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Il divieto di sosta e il divieto di sosta temporaneo sono regolamentazioni stradali importanti. Il divieto di sosta è permanente e impedisce ai veicoli di fermarsi in aree specifiche per garantire una viabilità fluida. Il divieto di sosta temporaneo, invece, è applicato per periodi limitati, spesso durante eventi o lavori stradali, ed è segnalato tramite cartelli mobili o avvisi pubblici.
Nell’articolo che segue, approfondiremo in dettaglio le caratteristiche e le norme relative al divieto di sosta temporaneo.
Divieto di sosta temporaneo: quali sono le regole
L’articolo 6, comma 4, lettera f, del Codice della strada riconosce all’ente proprietario della strada la facoltà di:
Vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati
Tale norma impone, quindi, all’ente proprietario della strada di rendere noto il divieto – mediante cartelli o altri mezzi di segnalazione – almeno 48 ore prima dell’inizio dell’evento.
L’obbligo della segnalazione almeno 48 ore prima l’inizio del divieto è imposto dunque all’ente proprietario della strada e va a tutela di chi può avere parcheggiato il veicolo prima dell’apposizione fisica del divieto, proprio in ragione della temporaneità od occasionalità del divieto.
La tempistica è proprio uno dei principali motivi per i quali si può contestare la multa, infatti molto spesso la cartellonistica viene posizionate senza rispettare il termine minimo di 48 ore previsto dalla norma.
Il proprietario della strada oltre a posizionare l’avviso 48 ore prima dell’inizio del divieto deve rispettare degli altri obblighi, in particolare:
■ Il segnale deve essere ben visibile e non collocato a ridosso dei marciapiedi e/o poggiato a terra senza ancoraggi;
■ Il provvedimento di divieto di sosta temporaneo deve essere emanato dal dirigente comunale preposto, pena il vizio di incompetenza se le ordinanze dovessero provenire da altro soggetto;
■ Sulla segnaletica devono essere riportati esattamente la data e l’orario di inizio e fine del divieto, così come anche lo spazio interessato da tale nuova e temporanea regolamentazione.
Il mancato rispetto di questi obblighi costituisce motivo per contestare la multa per divieto di sosta temporaneo.
Se il divieto di sosta viene posizionato mentre l’auto è già parcheggiata la multa è valida?
L’assenza dei cartelli al momento in cui viene lasciata l’auto in sosta non è di per se una giustificazione sufficiente per poter contestare il verbale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5663 del 20 marzo 2015, ha precisato che l’automobilista ha il dovere di verificare saltuariamente il luogo in cui ha parcheggiato il veicolo, poiché le condizioni potrebbero subire variazioni per diversi motivi (ad esempio manifestazioni, processioni, mercati rionali, pulizia delle strade o altri motivi).
Rifacendosi a questa sentenza il Giudice di Pace di Torino, con la sentenza del 13 giugno 200, ha affermato che il divieto di sosta temporaneo è valido anche per chi al momento dell’apposizione del divieto di sosta era fuori dal comune perché partito per le vacanze.
Pertanto l’automobilista non può lasciare l’auto in sosta e disinteressarsi della stessa, tuttavia i cittadini devono essere informati con un congruo preavviso del divieto di sosta temporaneo.
In quali casi è stato ottenuto l’annullamento della multa per divieto di sosta temporaneo
■ Mancato rispetto dell’obbligo di segnalare il divieto di sosta almeno 48 ore prima del suo inizio
Come detto uno dei motivi principali per i quali si può ottenere l’annullamento della multa per divieto di sosta temporaneo è il mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione del divieto almeno 48 ore prima dell’inizio dello stesso.
In questo caso, chiaramente, il ricorrente non può limitarsi ad affermare che il divieto era assente nel momento in cui hai lasciato l’auto, ma è necessario fornire la prova del mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione.
Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza del 14.10.2012 ha annullato un verbale per divieto di sosta emesso della Polizia Municipale perché il mancato rispetto del termine di preavviso.
Nel caso affrontato dal Giudice il verbale veniva emesso in data 22.05.2015, ma nello stesso verbale si evidenziava che il divieto discendeva dall’ O.D. n. 549 del 21.05.2012, quindi l’atto che prevedeva il divieto era stato emesso solo 24 ore prima dell’accertamento della violazione, pertanto non veniva rispettato l’obbligo di segnalare il divieto almeno 48 ore prima.
■ Segnaletica poco visibile o inadeguata
La scarsa visibilità della segnaletica è un motivo di ricorso che vale in generale nei confronti di ogni verbale ed assume particolare rilevanza nel caso delle multe per divieto sosta temporaneo.
Questo perché molto spesso la segnaletica utilizzata per i divieti di sosta temporanei è poco visibile o posizionata in modo da non consentire la corretta individuazione del punto di inizio e di fine del divieto (proprio per questo motivo, molto spesso, la segnaletica di divieto temporaneo di sosta è accompagnata da altri mezzi di segnalazione, come il nastro colorato o strumenti simili).
In particolare i cartelli devono essere collocati ad ogni intersezione con altre strade, non posizionati a ridosso di siepi, alberi o cassonetti della spazzatura.
■ Segnaletica non correttamente ancorata al terreno
Poiché nella maggioranza dei casi la segnaletica utilizzata è mobile le norme richiedono che questa sia adeguatamente ancorata al terreno.
In caso contrario potrebbe essere spostata, divelta o occultata da agenti atmosferici, persone o altre circostanze esterne (ad esempio urti da parte di macchine).
Proprio con riferimento ai segnali di divieto di sosta non adeguatamente ancorati al terreno il Giudice di pace Taranto, con la sentenza del 14 gennaio 2010, n. 15, ha annullato un verbale per divieto di sosta temporaneo affermando che:
(…) non è da ritenere sufficiente che i segnali mobili siano ancorati al terreno con idonei pesi, ma detti segnali, seppure mobili e provvisori, devono quantomeno essere fissati al suolo con bulloni ancorati nel manto stradale, onde evitare il facile spostamento, che spesso notoriamente avviene.
Sempre in materia di segnaletica non adeguatamente fissata al terreno il Giudice di pace di Lodi, con la sentenza n.1186 del 2 dicembre 2012 ha annullato un verbale per divieto di sosta temporaneo con la seguente motivazione:
(…)dalle foto prodotte si evince che il divieto é segnalato da un cartellone poggiato a terra senza alcun ancoraggio e proprio a ridosso del marciapiedi e non di fronte alla via dove insiste il divieto.
Inoltre essendo per nulla ancorato e suscettibile di “crollo” anche per un alito di vento o urto di qualche veicolo di passaggio o meglio ancora di qualche ragazzo che ha voglia di scherzare.
Manca pertanto la prova che il divieto sia adeguatamente segnalato
In conclusione
Hai appena scoperto in quali casi è possibile ottenere l’annullamento della multa per per divieto di sosta temporaneo. Tuttavia, una parola di avvertimento, il solo fatto di trovarti in una delle situazioni indicate non ti farà vincere automaticamente il ricorso, poiché è necessario valutare se nel tuo caso esistono elementi di prova idonei a sostenere le tue ragioni.
Ogni situazione necessita di una valutazione specifica, quindi se dopo aver letto questo articolo pensi di aver ricevuto una multa ingiusta prima di procedere con il ricorso richiedi una valutazione della tua situazione ai nostri esperti, cliccando sul tasto “Si, voglio la consulenza” che trovi qui sotto.
Salve se ottengo l’annullamento in autotutela, posso anche chiedere all’ente il risarcimento dei costi sostenuti per la restituzione del veicolo rimosso?
Caro Davide,
La richiesta è possibile, ma con molta probabilità sarà necessaria un’azione civile
Salve,
Mi sono trovato a raggiungere moglie e figlio che stava poco bene, ed ho dovuto effettuare una sosta temporanea mettendo l’auto con 2 ruote sul marciapiede. Strada a senso unico e priva di cartelli divieto di sosta con rimozione. Quando sono tornato la macchina era stata rimossa. È possibile fare qualcosa vista l’assenza di cartelli, oppure solo perché ho sostato sul marciapiede non posso fare nulla ? Grazie mille
Caro Giuseppe,
In questo caso la rimozione non è legata ad un divieto di sosta, ma ad un possibile intralcio alla situazione. Può leggere la nostra guida sulla multa per sosta sul marciapiede.
segnale di divieto di sosta e transito stampato su foglio a4 ed affisso su di un ponteggio edile è valido…mi hanno cque multato…faro ricorso in autotutela chiedendo anche l’invio al Prefetto
Caro Lorenzo,
Potrebbe essere regolare, tuttavia se chiede l’invio al Prefetto non sarà considerato come “ricorso” in autotutela, ma direttamente come ricorso al Prefetto (con tutte le conseguenze del caso).
io ho parcheggiato dove parcheggiavo di solito e non ho visto il divieto di sosta provvisorio e al ritorno stavano già prendendo auto con il carro attrezzi ma alla mia non erano ancora arrivati e non avevano ancora fatto una multa o qualcosa , avranno già segnalato la mia targa ? Devo aspettarmi la sanzione a casa?
Caro Didi,
Non è possibile saperlo.
Sono sicuro che quando ho parcheggiato la segnaletica non era ancora presente , c’è modo di dimostrarlo ?
Caro Emanuele,
È molto difficile senza prove fotografiche del luogo della violazione.
Sono stato all estero per 2 mesi ed ho lasciato parcheggiata l’auto correttamente sotto casa, dopo 20gg dalla mia partenza mi è stata inoltrata una contravvenzione per divieto di sosta in quanto dovevano ripristinare la segnaletica orizzontale.
Ovviamente i cartelli dei divieti alla mia partenza non erano presenti.
Posso contestare il verbale esibendo i timbri del passaporto che confermano la mia assenza?
Grazie
Caro Stefano,
Il fatto che fosse all’estero non costituisce motivo di ricorso, se il divieto temporaneo è stato applicato nel pieno rispetto delle regole previste dalle norme (Come precisato dalla Cassazione il cittadino non può disinteressarsi del veicolo lasciato in sosta, quindi se il divieto è stato posto con il corretto preavviso la sanzione è difficilmente contestabile)
Buongiorno ,questa mattina uscendo di casa ho avuto la sorpresa amara di non trovare più la macchina che era stata parcheggiata sotto al mio condominio dove stavano effettuando dei lavori temporanei… Premetto che ho parcheggiato la macchina secondo me in un posto sicuro tornando dal lavoro il venerdì pomeriggio, quindi la macchina è stata lì il sabato la domenica. Poi il lunedì mattina sono andata per ricevere il vaccino anticovid accompagnata con un’altra auto da mio marito… al ritorno il mio stato febbrile mi ha obbligata a chiedere fino ad oggi lo stato di malattia …quindi la macchina è rimasta lì parcheggiata per una settimana ,come tante altre volte e gli operai che hanno visto la macchina non hanno neanche chiesto ai vicini, hanno chiamato subito il carro attrezzi e vigili che mi hanno fatto sia la multa che la rimozione con il carro attrezzi… Poi sono dovuta andare a prendere la macchina in un altro paese dove era la sede del carro attrezzi e ho dovuto pagare 100 € più la multa di 40 € … mi chiedo se una persona non sa che nel frattempo ci saranno i lavori e inoltre è impossibilitata ad andare a visualizzare perché è malata è possibile che questo sia un motivo per contestare il provvedimento di questi?…che cosa ne potevo sapere io che dovevano fare dei lavori ?e che avevano poi affisso delle locandine al muro …grazie
Cara Angela,
La Cassazione ha affermato che il cittadino non può disinteressarsi del veicolo lasciato in sosta, quindi se il divieto è stato posto con il corretto preavviso la sanzione è difficilmente contestabile.
Salve, sono convinta che la mia macchina sia stata rimossa per divieto di sosta temporanea causa lavori senza rispettare il preavviso delle 48 h, come posso provare quando sono stati affissi i cartelli? Sul verbale della rimozione non è indicato e i vigili non mi hanno voluto fornire l’informazione. Grazie
Cara Marta,
Il divieto di sosta temporaneo è generalmente autorizzato mediante apposita ordinanza, dunque dovrebbe poter rinvenire la stessa contattando il comune (spesso tali documenti sono consultabili anche online)
Buongiorno. Scrivo relativamente ad una strada a doppio senso di marcia all’inizio della quale, su un solo lato, è riportato un segnale standard di posteggio associato ad uno di “zona a sosta limitata” dalle 9,00 alle 18,00 ad eccezione forze dell’ordine, veicoli residenti (ZSL) ed altro. Sull’altro lato della strada invece c’è il solo cartello di posteggio senza alcuna indicazione di divieto di sosta. Eppure la polizia locale multa i veicoli dei non residenti che posteggiano sul lato senza alcun divieto di sosta, asserendo che la strada in questione è tutta zona ZSL e che il divieto presente sull’altro lato vale per entrambi. Ma se le cose fossero così il segnale di divieto di sosta non dovrebbe essere apposto su entrambi i lati, oppure su un solo lato unitamente all’indicazione “su ambo i lati”? In tal caso qual’è il riferimento normativo preciso in ritrovare nero su bianco tutto questo? Grazie
Caro Marco,
La questione non è tanto relativa al divieto di sosta, ma alla istituzione della ZSL ed alla sua segnalazione.
Buongiorno, la mia domanda è se sia lecita una descrizione del periodo di divieto di sosta del tipo “dalle ore 8 del giorno XX a fine lavori” (con lavori che, dato anche il blocco COVID, stanno durando da circa 6 mesi) e se la Autorità che emette la ordinanza debba essere specificata sul carrello di inizio sosta.
Caro Alberto,
Se l’emergenza sanitaria ha prolungato la durata dei lavori non si può individuare una responsabilità di qualche tipo da parte dell’amministrazione.
Buongiorno, ho ricevuto una multa per divieto di sosta temporaneo, in quanto ho parcheggiato l’auto, come sempre, di fronte alla mia abitazione, senza essermi accorto che, a detta del vigile, a suo tempo fosse stato nastrato un foglio A4 in un palo della luce, nel quale veniva indicata la data e l’ora nella quale il Comune avrebbe proceduto alla pulizia della strada e pertanto in quel lasso di tempo sarebbe stato vietato il parcheggio. Premesso che in tale data ero anche in casa (lavoro in smart working) e pertanto potevo essere avvisato come previsto, è lecito utilizzate un tale sistema di informazione in luogo dei cartelli di divieto previsti dal C.d.s? Quanto sopraddetto è sufficiente per poter ottenere l’annullamento, facendo ricorso al Prefetto? Grazie
Caro Gilberto,
In questi casi la difficoltà sta nel provare la carenza o assenza della segnaletica.
Capisco… grazie
Ma se viene apposta segnaletica mobile con ordinanza vecchia di qualche mese . Come faccio a sapere se dono trascorse le 48 ore? Non deve essere affissa sul segnale il giorno e l’ora in cui posizionano il segnale? Per capire se dono trascorse le 48 ore?
Cara Barbara,
E’ impossibile fornire una risposta con così poche informazioni sulla questione, soprattutto con riferimento alla data dell’ordinanza.
Buongiorno la mia multa è dovuta ad un divieto di sosta che presentava un orario di inizio ed un fino alla fine della processione… Essendo arrivato 2 ore dopo l’ora di inizio, non conoscendo gli orari della manifestazione e non essendovi alcun pubblico ufficiale a cui chiedere informazioni ho parcheggiato tranquillamente… Dopo 1 mese mi è arrivata la multa a casa…
Potrei contestarla?
Caro Gianfranco,
Se l’attività era ancora in corso la contestazione potrebbe non essere semplice, sarebbe opportuno capire se ci sono documenti che certificano la data di inizio e fine della manifestazione.
Ho ricevuto una multa in un ‘ area di parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. Lascio l auto il giovedi e la riprendo il martedi, credo sia molto scorretto,sapendo che è una piazza adibita al parcheggio di gente che viaggia, non esporre il divieto piu di 48h prima.
Buongiorno,
Non è corretto, ma la Legge impone quel tipo di preavviso.
Buonasera sulla via dove abito c’è un divieto di sosta con scritta su tutta la via ambo i lati e sotto martedì della prima settimana di ogni mese dalle 8.00 alle 13.00. Questo cartello è messo ai fini della pulizia della strada. Bene mese di ottobre 2019 il giorno delle pulizie a vostro parere è il 1 ottobre o il 8 ottobre? Vi sarei grato sapere la vostra interpretazione in merito. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione in merito alla mia richiesta.
Caro Giovanni,
Presumibilmente il primo di ottobre, comunque per avere la certezza può chiedere informazioni direttamente alla polizia locale del Comune
Salve
Ho parcheggiato il mio furgone in area a pagamento ad Arezzo piazza Giotto il giovedì notte , essendo a pagamento mi sentivo più sicuro e protetto dalle telecamere dato che la mia permanenza in città dove essere per lavoro per 4 gg
Il lunedì a sorpresa nel ritirare il
Veicoli , mi sono trovato il parcheggio pieno di bancarelle per una dieta storica e non al primo appuntamento, il giovedì precedente il parcheggio non aveva nessuna segnalazione dovuto di sosta per manifestazione nella data prevista ! Ma la stessa veniva pista all’ungra Del parcheggio solo 24 ore prima
Come mi devo comportare ? È giusto pagare la rimiezione e conseguenza multa ?
Caro Luigi,
Potrebbe non essere stato rispettato il preavviso, ma senza analizzare nel dettaglio la documentazione è difficile poter fare una valutazione del caso
Buonasera, solo una domanda ma le 48h di preavviso comprendono anche le domeniche o i giorni festivi?
Ho parcheggiato la mia macchina venerdì e non era stata ancora apposta alcuna segnaletica, che è stata messa invece sabato! Sostanzialmente lunedì cerco la macchina e capisco che è stata rimossa. È giusto quindi che nelle 48 ore sia compresa la domenica? Vi ringrazio anticipatamente
Caro Andrea,
Si è compresa anche la domenica.
buongiorno, all’inizio della mia via hanno messo un cartello di divieto con orari “dalle 21:00 alle 24.00, 100 metri dopo hanno posizionato un altro cartello di divieto senza nessuna scritta di “INIZIO, CONTINUA o FINE”, Chiedo come ci si deve comportare se parcheggio dopo qiest’ultimo cartello?
Caro Piero,
L’art. 83 del regolamento di attuazione del CdS prevede che “l’uso del pannello INIZIO deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e quello di “FINE” nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale”.
Presumibilmente nel suo caso il secondo cartello costituisce una continuazione del divieto (soprattutto se preceduto da un’intersezione), che prosegue fino all’intersezione successiva.