INDICE
- 1 Divieto di utilizzo del cellulare alla guida: normativa del Codice della Strada
- 2 La multa per guida col cellulare
- 3 Mancata contestazione immediata della violazione
- 4 Divieto d’uso del cellulare durante la sosta al semaforo rosso
- 5 Multa per uso del cellulare alla guida e stato di necessità
- 6 In conclusione
Divieto di utilizzo del cellulare alla guida: normativa del Codice della Strada
Secondo l’articolo 173 del Codice della Strada è vietato al conducente:
È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore (…)
Quindi è vietato qualsiasi utilizzo del cellulare alla guida, non solo telefonate, ma anche l’invio di sms, l’uso di WhatsApp e l’uso di navigatori per orientarsi alla guida.
Poiché la norma vieta qualsiasi uso del cellulare, non è permesso nemmeno rifiutare una chiamata, come confermato dal Tribunale di Bari, con la sentenza del 21 febbraio 2017 n. 985 secondo la quale non vi sarebbe alcun dato normativo “che autorizzi (…) a ritenere sanzionabile il solo uso del telefono cellulare ai fini di conversazione”.
È anche vietata la guida con una sola mano, mentre l’altra è impegnata a tenere il cellulare. Tale condotta costituisce per il Codice della Strada un pericolo, visto che entrambe le mani devono rimanere libere per le operazioni che la guida comporta.
Quindi la multa per uso del cellulare alla guida può essere elevata quando il dispositivo è nelle mani del conducente, anche se questo viene semplicemente sorretto per utilizzare il viva voce, per cercare un numero in rubrica o inviare un messaggio.
La multa per guida col cellulare
Le recenti modifiche al Codice della Strada, entrate in vigore il 14 dicembre 2024, hanno introdotto sanzioni più severe per l’uso del cellulare durante la guida, attualmente se si viene sorpresi ad utilizzare il cellulare mentre si guida si rischia:
■ Alla prima infrazione una multa da 250 a 1.000 euro, la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi e decurtazione di 5 punti dalla patente.
■ In caso di recidiva entro due anni una multa da 350 a 1.400 euro, sospensione della patente da 1 a 3 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente.
Inoltre, è stata introdotta la “sospensione breve” della patente, applicata direttamente dagli agenti senza l’intervento della Prefettura. In questo caso la durata della sospensione varia in base al numero di punti disponibili sulla patente al momento dell’infrazione.
Nello specifico, per chi viene sorpreso a utilizzare il cellulare alla guida:
■ La sospensione sarà di 7 giorni se il conducente possiede un punteggio compreso tra 10 e 19 punti;
■ Sarà invece di 15 giorni se il punteggio residuo è inferiore a 10 punti.
Mancata contestazione immediata della violazione
Per il nostro ordinamento, fuori dai casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore quando è possibile. Le violazioni che possono essere escluse dalla contestazione immediata includono specifiche situazioni di emergenza, dove l’accertatore non ha potuto avvicinarsi al trasgressore per motivi logistici o di sicurezza.
Negli altri casi, il verbale deve contenere un’indicazione precisa dei motivi per cui la contestazione immediata non è avvenuta. Qualora ciò non avvenga, il verbale stesso può essere impugnato. La genericità delle motivazioni riportate può dare origine a legittimi dubbi sulla reale percezione della violazione da parte dell’accertatore.
In effetti, diversi precedenti giurisprudenziali sono stati emessi in relazione a casi in cui l’accertamento si è rivelato incerto, soprattutto in situazioni dinamiche e rapide come l’uso del cellulare alla guida.
In situazioni di questo tipo sorgono alcuni dubbi sulla reale possibilità per l’accertatore di percepire con certezza l’uso del telefonino da parte dell’automobilista (se il verbalizzante è distante o impegnato in altri compiti come può essere sicuro che l’autista stia utilizzando il vivavoce o un auricolare) o sull’eventuale errore di annotazione della targa posto che stava effettuando un’altra attività.
Quindi la multa per uso del cellulare alla guida può essere contestata per vizio di percezione senza la necessità di proporre querela di falso, quando vi sono dubbi sulla sicura percezione dell’uso del telefono.
Divieto d’uso del cellulare durante la sosta al semaforo rosso
Come già accennato, l’art. 173, comma 2, del Codice della Strada, stabilisce il divieto per il conducente di far uso di apparecchi radiotelefonici e dispositivi analoghi durante la marcia. Tuttavia, si pone la questione di cosa si intenda esattamente per “marcia”.
La marcia non coincide esclusivamente con il movimento del veicolo; infatti, l’art. 157, comma 1, definisce “arresto” come l’interruzione della marcia dovuta a esigenze di circolazione, una fase che richiede un’elevata attenzione da parte del conducente per prevenire pericoli.
La Cassazione ha precisato che anche in fase di arresto rimane il divieto di utilizzo di dispositivi radiotelefonici (sul punto Cassazione sent. n. 23331 del 23 ottobre 2020). Pertanto, secondo questa interpretazione, non è lecito utilizzare il cellulare nemmeno quando si è fermi a un semaforo rosso.
Tuttavia, esiste un orientamento minoritario che sostiene che l’arresto non sia considerato parte della marcia, quindi un verbale per uso del cellulare emesso durante questa fase sarebbe da annullare.
Multa per uso del cellulare alla guida e stato di necessità
L’applicabilità dello stato di necessità alle sanzioni è confermata dall’art. 4, primo comma, della legge 689 del 1981, il quale stabilisce che non si risponde delle violazioni amministrative se si compie un atto nell’adempimento di un dovere o in stato di necessità.
Tuttavia, con riferimento alla multa per uso del cellulare alla guida, l’annullamento del verbale per stato di necessità è generalmente escluso nel caso di chiamate in entrata (quindi di chiamate ricevute), poiché il conducente non può anticipare il contenuto della telefonata.
Tuttavia esistono alcuni precedenti di accoglimento anche per situazioni di questo tipo:
Ad esempio il giudice di pace di Perugia ha riconosciuto lo stato di necessità per una donna che aveva risposto ad una telefona urgente proveniente dalla casa di riposo in cui era ricoverata la nonna, le cui condizioni di salute erano rapidamente peggiorate (circostanza confermata con il deposito in giudizio che ha documentato l’avvenuto decesso dell’anziana subito dopo).
Il riconoscimento dello stato di necessità è più probabile per chiamate effettuate, ma in tali casi è necessario provare l’impossibilità (e non la semplice difficoltà o scomodità) di ricorrere a mezzi leciti alternativi per provvedere all’opera di soccorso, quale il fermarsi a lato della strada per i pochi minuti necessari alla comunicazione (Cassazione, sentenza n. 112 del 10 maggio 2010).
In conclusione
In questo articolo abbiamo approfondito le norme applicabili in materia di multe per uso del cellulare alla guida, in particolare abbiamo chiarito che:
■ L’art. 173 vieta qualunque utilizzo del cellulare alla guida, non solo telefonate, ma anche l’invio di sms, l’uso di WhatsApp (Telegram, Instagram, Facebook e simili) e l’uso di navigatori per orientarsi alla guida
■ L’uso del cellulare è vietato quanto il veicolo è in “marcia” questo significa che l’uso del cellulare è vietato non solo quando l’auto è in movimento, ma anche quando è in sosta momentanea (ad esempio al semaforo rosso)
■ Se l’infrazione non viene contestata immediatamente nel verbale devono essere indicati in modo chiaro i motivi che hanno impedito l’alt del veicolo
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Le Forze dell’ordine possono beccarmi se, dietro di me, sono ad una distanza uguale o superiore ai 50 mt? (con nessun veicolo tra me e loro)
Caro Edoardo,
In linea teorica si, ma nell’eventuale verbale dovrà essere indicato il motivo della mancata contestazione immediata.
Grazie mille per la risposta.
Un’altra cosa, vale anche se la pattuglia ha le luci spente?
Caro Edoardo,
Si
Multato art 173 cds per uso del cellulare con contestazione immediata. Contestato, dal sottoscritto, sul verbale che lo stavo raccogliendo a seguito caduta accidentale all’interno della vettura.
Ciò può essere considerato “uso del cellulare” o può rientrare in una casistica di errata percezione degli avvenimenti da parte dell’agente
Caro Biagio,
Il problema con questo tipo di violazione è che non riguarda il solo uso del telefono per effettuare chiamate, ma sanziona il “temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante” per utilizzare tali dispositivi.
L’art. 173, comma 2, del Codice della Strada specifica che: “E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici (smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante)”
Sto guidando soffro di psoriasi quindi prurito infernale in tutto il corpo specialmente la testa e orecchio quindi mi sto grattando la testa i vigili dal lato opposto della strada percepiscono in modo errato che sto usando il telefonino quindi prendono il numero di targa e fanno il verbale 5 punti dalla patente ma dico io se mi viene un prurito ed ho un certificato medico che dice che soffro di psoriasi con forte prurito perché devo pagare una contravvenzione senza colpa solo per uno sbaglio visivo dell’agente ?
Caro Nicola,
Potrebbe essere un motivo di ricorso, in passato abbiamo già affrontato un caso simile (chiaramente è necessario avere a disposizione tutta la documentazione medica).
Quello che non ho capito… ma se il navigatore è attaccato ad un supporto.. questo è considerato illegale? Tutti quelli che hanno un navigatore in macchina fisso o mobile come i vecchi tomtom o garming, anche questi vengono considerati oggetto di contestazione?
Caro Andrea,
L’uso del navigatore non è vietato, ma ovviamente non deve digitare sulla strumentazione durante la marcia.