INDICE
- 1 Segnalazione autovelox: qual è la distanza
- 2 Come devono essere segnalati autovelox mobili e telelaser
- 3 L’obbligo di segnalazione dell’autovelox su entrambi i lati della carreggiata
- 4 La segnalazione degli Scout Speed
- 5 La visibilità delle postazioni di controllo della velocità
- 6 Distanza minima dell’autovelox dal cartello che indica il limite di velocità
- 7 In conclusione
In questo articolo andremo ad analizzare una materia delicata come quella della segnalazione di autovelox, tutor e telelaser, poiché molto spesso, proprio il mancato rispetto delle regole in materia di segnalazione è motivo per contestare le multe per eccesso di velocità.
Segnalazione autovelox: qual è la distanza
Per quanto riguarda la presegnalazione degli autovelox le postazioni devono essere presegnalate secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Trasporti adottato in data 15 agosto 2007 (come integrato dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017).
Rinviando a tale provvedimento è necessario porre l’attenzione su alcuni elementi:
■ Non è prevista una distanza minima tra il segnale stradale e la postazione di controllo, ma si limita a stabilire che tale distanza debba essere “adeguata”, in relazione alla velocità di percorrenze media della strada ed al tipo di strada.
Secondo il decreto si può ritenere adeguata una distanza minima, secondo il tipo di strada, pari a quella indicata dall’art. 79, comma 3, del Regolamento relativo alla collocazione dei segnali stradali.
Quindi fatta eccezione per i casi in cui l’andamento della strada o altre circostanze rendono consigliabile collocarlo a una distanza diversa, si ritiene che tra il segnale e la postazione possa essere “adeguata” la seguente distanza:
- 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali
- 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento
- 80 metri sulle altre strade
■ La distanza massima tra il cartello di preavviso e l’autovelox può essere di 4 chilometri, quindi una volta superata la segnalazione dell’autovelox la rilevazione potrebbe essere effettuata anche a ridosso dei 4 km dal cartello.
Di conseguenza la multa con autovelox può essere annullata se il dispositivo è posto dopo quattro chilometri dal cartello di preavviso
■ Tra il segnale e la postazione di rilevazione non devono essere presenti intersezioni, in caso di presenza di intersezioni è necessaria la ripetizione del segnale
Tuttavia come specificato dalla circolare n.300/A/6045/17/144/520/3 del 7 agosto 2017, del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, la ripetizione non è necessaria in presenza di:
- immissioni di una strada privata o da un’area privata
- aree di parcheggio e diramazioni, queste ultime da intendersi quali strade a senso unico che si diramano in due direzioni sempre a senso unico.
- immissioni sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso che in quelle a senso unico anche a più corsie
Come devono essere segnalati autovelox mobili e telelaser
Le stesse regole valgono anche per le postazioni di controllo temporanee, cioè quelle che possono essere rimosse al termine delle operazioni di rilevazione della velocità.
Sull’obbligatorietà della presegnalazione anche per i telelaser è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1132 del 14 gennaio 2022, con la quale ha precisato che l’obbligo della preventiva segnalazione deve considerarsi valido per tutti i dispositivi di rilevazione della velocità “nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia”
Quanto alla tipologia della segnalazione le postazioni mobili devono essere presegnalate con segnali temporanei che, per caratteristiche, siano simili a quelli permanenti.
Tuttavia i segnali permanenti possono essere utilizzati per le rilevazioni con i dispositivi di rilevazione temporanea se l’impiego degli autovelox mobili non è occasionale, ma ha un carattere di sistematicità (in questo caso deve essere l’amministrazione a provare la sistematicità della rilevazione in quello specifico punto, come confermato dal Tribunale di Latina con la sentenza 2330 del 1 ottobre 2019).
Quindi in caso di occasionalità della rilevazione con autovelox mobili, su un tratto di strada in cui è presente la segnalazione per la rilevazione con dispositivi fissi, l’attività di accertamento dovrà essere segnalata con segnali o dispositivi temporanei, pertanto ci sarà un obbligo di doppia segnalazione.
L’obbligo di segnalazione dell’autovelox su entrambi i lati della carreggiata
Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia i segnali devono essere chiaramente percepibili anche dai conducenti che percorrono le corsie interne (la cosiddetta corsia di sorpasso) ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
Come precisato dall’articolo 80 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada se i cartelli di preavviso non sono ripetuti sul lato sinistro della carreggiata, quelli posizionati sul lato desto devono essere di dimensioni grandi (nello specifico 135X200).
Se tali regole non sono seguite la rilevazione è da considerare illegittima ed il verbale può essere contestato (proprio sulla base di questa motivazione il Giudice di Pace di Trani con la sentenza n. 482 del 19 novembre 2021 ha annullato un verbale per eccesso di velocità).
La segnalazione degli Scout Speed
Per quanto riguarda le rilevazioni effettuate con dispositivi installati a bordo dei veicoli, cioè con i dispositivi cosiddetti scout speed – secondo il citato Decreto Ministeriale n. 282/2017 – non è previsto alcun obbligo di presegnalazione della rilevazione di velocità.
Va rilevato che dalla pubblicazione del Decreto diversi Giudici si stanno pronunciando in senso opposto, affermando la necessità della presegnalazione anche in caso di rilevazione attraverso i dispositivi come lo Scout Speed.
Secondo tali sentenze lo Scout Speed (come ogni altro dispositivo di rilevazione della velocità operante in maniera dinamica) rientra tra i dispositivi autovelox e dunque non vi è alcuna ragione per ritenere che questi dispositivi siano esenti dall’obbligo di preventiva segnalazione (in questo senso Tribunale di Belluno sent. n. 535 del 12 ottobre 2017; Tribunale di Paola sent. n. 767 del 22 novembre 2018; Tribunale di Venezia sent. n. 2103 del 3 ottobre 2019 e Giudice di Pace di Fondi sent. n. 499 del 18 gennaio 2021).
La visibilità delle postazioni di controllo della velocità
Le postazioni di controllo della velocità, sia fisse che mobili, oltre ad essere presegnalate devono essere visibili. Queste previsioni sono dirette ad impedire o comunque limitare le rilevazioni effettuate con autovelox non segnalati o nascosti nelle auto degli accertatori
Il decreto prevede che possano essere utilizzati segnali con immagini delle forze dell’ordine in uniforme o parti di essa (come in foto) o comunque immagini che possano essere comprese da tutti.
Congiuntamente o alternativamente a tali segnali, la visibilità può essere assicurata anche dalla presenza di personale in uniforme o dell’autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto, ovvero dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.
Nello specifico:
Le postazioni autovelox fisse, che non sono presidiate dagli agenti accertatori, devono essere segnalate con la collocazione sulla postazione o nelle immediate vicinanze di un segnale che riporta il simbolo dell’organo di polizia operante o ,se non riconoscibile attraverso uno specifico simbolo, con una breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia che gestisce l’apparecchio autovelox.
Le postazioni mobili presidiate dagli agenti accertatori devono essere rese visibili, congiuntamente o alternativamente alla segnaletica verticale, dalla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, quando possibile possibile, all’impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo.
Nel verbale di inizio attività deve darsi conto sia della posizione del segnale di presegnalazione che della postazione o un alternativa tali informazioni possono essere inserite nel verbale di contestazione dell’infrazione.
Tali postazioni dovranno essere presegnalate con segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti, con le stesse modalità e distanze di installazione e orientati in modo da essere chiaramente visibili dagli automobilisti che procedono nella direzione di marcia sottoposta a controllo.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6407 del 5 marzo 2019 ha precisato che la presenza della segnaletica è necessaria ma non sufficiente ai fini della validità della sanzione. Infatti è necessario che il dispositivo e la pattuglia, presente sul posto, siano ben visibili dagli automobilisti che con i loro veicoli procedono sul tratto di strada oggetto di rilevazione.
La Corte ha rilevato che l’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada nel prevedere che la postazione di controllo sia ben visibile richiede anche la “necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell’accertamento , con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito”
Come precisato dalla Cassazione, con la sent. n. 4007 del 8 febbraio 2022, la segnalazione serve a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, mentre la visibilità, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa.
Quindi ai fini della validità della rilevazione – effettuata con autovelox fisso oppure mobile – è necessario che entrambi i requisiti siano rispettati.
Distanza minima dell’autovelox dal cartello che indica il limite di velocità
La distanza minima di un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità e la postazione di rilevazione (autovelox, telelaser, ecc.) vale solo in caso di controllo automatico delle violazioni e sulle strade in cui il limite imposto è diverso da quello fissato, in linea generale, per la categoria di strada, ovvero, in particolare, per la categoria di veicolo.
Inoltre, la distanza minima di un chilometro tra il cartello che segnala il limite e l’autovelox non si applica nei centri abitati, quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale e quando in un tratto di strada senza intersezioni il segnale di limite massimo di velocità costituisce una ripetizione di un segnale precedente.
Se sul tratto di strada sono presenti intersezioni che impongo la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità, la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l’intersezione.
Pertanto come confermato dal Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 787 del 6 giugno 2020, fuori dai centri abitati (autovelox e tutor) non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore al chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità.
Questo orientamento è stato confermato dal Prefetto di Pavia che con l’ordinanza del 19 dicembre 2023 ha disposto l’archiviazione di un verbale per eccesso di velocità perché l’autovelox non era posizionato ad almeno un chilometro dall’ultimo segnale che indicava la velocità massima consentita.
In conclusione
In questo articolo abbiamo approfondito le nuove previsioni in materia di modalità di segnalazione dei controlli effettuati con autovelox, tutor, telelaser e Scout Speed
In particolare abbiamo chiarito che:
■ Non esiste una distanza minima tra il segnale che segnala la rilevazione e la postazione di controllo, ma le norme si limitano a stabilire che tale distanza deve essere “adeguata”
■ La distanza massima tra il cartello di preavviso e l’autovelox può essere di 4 chilometri
■ Tra il segnale e la postazione di rilevazione non devono essere presenti intersezioni, in caso di presenza di intersezioni è necessaria la ripetizione del segnale
■ Le postazioni di controllo della velocità, sia fisse che mobili, oltre ad essere presegnalate devono essere visibili
■ Le postazioni autovelox fisse devono essere segnalate con la collocazione sulla postazione o nelle immediate vicinanze di un segnale che riporta il simbolo dell’organo di polizia operante o con una breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia che gestisce l’apparecchio autovelox
■ Le postazioni mobili presidiate dagli agenti accertatori devono essere rese visibili, congiuntamente o alternativamente alla segnaletica verticale, dalla presenza di personale in uniforme o dall’impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo
■ La distanza minima di un chilometro tra il cartello che segnala il limite e l’autovelox non si applica nei centri abitati, quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale e quando in un tratto di strada senza intersezioni il segnale di limite massimo di velocità costituisce una ripetizione di un segnale precedente
Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che la multa è stata accertata in violazione delle norme sulla segnalazione di autovelox, tutor e telelaser non esitare a presentare ricorso al prefetto o – in via alternativa – al giudice di pace.
Tuttavia anche se il verbale non presenta dei vizi relativi alla segnalazione di autovelox, tutor e telelaser, questo potrebbe presentare altri vizi sui quali fondare il ricorso.
Pertanto se vuoi far osservare il verbale ad occhi esperti che visionano ogni giorno decine di verbali clicca sul tasto “Si, voglio la consulenza” e fai analizzare il verbale da uno dei nostri specialisti.
Salve a tutti, io ieri percorrendo una statale con limite 70 km/h mi sono trovato una pattuglia con autovelox completamente nascosti dietro il cavalcavia e il cartello di segnalazione era in prossimità di un uscita per imboccarsi in statale e una macchina che era ferma per imboccarsi nascondeva il cartello. È valida come multa?
Caro Fabio,
La presenza di eventuali irregolarità nella rilevazione non rende automaticamente invalido il verbale, è necessario proporre ricorso e chiedere l’annullamento al Giudice o al Prefetto.
Salve, un nuovo autovelox su SS100, con limite 70km/h, in tratto di forte pendenza e subito dopo una curva, all’altezza della postazione, reca solo cartello piccolo (tipo 40×50) col simbolo del berretto del vigile urbano di colore nero a fondo bianco. Che io sappia, i cartelli su quella strada devono avere dimensioni di almeno 90×135 ed a fondo azzurro.
Grazie.
Caro Florangelo,
Il cartello che dice lei deve precedere il dispositivo, non deve essere in corrispondenza dello stesso.
Ho preso una muta dal telelaser la strada dava un limite di 40KM e veniva rilevata una velocita di 55kh non ho visto cartelli supplementari di avviso e nessun personale vigilante.Ne conseguo che fossero all’interno di un veicolo parcheggiato puntando il telelaser dal finestrino.
multa pagata e per dimenticanza di denunciare chi guidava ulteriore sanzione di 2erotti euro.
Come muoversi n questi casi?
Caro Roberto,
Se ha pagato la multa non è più possibile proporre ricorso, inoltre se le hanno inviato il verbale per l’omessa comunicazione dei dati è comunque decorso il termine per l’opposizione.
Quanto alla possibilità di contestare il verbale per l’omessa comunicazione dei dati le consiglio di leggere questa nostra guida: contestare la multa per non aver comunicato i dati del conducente
Su una strada extraurbana in provincia di Ravenna, all’entrata del paese “FOSSO GHIAIA” c’è una zona a 70 km. orari.
Io stavo viaggiando a 68km.
10 metri dal limite dei 70, appare un altro cartello che indica che ci sono delle striscie pedonali dopo 200 metri, ci sono le striscie che permettono ai pedoni di accedere a un benzinaio.
A solo 150 metri dal cartello dei 70km. orari c’è l’autovelox, che fotografa in direzione di chi passa all’altezza della striscie (50 metri dopo, subito all’entrata del paese di Fosso Ghiaia. (Provincia di Ravenna)
Io mi sono reso conto della cosa a circa 20 metri dalle striscie e ho rallentato, ma sono passato ai 60km. sulle striscie.
Non ho potuto bloccare perché c’erano altri dietro a me.
Guardando Google Maps mi da il limite dei 70km. fino all’autovelox e i 50km. orari un metro dopo l’Autovelox, ma non ci sono segnalazioni dei 50km. (ci sono solo i cartelli delle striscie in arrivo e il cartello col nome del paese.)
Se mi mandasseto la multa e la cosa andasse in tribunale, il comune potrebbe contestare che all’entrata in un centro abitato o in prossimità delle striscie, va sempre applicata la velocità massima dei 50km. orari.
Allora mi chiedo, perché se ci sono le striscie e vogliono che i guidatori rallentano, hanno messo il cartello con il limite dei 70km. e subito dopo l’autovelox, anziché mettere direttamente il limite dei 50?
Questa è una porcheria se l’han fatto apposta.
Ho le basi per non pagare e possibilmente vincere se si va in tribunale?
Io ho anche il video fatto con la dashcam con l’orario esatto mentre passavo sotto l’autovelox e mi accorgevo che Googleaps mi dava i 50km. e ho rallentato.
In caso io avessi torto, (o anche se avessi ragione) non si potrebbe obbligare il comune di Fosso Ghiaia a mettere un cartello con il limite 50km. all’entrata del paese, anziché quello dei 70km. che confonde (e imbroglia)?
Grazie.
Caro Roberto,
La ricostruzione non è molto chiara, ma in linea di massima nei centri abitati (dopo lo specifico cartello) il limite è di 50 km/h. Mentre sul posizionamento subito dopo l’ingresso nel centro abitato sorgono molti dubbi sulle intenzioni effettive dell’amministrazione.
Mi scuso se non sono stato chiaro.
La multa è arrivata.
Io ho i video della dashcam in cui si vede:
1) su strada statale il cartello del limite dei 70
2) dopo 10 metri, viene cartello che avvisa le strisce pedonali per attraversare in prossimità di un benzinaio (ma siamo ancora su strada extraurbana)
3) Dopo altri 150 metri c’è l’autovelox laser, (lo vedo, ma io ricordo che 150 metri prima ho visto il limite dei 70 e non decelero.)
4) 15 metri dopo l’autovelox c’è il cartello di Fosso Ghiaia BIANCO (ma non quello dei 50) e subito dopo le strisce pedonali per attraversare all’altezza del benzinaio.
5) Subito dopo un altro cartello con FOSSO GHIAIA MARRONE. Sempre senza limite 50.
6) In quel punto, vedo che su Google Maps mi cambia il limite a 50, freno ma è troppo tardi.
Il cartello dei 70, è posizionato 150 metri prima dell’autovelox o 200 metri dal segnale FOSSO GHIAIA, ma non ci sono segnali del cambio di limite ai 50.
Se mi date una mail vi posso anche mandare il video.
Ho le basi x contestarla?
Caro Roberto,
I commenti non sono il luogo idoneo per una consulenza, comunque il cartello del centro abitato impone il limite di 50 km/h
mi viene contestato art.142 comma 7 del c.d.s. perchè in un tratto di strada sottoposto al limite di velocità di 70 km orari andavo a 81 superando di 11 km. infrazione commessa nel tratto di strada avente lunghezza di 2,467 che è stato percorso in un tempo di 109,36 secondi.praticamente sto parlando di un tutor.la domanda è questa come mai non viene scritto espressamente “tutor” e come mai in quel tratto di strada ci sono circa 10/15 intersezioni? faccio notare che in autostrada è ben visibile la scritta “TUTOR”…Grazie per la risposta.-
Caro Paolo,
Nel verbale dovrebbe trovare indicazioni sullo strumento indicato, la velocità media può essere rilevata anche con altri dispositivi diversi dal Tutor.
Buongiorno,
mi e’ stata notificata una multa per eccesso di velocita’ rilevata da un autovelox fisso posto su una strada urbana. (limite 50 Km/H)
L’autovettura dei vigili, durante il posizionamento dell’autovelox, non è in vista, bensì occultata per far sì che l’automobilista non la possa vedere e nelle vicinanze non vi sono cartelli che segnalano il velox fisso (solo quello posizionato insieme con la dicitura della località).
Secondo voi la sanzione e’ regolare?
Grazie,
Daniele.
Caro Daniele,
Senza conoscere i dettagli e visionare la documentazione è difficile esprimere un parere.
Inoltre il messaggio non è chiaro sulla tipologia di autovelox utilizzato (fisso o mobile).
Entrando in paese dove vivo in prossimità di una curva noto a fianco del cartello fisso di rivelazione della velocità la macchinetta per rilevare la velocità e dalla parte opposta sono stazionati i vigili municipali vicino a un benzinaio.
Entro al benzinaio e torno indietro per verificare se l’autovelox era segnalato tempestivamente….i vigili ci guardano malissimo e il tempo di tornare alla curva iniziamo a filmare e casualmente la macchina viene ripresa mentre rimuovevano l’autovelox.
Pubblico un post sul gruppo del paese descrivendo quel che era successo (ma non pubblico il video)scrivendo che avevo anche il video…
E in risposta dal sindaco del paese mi risponde pubblicamente che erano li per controlli per le assicurazioni e revisioni ,e che la polizia municipale non era fornita di autovelox.
Sempre pubblicamente scrive che devo scusarmi pubblicamente e valuteranno una denuncia e querela .
Come posso verificare che quel che affermano sia vero?
Cara Deborah,
La domanda non è chiara, ma in linea di massima se nel video vede il dispositivo potrebbe da quello desumere il tipo di strumento usato.
In superstrada 4 corsie polizia municipale sopra al cavalcavia con autovelox. Sotto al cavalcavia hanno messo un cartello con il segnale autovelox. Ma si possono mettere sopra al cavalcavia? Possono fare degli accertamenti da li sopra?
Caro Giorgio,
La modalità descritta sembra violare le regole in maniera di segnalazione, ma anche l’efficacia della rilevazione suscita molti dubbi.
Infatti per alcuni dispositivi l’inclinazione del dispositivo (necessaria per inquadrare il mezzo in transito) potrebbe determinare una errata individuazione della velocità del mezzo.
su una strada a doppia corsia per un unico verso. Non ricordo di aver visto il classico cartello di sorpasso in quanto ero “credo in fase di sorpasso” e sulla sinistra oltre al simbolo di polizia sull’autovelox non ho visto niente.
Tra l’altro sono ripassato sulla strada quello di dx è coperto da un altro cartello, che non permette di prendere atto di quello di dietro.
poi la distanza dalla segnaletica di limite velocita 9okm/H ed Autovelox era meno del km cioè 770 mt.
rimango in attesa di conoscere se vi sono eventuali estremi per un ricorso.
Caro Luigi,
Senza analizzare la documentazione è difficile esprimere un parere preciso, l’impossibilità di vedere la segnaletica potrebbe costituire motivo di ricorso (ma va fatta un’analisi più ampia della situazione).
Buongiorno, Volevo sapere se è vero che in città su una strada a doppia corsia cittadina, la polizia locale non ha l’obbligo di mettere il cartello di segnalazione del telelaser…grazie
Caro Bruno,
Anche il telelaser, così come l’autovelox, va sempre presegnalato per poter essere utilizzato come strumento di rilevazione della velocità
É possibile pagare una multa con autovelox di 70,02 km all’ora.con limite dei 70?
Caro Ezio,
Secondo la Cassazione il verbale può essere elevto anche in questo caso, le consiglio di leggere la nostra guida: La multa con autovelox è valida anche se il limite è superato di poco
Mi sembra ottimo e molto utile a settembre mi sono arrivate due multe una dalla francia per eccesso di velocità e da londra mancato pedaggio tunnel , domanda se non pagavo ( che ormai ho fatto a settembre 2019 ) cosa rischiavo ? grazie
Caro Ivano,
Per le multe all’estero si applicano le regole previste per il paese in cui è stata commessa la violazione, trova maggiori informazioni in questo nostro articolo Notifica delle multe prese all’estero: la guida completa
Telecamera della stradale piazzata all’uscita di una curva senza segnalazione preventiva : come si fa a contestare l’assenza della presegnalazione se gli addetti dichiarano il contrario sul verbale mentendo, avvalendosi della fede giurata ?
Caro Giovanni,
Se nel verbale si fa riferimento a segnaletica fissa e questa non è presente si possono depositare immagini del luogo.
Buongiorno, vorrei sapere inoltre se la presegnalazione sul sito della polizia di stato è obbligatorio. Ho preso una multa per Autovelox ma nel sito della polizia indicato non era indicato il controllo in quel tratto in tale data.
Grazie
Caro Daniele,
Non è obbligatoria l’indicazione di tutti i tratti di strada sui quali saranno eseguiti i controlli.
Buongiorno ho ricevuto 2 verbali di eccesso di velocità media su un tratto di strada a 2 corsie e limite di 80 km.
La velocità media era di 90 km ma il tratto di strada non è segnalato come tutor a chi mi devo rivolgere x contestare?
P.s. ho le foto dei cartelli di segnalazione. Grazie
Caro Roberto,
Se vuole la nostra assistenza può utilizzare la pagina acquista il ricorso o chiedere una consulenza preliminare
Buongiorno….vorrei sapere se e’regolare una segnalazione su strada con cartellonistica indicante la distanza decrescente fino al punto del rilevamento e poi sul verbale d’infrazione emergerebbero due distinti punti di rilevamento della velocità media….grazie..
Caro Adolfo,
Per quanto riguarda i due punti di rilevamento credo che il verbale faccia riferimento al varco di accesso ed a quello di uscita del tratto sottoposto alla rilevazione per mezzo di tutor, in questo caso non si tratta di una doppia rilevazione.
Tuttavia senza visionare la documentazione non è possibile esprimere un parere più preciso sulla sua situazione
La stradale con telelaser da dentro la macchina ovvero gli agenti erano in macchina senza lampeggianti e cartello puo’ fare la multa senza contestazione immediata?
La macchina era su un’area di sosta. Grazie
Caro Manuel,
La segnaletica deve essere presente, quanto alla contestazione immediata dipende dalla tipologia di strada.
Buongiorno, su una strada a due corsi per senso di marcia è obbligatorio mettere il cartello Controllo elettronico della velocità sia a destra che a sinistra? Oppure può anche essere posto solamente a sinistra?
Cara Michela,
Esistono dei precedenti che hanno affermato la necessità della doppia segnalazione (tra i più importanti la sentenza n. 856/2015 del Tribunale di Trento)