Come si perfeziona la notifica del verbale per compiuta giacenza

La notifica della multa per compiuta giacenza si verifica, per le multe non immediatamente contestate, quando il destinatario è assente o rifiuta il verbale al momento della notifica.

Il procedimento della notifica è diverso a seconda del soggetto incaricato della notifica, cioè se questa viene eseguita dal postino o dall’ufficiale giudiziario.

In questo articolo analizzeremo la procedura prevista in caso di notifica effettuata attraverso il servizio postale.

La compiuta giacenza in caso di notifica della multa con il servizio postale

Se il destinatario del verbale è assente al momento del tentativo di consegna il postino deve eseguire la seguente procedura:

■ Deposita il plico contenente il verbale presso l’ufficio postale competente.

■ Avvisa il destinatario del tentativo di notifica e del deposito del verbale presso l’ufficio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata che in caso di assenza del destinatario è affissa sulla porta dell’abitazione o più in generale lasciata nella cassetta postale).

Tale raccomandata contiene l’invito a ritirare l’atto per il quale è stata tentata la notifica.

Se il verbale non viene ritirato entro 10 giorni dal deposito la multa si considera notificata per compiuta giacenza.

Questo significa che se tutte le procedure indicate sono state regolarmente compiute, per effetto di una cosiddetta finzione giuridica, il verbale viene considerato conosciuto dal destinatario con tutte le conseguenze del caso.

Pertanto dalla compiuta giacenza inizieranno a decorrere i termini per il ricorso contro il verbale e per i verbali che prevedono la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida inizierà a decorrere il termine per l’invio di tale comunicazione.

Cosa accade se l’atto viene ritirato dopo il perfezionamento della notifica della multa per compiuta giacenza

Se il verbale viene ritirato dopo l’undicesimo giorno, la notifica sarà comunque da considerare perfezionata al decimo giorno ed i termini inizieranno a decorrere da tale data, ma in questo caso sarà necessario verificare a quanta distanza dalla notifica per compiuta giacenza avviene il ritiro del verbale.

Facciamo un esempio

Avviso ricevuto in data 1 giugno 2018 e verbale ritirato all’ufficio postale in data 13 giugno: si potrà effettuare il pagamento della multa usufruendo dello sconto fino al 16 giugno.

Infatti la notifica si intende perfezionata l’undicesimo giorno (11 di giugno), quindi dal giorno successivo (12 di giugno) decorre il termine di 5 giorni.

La compiuta giacenza in caso di notifica della multa a mezzo PEC (posta elettronica certificata)

Come noto a partire dal 16 gennaio 2018 è operativa la norma che impone la notifica delle multe via PEC nei confronti dei soggetti – fisici e giuridici – muniti di un indirizzo PEC e nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad averne una, ad esempio perché professionisti iscritti ad un albo.

Anche con riferimento alla notifica delle multe via PEC è possibile individuare un meccanismo simile a quello descritto, ovvero esiste un “compiuta giacenza digitale”.

Nella notifica informatica la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio fa piena prova della notificazione del verbale, indipendentemente dalla lettura dello stesso da parte del destinatario.

Tale conclusione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14675 del 6 giugno 2018 nella quale ha precisato che:

“Una volta che il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso (Cass. 31/10/2017 n. 25819), il quale è responsabile della gestione della propria utenza e ha l’onere non solo di dotarsi degli strumenti necessari per decodificare o leggere i messaggi inviatigli (…)”

Conclusione

Se il destinatario del verbale non viene trovato il verbale viene depositato presso l’ufficio postale competente e si procede a comunicare l’avvenuto deposito con l’invio di una seconda raccomandata la cosiddetta C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito).

Se l’atto non viene ritirato all’ufficio postale termine di 10 giorni trova applicazione il meccanismo della notifica per compiuta giacenza per effetto del quale il verbale si considera comunque consegnato al destinatario e pertanto conosciuto da quest’ultimo.

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