crescente di Giudici, l’approvazione a cui si fa riferimento nei verbali non può essere in alcun modo equiparata all’omologazione richiesta dal codice della strada per la validità delle multe per eccesso di velocità.
Questo perché, come come confermato da Giudice di Pace di Milano con la sentenza del 7 gennaio 2021, l’emissione del Decreto ministeriale di approvazione spetta al Ministero dello Sviluppo Economico e che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Mentre nel caso affrontato dal Giudice – ma più in generale per la maggioranza degli autovelox attualmente utilizzati – non era presente alcun Decreto Ministeriale, ma solo una determina dirigenziale che “non è certamente un atto emanato dall’ordinamento giuridico, ma un atto prettamente amministrativo privo di qualunque valenza legale ai fini sanzionatori”.
L’omologazione o approvazione dei prototipi non è trasmissibile a soggetti diversi
L’art. 192 del Codice della Strada prevede, inoltre, che “nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto”.
Lo stesso articolo precisa che “l’omologazione o l’approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi“.
Sulla base di questa norma il Giudice di Pace di Alessandria, con la sentenza 341 del 19 giugno 2019, ha annullato due verbali per eccesso di velocità emessi dalla Polizia Provinciale di Alessandria.
Dall’analisi dei verbali è emerso che l’autovelox utilizzato sarebbe stato prodotto da una ditta (nello specifico la Globex MVR S.r.l.), ma tale circostanza non corrisponde al vero poiché dal decreto di approvazione emerge il nome di un’altra società.
Quindi, secondo il Giudice, la Provincia non può attribuire alla società che non può commercializzare il sistema autovelox l’approvazione rilasciata all’altra società, posto che questa è valida solo a nome del richiedente e non può essere trasmessa a soggetti diversi.
In conclusione
In attesa di un definitivo chiarimento sulla questione da parte del legislatore, sulla base delle richiamate sentenze (che si moltiplicano ogni giorno) è possibile affermare che un autovelox semplicemente “approvato” (e non anche “omologato”) non può essere utilizzato per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità.
Questo significa che la multa elevata con un autovelox non omologato è annullabile, poiché non è possibile utilizzare le risultanze della rilevazione per contestare la violazione dei limiti di velocità.
Se hai ricevuto una multa per eccesso di velocità emessa con un autovelox non omologato (ad oggi la maggior parte delle apparecchiature di rilevazione della velocità in circolazione sono prive di omologazione), ci sono gli estremi per la proposizione di un ricorso contro il verbale.
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ma se il verbale arriva per posta, come si fa a controllare l’omologazione dell’apparecchio? Se faccio ricorso e poi risulta omologato?
Caro Max,
Premesso che la maggioranza degli autovelox non è omologato, le verifiche si fanno attraverso gli estremi dell’apparecchio che sono indicati nel verbale
Se ho ricevuto verbale non contestato nei 60 gg, ma in ogni caso l’autovelox non è omologato, posso ancora ricorrere per nullità o annullabile?
Caro Nicola,
Decorsi oltre 60 giorni dalla notifica del verbale non è più possibile contestare la sanzione.