In questo articolo analizziamo quali sono i motivi che consentono di presentare ricorso contro la multa per accesso alla ztl accertata attraverso dispositivi elettronici.

Segnaletica troppo vicina al varco di accesso alla ZTL o confusa

L’art. 79 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada prevede che “per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità.

Lo stesso articolo precisa che tale spazio deve consentire al conducente di “percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e attuare il comportamento richiesto”

Quindi la segnaletica relativa alla presenza di un varco di accesso alla ZTL deve essere posta ad una distanza tale da consentire agli automobilisti di percepirla in modo chiaro e con anticipo.

L’ eccessiva vicinanza del segnale di avvertimento alla telecamera di rilevamento, rende impossibile al conducente – nell’ipotesi in cui riesca a rilevare la presenza del relativo divieto – il compimento di qualunque manovra per retrocedere e/o arrestare il proprio transito (come confermato dal Giudice di Pace di Cosenza con la sentenza 1574 del 8 agosto 2019).

Inoltre l’eventuale improvvisa individuazione del varco potrebbe portare il conducente a compiere manovre improvvise per evitare di essere multato, arrecando un pericolo agli altri utenti della strada.

Tale conclusione è stata condivisa anche dal Giudice di Pace di Brindisi il quale con la sentenza numero 2013 del 5 dicembre 2018 ha annullato 84 verbali per accesso alla ZTL contestati ad un unico automobilista poiché i cartelli di avviso erano posizioni ad una distanza inferiore a quella minima di 80 metri dal varco di accesso alla zona a traffico limitato (nello stesso senso si è espresso anche il Giudice di Pace di Olbia con la sentenza n. 372 del 31 ottobre 2019)

Va anche precisato che lo spazio di 80 metri tra il cartello ed il dispositivo di rilevamento deve essere sgombro da ostacoli, cioè senza elementi che possano disturbare la visibilità del guidatore, come ad esempio lampioni, alberi o cartelli pubblicitari (come confermato anche dal Giudice di Pace di Macerata con la sentenza 823 del 2019).

Pertanto se la segnaletica è troppo vicina al varco di accesso o non è chiaramente visibile il verbale per accesso alla ztl può essere contestato.

Cartelli che segnalano la ztl troppo piccoli e privi delle caratteristiche richieste dalla legge

Il Codice della Strada individua le caratteristiche che i segnali devono possedere per essere considerati regolari, tra i quali: le dimensioni dei cartelli, l’altezza a cui devono essere posizionati e la rifrangenza alla luce (per garantirne la visibilità notturna).

Quando il segnale non possiede tali caratteristiche non è idoneo ad assolvere la funzione che gli è stata assegnata e di conseguenza l’automobilista non è in grado di osservare la norma espressa dal segnale, per tale motivo non può essere considerato responsabile per le violazioni commesse.

Proprio per l’assenza di tali requisiti il Giudice di Pace di Cosenza con la sentenza 2013 del 2018 ha annullato molti verbali per accesso non autorizzato alla ZTL.

Nel caso affrontato il giudice ha annullato i verbali perché i segnali non avevano le dimensioni richieste, nello specifico misuravano “55×55” cm, anziché “75×125” e “75×75″ cm, risultando in tal modo non facilmente visibili, in particolare nelle strade poco illuminate quali quelle in esame antistanti il centro storico”.

Ma non solo, nel caso affrontato dal Giudice, i cartelli sono risultati anche “diversamente rifrangenti” in violazione dell’art. 79 Regolamento d’attuazione del C.d.S., per il quale “sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro”.

Secondo la Giurisprudenza la segnaletica deve essere sempre idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e la violazione di uno solo di questi parametri può determinare l’illegittimità della multa per accesso non autorizzato alla ZTL.

Nulla la multa per accesso alla ZTL se il pannello luminoso non funziona

E’ possibile contestare la multa per accesso non autorizzato alla ZTL quando il display è spento o riporta un messaggio generico (come ad esempio una serie di asterischi “***”).

Tale conclusione è stata confermata dal Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 21746/2020, con la quale ha disposto l’annullamento di una multa per accesso alla ZTL l’automobilista veniva indotto in errore dall’indicazione ambigua fornita dal pannello elettronico.

Tuttavia per ottenere l’annullamento del verbale per un difetto di funzionamento del pannello luminoso è necessaria l’assenza della segnaletica verticale di avvertimento (ovvero dei cartelli che segnalano la ZTL), poiché solo in questo caso l’automobilista non poteva essere a conoscenza del divieto (quanto alla segnaletica se presente questa deve comunque rispettare i requisiti in tema di distanza e caratteristiche che abbiamo analizzato nei punti precedenti)

La multa per accesso alla ZTL è illegittima se le foto non indicano il tempo, il luogo e il veicolo

La foto scattata dal varco deve essere valutata con molta attenzione, infatti in molti casi analizzando la foto scattata dal varco ZTL è possibile trovare dei motivi che consentono di annullare la multa.

In particolare la visione dell’immagine relativa alla violazione potrebbe evidenziare un errore nella rilevazione della targa da parte dell’agente, oppure un veicolo che circola con targa clonata o contraffatta (questi sono alcuni casi nei quali è stato possibile ottenere l’annullamento della multa utilizzando l’immagine dell’infrazione).

L’importanza del fotogramma è stata sottolineata da diverse sentenze ed in particolare dalla sentenza n. 11633 del 19 dicembre 2017 del Giudice di Pace di Milano, nella quale il Giudice ha chiarito quali elementi devono essere presenti nell’immagine scattata dall’apparato ZTL, nello specifico il giudice ha precisato che le immagini relative alle infrazioni devono:

Rilevare i dati riguardanti il tempo, il luogo e l’identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle ZTL

Nel caso affrontato nella sentenza, il Giudice ha accolto il ricorso contro la multa poiché dalle immagini scattate dal varco ZTL risultava impossibile sia l’identificazione del luogo che quella del veicolo, risultando visibile solo una targa su sfondo nero.

Pertanto quando viene contestato un verbale per accesso alla ZTL è di fondamentale importanza visionare la foto al fine di valutare la regolarità della rilevazione dell’infrazione, ma anche per accertare l’effettiva presenza della foto, poiché la sua eventuale assenza costituisce motivo per ottenere l’annullamento della multa.

Più infrazioni non sempre comportano più multe per accesso alla ZTL

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di più violazioni in un breve lasso di tempo, avvenute nel medesimo tratto stradale “essendo la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, va applicata una sola sanzione”.

Pertanto secondo la Cassazione si deve applicare una sola sanzione quando le violazioni sono commesse nello stesso tratto stradale ed in un brevissimo lasso temporale (di pochi secondi o qualche minuto), poiché è possibile considerare la condotta unica (senza applicare neanche il cosiddetto cumulo formale che prevede l’aumento della sanzione fino al triplo).

 

Tale interpretazione è stata accolta ed applicata dal Giudice di Pace di Milano il quale su nostro ricorso ha annullato tre dei 4 verbali emessi nei confronti di un nostro cliente che aveva commesso la stessa infrazione nel giro di pochi minuti (vedi foto).

Annullamento multa ZTL

Multa ZTL per permesso scaduto: quando è possibile presentare ricorso

In diverse occasioni è stato disposto l’annullamento dei verbali fatta eccezione per il primo anche quando il comune – che in passato aveva sempre comunicato ai titolari di permesso l’approssimarsi della scadenza – non ha informato il cittadino dell’imminente scadenza del permesso per l’accesso alla ZTL.

In tali casi, secondo diverse sentenze, va pagata solo la prima multa per l’accesso illegittimo poiché il trasgressore non avrebbe reiterato la condotta se fosse stato informato tempestivamente della scadenza del permesso (sul punto Trib. Reggio Emilia sent. n. 1330 del 14 ottobre 2014; Giudice di Pace di Prato sentenza n. 290 del 28 aprile 2016; Tribunale di Pisa, sentenza n. 854 del 6 luglio 2016; Giudice di Pace di Pesaro sentenza n. 1 del 14 febbraio 2017; Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 7972 del 25 settembre 2017 e Giudice di Pace di Brindisi, sentenza n. 876 del 25 agosto 2020).

Multa per divieto di sosta nella ZTL

Come confermato dalla Cassazione, il parcheggio di qualsiasi veicolo, anche moto e ciclomotori, in zona a traffico limitato (ZTL) quando il varco è attivo, fa presumere l’ingresso in tale area in orario vietato, pertanto il trasgressore se sprovvisto di apposita autorizzazione può essere multato.

Questo significa che se il cittadino è entrato nella ZTL quando il varco era spento ed ha lasciato il veicolo in sosta, potrà comunque essere multato in caso di controllo da parte degli agenti durante l’orario di attivazione della Zona a Traffico Limitato.

Potrà essere multato anche in caso di uscita dalla ZTL durante l’orario di attivazione – se il varco è abilitato a tale funzione – anche se l’ingresso è avvenuto quanto la ZTL era spenta.

In conclusione: quando è possibile fare ricorso contro la multa per accesso non autorizzato alla ZTL

In questo articolo abbiamo analizzato alcuni dei motivi di ricorso contro la multa per accesso alla ZTl, tra i quali:

■ Segnaletica poco visibile, confusa o troppo vicina al varco di accesso alla ZTL

■ Fotogramma poco chiaro, nel quale non è possibile individuare i tre elementi fondamentali dello stesso, ovvero tempo, luogo e veicolo

■ Nel caso in cui il varco sia spento o mal funzionante (ad esempio se riporta solo una serie di asterischi)

■ Quando a seguito  di attenta analisi del fotogramma emerge che l’infrazione è stata commessa con un veicolo dotato di targa clonata o contraffatta

■ Se le infrazioni sono state commesse in un breve lasso di tempo e nello stesso tratto stradale è possibile ottenere l’applicazione di una sola sanzione e l’annullamento delle altre per la medesima infrazione

■ Se le infrazioni sono state commessa dal conducente che ha dimenticato di rinnovare il permesso per accedere alla zona ZTL e l’imminente scadenza non è stata preventivamente comunicata dall’amministrazione saranno annullabili le contravvenzioni successive alla prima infrazione e precedenti alla notifica di detto primo verbale

■ Quando la violazione della ZTL è commessa da disabili muniti di regolare contrassegno, infatti tali soggetti possono transitare in tutte le zone a traffico limitato del territorio nazionale

■ In caso di notifica del verbale oltre il termine di 90 giorni dalla data dell’infrazione

Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che la multa per accesso alla ZTL presenta uno dei vizi elencati è possibile contestare il verbale.

Tuttavia in questo articolo abbiamo individuato solo alcuni motivi per contestare la multa per accesso alla ZTL, quindi si tratta di un elenco che non comprende tutti i motivi che consentono di ottenere l’annullamento della multa per accesso alla zona a traffico limitato.

Pertanto se il verbale presenta dei vizi che non rientrano nell’elenco non è escluso che questo possa essere comunque contestato.

Il consiglio, in questo caso, è quello di far osservare il verbale ad occhi esperti che visionano ogni giorno decine di verbali alla ricerca di motivi di contestazione, clicca sul tasto “Si, voglio la consulenza” e fai analizzare il verbale da uno dei nostri specialisti.