Secondo l’articolo 173 del Codice della Strada è vietato al conducente:

È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia.

Lo stesso articolo precisa poi che:

È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani). 

Quindi è vietato qualsiasi utilizzo del cellulare alla guida, non solo telefonate, ma anche l’invio di sms, l’uso di WhatsApp e l’uso di navigatori per orientarsi alla guida.

Proprio perché la norma vieta qualsiasi uso il telefono non può essere utilizzato nemmeno per rifiutare una chiamata, come confermato dal Tribunale di Bari, con la sentenza del 21 febbraio 2017 n. 985 secondo la quale non vi sarebbe alcun dato normativo “che autorizzi (…) a ritenere sanzionabile il solo uso del telefono cellulare ai fini di conversazione”.

E’ anche vietata la guida con una sola mano, mentre l’altra è impegnata a tenere il cellulare. Tale condotta costituisce per il Codice della Strada un pericolo, visto che entrambe le mani devono rimanere libere per le operazioni che la guida comporta (Sul punto Tribunale di Arezzo, sentenza n. 106 dell’ 8 febbraio 2021).

Quindi la multa per uso del cellulare alla guida può essere elevata quando il dispositivo è nelle mani del conducente, anche se questo viene semplicemente sorretto per utilizzare il viva voce, per cercare un numero in rubrica o inviare un messaggio, infatti la norma richiamata consente l’uso di dispositivi di comunicazione solo quando non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Mancata contestazione immediata e vizio di percezione dell’agente accertatore

Per il nostro ordinamento fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore.

Negli altri casi il verbale deve contenere l’esatta indicazione dei motivi che non hanno consentito la contestazione immediata della violazione, diversamente il verbale può essere contestato.

La genericità delle motivazioni indicate per la mancata contestazione immediata delle violazioni può far sorgere legittimi dubbi sulla effettiva percezione della violazione da parte dell’accertatore.

Facciamo alcuni esempi (di motivazioni riportate nei verbali per giustificare la mancata contestazione immediata):

Impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché già distante dal posto di accertamento

Oppure:

Impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolamentazione della circolazione

Appare evidente che in situazioni di questo tipo sorgono alcuni dubbi sulla reale possibilità per l’accertatore di percepire con certezza l’uso del telefonino da parte dell’automobilista (se il verbalizzante è distante o impegnato in altri compiti come può essere sicuro che l’autista stia utilizzando il vivavoce o un auricolare) o sull’eventuale errore di annotazione della targa posto che stava effettuando un’altra attività.

La giurisprudenza è più volte intervenuta sulla questione soprattutto con riferimento a verbali elevati in relazione ad accadimenti tanto repentini o dinamici (come ad esempio guidare con il telefono in mano) nei quali percezione della realtà posta a fondamento dell’accertamento effettuato è  frutto di una presunzione o distorta.

In conclusione la multa per uso del cellulare alla guida può essere contestata per vizio di percezione senza la necessità di proporre querela di falso, quando vi sono dubbi sulla sicura percezione dell’uso del telefono poiché nel verbale si fa riferimento a fatti che per la loro modalità di accadimento repentino posso dare “luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di appezzamento” dell’accertatore (sul punto: Cassazione, sent. n. 3522 del 10 aprile 1999; Tribunale di Lecce, sent. n. 2014 del 22 maggio 2014; Tribunale di Roma, sent. n. 2646 del 7 gennaio 2015; Tribunale Benevento, Sent. n. 169 del 30 gennaio 2019; Giudice di Pace di Bergamo, Sent. n.40 del 14 gennaio 2020).

Uso del cellulare durante la sosta al semaforo rosso

Come già detto, l’art. 173, comma 2, del Codice della Strada, prevede il divieto per il “conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi

Ma cosa si intende con il concetto di marcia?

La marcia non coincide esclusivamente con il movimento del veicolo, infatti lo stesso codice della strada (all’art. 157, comma 1) stabilisce che per “arresto” si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione.

Secondo la Cassazione arresto è una fase statica della circolazione stradale strettamente connessa con la marcia che richiede pertanto un elevato livello di attenzione da parte del conducente al fine di prevenire pericoli, dunque anche in questa fase “permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici(Sul punto Cassazione sent. n. 23331 del 23 ottobre 2020).

Pare opportuno segnalare un orientamento minoritario secondo il quale l’arresto non costituisce un’ipotesi di marcia del veicolo che è l’unica condizione per la quale è prevista la sanzione per l’infrazione che stiamo esaminando.

Di conseguenza il verbale per l’uso del cellulare emesso in presenza di sospensione o interruzione della marcia sarebbe illegittimo e da annullare.

Uso del cellulare alla guida per stato di necessità

L’applicabilità dello stato di necessita alle multe è confermata dall’articolo 4, primo comma, della legge 689 del 1981, per il quale:

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa

Con riferimento alla multa per guida al cellulare l’annullamento del verbale per stato di necessità è stato escluso per chiamate in entrata (ovvero a quelle ricevute), perchè in questi casi l’automobilista “non può conoscere il contenuto della telefonata prima di rispondere alla chiamata”.

Tuttavia esistono alcuni precedenti di accoglimento anche per situazioni di questo tipo , ad esempio il giudice di pace di Perugia nella sentenza n. 507/14 ha riconosciuto lo stato di necessità per una donna che aveva risposto ad una telefona urgente proveniente dalla casa di riposo in cui era ricoverata la nonna, le cui condizioni di salute erano rapidamente peggiorate (circostanza  confermata con il deposito in giudizio che ha documentato l’avvenuto decesso dell’anziana subito dopo).

Mentre lo stato di necessità viene riconosciuto con maggiore per le chiamate effettuate, in questo caso è necessario dimostrare l’impossibilità (e non la semplice difficoltà o scomodità) di ricorrere a mezzi leciti alternativi per provvedere all’opera di soccorso, quale il fermarsi a lato della strada per i pochi minuti necessari alla comunicazione (Cassazione, sent. n. 112 del 10 maggio 2010).

In conclusione

In questo articolo abbiamo approfondito le norme applicabili in materia di multe per guida al cellulare, in particolare abbiamo chiarito che:

■ L’art. 173 vieta qualunque utilizzo del cellulare alla guida, non solo telefonate, ma anche l’invio di sms, l’uso di WhatsApp (Telegram, Instagram, Facebook e simili) e l’uso di navigatori per orientarsi alla guida

■ L’uso del cellulare è vietato quanto il veicolo è in “marcia” questo significa che l’uso del cellulare è vietato non solo quando l’auto è in movimento, ma anche quando è in sosta momentanea (ad esempio al semaforo rosso)

■ Se l’infrazione non viene contestata immediatamente nel verbale devono essere indicati in modo chiaro i motivi che hanno impedito l’alt del veicolo

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