INDICE
- 1 Secondo la Cassazione tutti gli autovelox devono essere sottoposti a taratura
- 2 Ogni quanto tempo va tarato l’autovelox per essere valida la multa?
- 3 Quali organi possono effettuare la taratura degli autovelox
- 4 La taratura periodica è prevista anche per i tutor
- 5 L’obbligo di verifica della funzionalità dell’autovelox
- 6 Come deve essere provata la verifica di funzionalità dell’autovelox
- 7 Se non viene fornita prova della taratura o della verifica di funzionalità il verbale deve essere annullato
- 8 In conclusione
Secondo la Cassazione tutti gli autovelox devono essere sottoposti a taratura
La Corte di Cassazione ha ribadito più volte (tra le tante con le pronunce n. 14543/2016 e 33164/2019) che per effetto della sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale deve ritenersi valido il principio secondo cui:
Tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.
In pratica le amministrazioni sono obbligate ad effettuare la taratura di tutti gli autovelox, altrimenti non possono utilizzarli o, se lo fanno, le multe per eccesso di velocità sono nulle a causa della mancata o irregolare taratura dell’autovelox.
Ogni quanto tempo va tarato l’autovelox per essere valida la multa?
Chiarito che i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere tarati, va precisato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto n. 282 del 13 giugno 2017) ha specificato che le verifiche di funzionalità e taratura devono essere effettuate con cadenza almeno annuale.
Ciò significa che se un autovelox non viene tarato da più di dodici mesi, è possibile contestare la multa.
Quali organi possono effettuare la taratura degli autovelox
Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017 ha previsto che le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti UNI CEI EN ISOIEC 17025:25 come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell’art. 4 L. n. 99 del 2009), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
Pertanto come confermato dalla Cassazione, con la sentenza 1608 del 26 gennaio 2021, non solo il dispositivo di rilevazione della velocità (autovelox, telelaser o tutor) deve essere tarato, ma tale verifica deve essere effettuata presso un centro accreditato, in caso contrario il verbale per eccesso di velocità può essere annullato, poiché effettuato con un dispositivo non affidabile.
La taratura periodica è prevista anche per i tutor
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità” (sentenza n. 9645 dell’ 11 maggio 2016).
La stessa Corte con l’ordinanza n. 24757 del 3 ottobre 2019 ha precisato che poiché il “tutor” rientra tra i dispositivi impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, quindi anche tale dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di taratura e funzionalità.
L’obbligo di verifica della funzionalità dell’autovelox
Il Decreto ministeriale n.282 del 13 giugno 2017 ha introdotto una novità assoluta in materia di verifica di funzionalità degli apparecchi autovelox.
Tutte le volte che gli accertatori ricevono in uso uno strumento (nuovo o appena sottoposto alla taratura annuale), è obbligatorio verificarne la funzionalità con una precisa procedura.
Come precisato dalla circolare n. 300/A/6045/17/144/520/3, emanata il 7 agosto 2017 dal dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, diversamente dalle verifiche di taratura le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, sono finalizzate a valutare la capacità dell’autovelox di fornire indicazioni attendibili e devono essere effettuate dall’organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica di taratura.
Si tratta di attività ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione previste dal manuale d’uso, che consistono in una verifica dell’integrità del dispositivo o del sistema e dei relativi sigilli apposti, nonché della loro capacità di attribuire correttamente le misure effettuate ai veicoli rilevati.
Come deve essere provata la verifica di funzionalità dell’autovelox
Nei verbali per eccesso di velocità in relazione alla verifica di funzionalità della strumentazione elettronica utilizzata, viene riportata dichiarazione di questo tipo:
la perfetta funzionalità è stata verificata dagli agenti incaricati
Dichiarazione che non offre alcuna garanzia dell’esecuzione di tali operazioni da parte degli agenti incaricati della rilevazione.
Il richiamato decreto 282 del 13 giugno 2017 pone in capo all’operatore che esegue le verifiche di funzionalità sia iniziali che periodiche l’obbligo di redigere un verbale nel quale devono essere indicate le operazioni effettuare e l’esito delle stesse.
Inoltre, in materia di prova della verifica di funzionalità dell’autovelox, la Circolare del 7 agosto 2017 (n. 300/A/6045/17/144/520/3), prevede che tale verbale sottoscritto dall’operatore deve essere conservato presso l’ufficio dell’organo utilizzatore del dispositivo.
La circolare precisa che in considerazione del fatto che le verifiche di funzionalità sono eseguite sempre successivamente a quelle di taratura, è opportuno che l’operatore che effettua le operazioni di verifica inserisca nel relativo verbale anche il riferimento all’ultimo certificato di taratura conseguito, indicandone il numero, la data di esecuzione ed il laboratorio che l’ha svolta.
I verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno quindi contenere l’indicazione dell’esistenza dell’approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità.
Quanto detto è stato confermato dal Giudice di Pace di Savona, nella sentenza 333/2019, nella quale ha ribadito che prova della taratura e della verifica del corretto funzionamento può essere fornita solo mediante specifiche certificazioni e che la presenza della frase di rito secondo cui “la perfetta funzionalità è stata verificata dagli agenti incaricati” non è sufficiente a provare la taratura e la verifica di funzionalità dell’autovelox.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 11776 del 18 giugno 2020 ha confermato questa interpretazione precisando che la dicitura secondo la quale l’apparecchiatura usata era “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità e della taratura che sono state individuate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015.
Se non viene fornita prova della taratura o della verifica di funzionalità il verbale deve essere annullato
Va rilevato che la giurisprudenza ha più volte affermato che la mancata prova dell’esistenza del certificato di taratura determina la nullità del verbale per eccesso di velocità.
Questo conclusione è stata ribadita anche dal Giudice di Pace di Pavia con la sentenza 68/2018, con la quale ha disposto l’annullamento di un verbale emesso con autovelox proprio per la carenza di prove circa la taratura e la verifica di funzionalità del dispositivo utilizzato
Secondo il Giudice la mancata produzione in giudizio del certificato di taratura dell’apparecchio usato e di documenti attestanti la sottoposizione del dispositivo alla verifica di funzionalità rende l’accertamento dell’infrazione viziato “con la conseguenza che deve essere annullato il provvedimento impugnato”.
Questa conclusione è stata confermata dal Giudice di Pace di Savona con la sentenza 258 del 3 maggio 2019, nella quale il Giudice ha chiarito non avendo l’amministrazione depositato la documentazione relativa alla taratura questa “ha omesso di dimostrare la circostanza/presupposto unico fondante (ovvero l’esatta funzionalità della strumentazione attraverso la quale si è pervenuto all’accertamento della velocità contestata) dell’irrogata infrazione, pertanto il ricorso va accolto e la sanzione annullata (lo stesso GdP di Savona ha ribadito questo orientamento con la successiva sentenza n. 86 del 14 febbraio 2020).
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul sul tema, e con le ordinanze n. 32909 del 19 dicembre 2018, n. 24757 del 3 ottobre 2019 e n. 33169 del 16 dicembre 2019, ha precisato che:
In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura
Pertanto in caso di ricorso contro la multa per eccesso di velocità, se viene contestata l’affidabilità del dispositivo utilizzato (autovelox, tutor o telelaser), il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura da parte dell’organo che lo gestisce, anche se nel verbale l’accertatore attesta l’adeguatezza del rilevatore.
Anche diverse Prefetture iniziano ad allinearsi con quest’ orientamento espresso più volte dalla giurisprudenza ed annullano i verbali per assenza o irregolarità della taratura e della verifica di funzionalità.
Ad esempio la prefettura di Viterbo su nostro ricorso ha annullato due verbali per eccesso di velocità per la mancata sottoposizione dell’autovelox utilizzato per la rilevazione alla verifica di funzionalità (vedi foto con il provvedimento del Prefetto del 25 gennaio 2021).
Ma vi è di più, come affermato dalla Cassazione (da ultimo con l’Ordinanza n. 11869 del 18 giugno 2020) spetta alla pubblica amministrazione l’onere di provare che l’apparecchiatura è stata preventivamente sottoposta all’omologazione ed alla verifica di funzionamento.
Inoltre la stessa Corte ha precisato che per adempiere a questo onere non è sufficiente depositare in giudizio la documentazione attestante la corretta istallazione ed il funzionamento dell’autovelox, ma è necessario provare l’effettuazione delle verifiche dirette ad assicurare la funzionalità e la taratura del dispositivo (questa interpretazione è stata confermata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 4652 del 16 marzo 2021).
In conclusione
Le amministrazioni hanno il dovere di sottoporre a verifiche puntuali e costanti tutti gli autovelox, altrimenti non possono utilizzarli o, se lo fanno, le multe per eccesso di velocità sono nulle.
Inoltre non è sufficiente affermare nel verbale che il dispositivo è regolarmente tarato o sottoposto a verifica di funzionalità, infatti in caso di ricorso l’amministrazione dovrà fornire prova dell’esistenza del certificato di taratura e verifica di funzionalità.
L’assenza di tale prova determina la nullità del verbale per eccesso di velocità.
Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che la multa è stata accertata con un autovelox senza taratura o verifica di funzionalità non esitare a presentare ricorso al prefetto o – in via alternativa – al giudice di pace.
Tuttavia anche se il verbale non presenta dei vizi relativi alla taratura e verifica di funzionalità dell’autovelox, questo – come la maggioranza dei verbali per eccesso di velocità – potrebbe presentare altri elementi sui quali fondare il ricorso.
Pertanto se vuoi far osservare il verbale ad occhi esperti che visionano ogni giorno decine di verbali clicca sul tasto “Si, voglio la consulenza” che trovi qui sotto e fai analizzare il verbale da uno dei nostri specialisti.
buona sera , ho ricevuto un verbale rilevato con autovelox, sul verbale non vi è riportata la data di effettiva taratura periodica annuale, viene riportata la seguente dicitura Mod……debitamente omologato ed approvato dal M.I.T. con decreto…… Previa certificazione di conformità e di corretta installazione è sottoposto a taratura con periodicità annuale, i cui dati sono consultabili presso il Comando in intestazione, centro di taratura accreditato presso …..
Inoltre non viene indicato sul verbale il decreto prefettizio relativo all’autorizzazione all’installazione della macchinetta.
Per quanto indicato ci sarebbero i presupposti per l’annullamento del verbale?
Caro Antonio,
In generale posso essere elementi sui quali fondare un ricorso, ma senza analizzare la documentazione non è possibile esprimere un parere sul caso specifico.
Buonasera,
ho ricevuto una multa per eccesso di velocità contro la quale vorrei ricorrere in quanto trovo le seguenti incongruenze:
1- La strada dove è posizionato l’autovelox è una strada provinciale a doppio senso. Il senso di marcia dove sono gli autovelox è sottoposto a limte di 50 km/h, mentre l’altro senso a 70 km/h. E’ consentita questa condizione?
2- Nel verbale ricevuto la matricola dell’autovelox è differente da quella presente nel fotogramma da me successivamente richiesto
3- Nel verbale è omessa la data e il riferimento al certificato di taratura del dispositivo. E’ indicato genericamente “Approvazione ministeriale 103683 del 30/12/2010 dotata di regolare Certificato di Taratura rilasciato dal centro SIT autorizzato, utilizzata per la rilevazione da postazione fissa, di cui era stata preventivamente verificata la perfetta funzionalità ed il corretto posizionamento dei prescritti segnali …”
E’ possibile secondo voi procedere al ricorso.
Grazie mille.
Buona serata.
Daniele
Caro Daniele,
Sono elementi sui quali potrebbe essere possibile fondare una contestazione, ma senza analizzare la documentazione non è possibile esprimere un parere preciso sulla situazione.
Buongiorno,
Anche io ho ricevuto un verbale per eccesso di velocità.
In tale verbale si fa riferimento alla data di taratura, eseguita a maggio 2021 (quindi in corso di validità), ma non c’è alcun riferimento al certificato di taratura.
E’ mio diritto richiedere il certificato di taratura prima di avanzare ricorso?
Nel caso non volessero mostrare il certificato di taratura, come si deve procedere?
Grazie
Caro Michele,
Può chiedere copia della documentazione relativa alla taratura, poiché è un suo diritto (spesso è visionabile anche online sul portale dell’accertatore)
Salve,
ho ricevuto multa per eccesso di velocità avvenuto il giorno 01/08/2021.
Nel verbale è indicato che il controllo di taratura annuale è stato eseguito il 29/07/2020, ovvero oltre un anno prima.
Vi sono i termini per presentare ricorso?
Grazie,
Gabriele
Caro Gabriele,
Potrebbe essere un motivo di ricorso.
Salve, ho ricevuto una multa per eccesso di velocità e nel verbale non viene riportato alcun riferimento alla possibile data di taratura. Ho visto che esistono numerose sentenze a riguardo. Dalla vostra esperienza, per vincere il ricorso è sufficiente che ciò non sia indicato nel verbale o nel caso producessero il certificato di taratura in sede di giudizio perderei il ricorso ?
Grazie
Caro Salvatore,
Non esiste una risposta certa, poiché ancora non si è formato un orientamento dominante. Secondo alcuni Giudici il deposito in Giudizio della certificazione è sufficiente.
Tuttavia in diversi casi la mancata indicazione nel verbale degli estremi della certificazione ha portato all’annullamento per violazione del diritto di difesa dell’automobilista.
Salve ,
ho ricevuto un verbale per eccesso di velocità con rilevatore velocità tipo Multiradar C in presenza di agenti di polizia Municipale. Sul verbale tutto corretto . Ho solo un dubbio nella descrizione dello strumento utilizzato recita “Apparecchiatura approvata con omol. del Min. dei Trasporti ed Infrastrutture n. 1281 del 12.03.2009” . Non si fa riferimento ad un certificato di omologazione bensì solo ad un decreto di approvazione…Puo’ bastare questo per rendere il verbale valido o serve anche il certificato di omologazione? In assenza di un certificato di omologazione si puo’ ottenere l’ annullamento del verbale?
Caro Roberto,
Può essere un motivo di ricorso, sono molte le sentenze di accoglimento di ricorsi fondati su tale eccezione.
Le consiglio di leggere il nostra articolo: Le multe per eccesso di velocità accertate con autovelox non omologato possono essere annullate
Buongiorno, ho ricevuto svariate multe per eccesso di velocità di pochi chilometri entro il limite, nonostante sia sicura di non esser arrivata a quella velocità, in quanto dopo la prima multa sono molto attenta al contachilometri. Perciò ho il dubbio sulla taratura del’autivelox. Sul verbale è testualmente scritto:”strumento PASVC mart. 1610038534 utilizzato per la rilevazione (…) la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell’uso. Taratura effettuata il 23/09/2020 valida fino al 22/09/2021.”. Ho gli estremi per procedere a un ricorso? Se si come devo fare? Grazio in anticipo.
Cara Laura,
E’ impossibile fornire un parere sulla fattibilità del ricorso senza analizzare la documentazione
E a chi mi posso rivolgere per analizzare la documentazione?
PS. Mi scuso per gli errori di ortografia nel messaggio precedente.
Può richiedere una consulenza tramite il nostro sito: sulla pagina “consulenza“
Buonasera.
Ho ricevuto un verbale per eccesso di velocita’ rilevato via Autovelux fisso.
Il verbale non contiene alcuna indicazione dell’apparecchio usato e nessuna dicitura a riguardo della taratura e successiva verifica.
La fot tuttavia contiene tale dicitura:
NS Strumento: xxxxxxxx
Dato che il verbale non contiene l’indicazione dell’esistenza dell’approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità, e’ possibile effettuare il ricorso?
Grazie
Caro Massimo,
Senza analizzare la documentazione non è possibile esprimere un parere sulla fattibilità del ricorso.
Buongiorno,
ho appena ricevuto un verbale per eccesso di velocità rilevato da autovelox fisso.
L’infrazione è stata commessa in data 18/09/2020 e la taratura dell’apparecchiatura risale a oltre un anno prima, precisamente al 16/09/2019.
C’è speranza che un eventuale ricorso venga accolto considerando la scadenza del termine di 12 mesi tra una taratura e l’altra?
Se pago il verbale per evitare un aggravio dei costi, rinuncio alla possibilità di ricordo o posso procedere comunque in seguito?
Grazie per vostro riscontro
Caro Andrea,
Deve tenere conto del fatto che la validità dei certificati in scadenza entro il 31 luglio è stata prorogata per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Quindi formalmente i certificati sarebbero validi, ma ciò non esclude che si possa contestare la validità del rilevamento, posto che i produttori (per la maggioranza dei dispositivi) richiedono una verifica annuale per garantire l’affidabilità dei dispositivi in questione.
Salve ho ricevuto un verbale il giorno 21/08/20 leggendo ho notato che la taratura è stata fatta il 22/07/19 posso contestarla. Grazie
Caro Salvatore,
Deve fare riferimento alla data della violazione per verificare se la taratura
Ho ricevuto una multa (eccesso di velocità) da telelaser con violazione compiuta il 26/09/2020.
La taratura e la prova del dispositivo sono state effettuate rispettivamente il 12/02/2019 e il 28/03/2019, posso fare ricorso dato che la taratura va effettuata annualmente?
Caro Marco,
Potrebbero esserci gli elementi, ma senza visionare la documentazione è difficile esprimere un parere preciso.
Salve
Ho ricevuto un verbale che attesta che sono passato con il rosso rilevato dal sistema EnVESE EVO MDV 1605 Omologato n.4020 del 21-06-2017 .
So benissimo che é presente quel rilevatore e non rischio di passare neache con il giallo , potrebbe essere starato?
Caro Alessandro,
Per sapere se il dispositivo è stato sottoposto alle dovute verifiche è necessario accedere agli atti che lo riguardano (spesso disponibili online sul portale dell’accertatore)
Non ho capito una cosa: se l’autovelox è stato sottoposto o meno a corretta taratura lo troverò scritto nel verbale?
In caso contrario come può il cittadino avere questa informazione?
Caro Alessio,
Generalmente nel verbale vengono riportati gli estremi del certificato di taratura, in assenza è possibile chiederne visione all’organo che ha emesso il verbale
Salve. Ogni quanto deve essere tarato l’autovelox? Mi hanno notificato un verbale per eccesso di velocità il 5/12/2019 e l’autovelox è stato tarato ad agosto 2018.. posso contestarlo?
Caro Gianpiero,
La taratura, generalmente, deve essere annuale.
Percorro la via Vigevanese tutti i giorni (milano).A seguito di una multa per eccesso di velocita’(67k/h)o scoperto che improvvisamente funzionava un autovelox fisso.Dalla violazione alla ricezione del verbale sono trascoorsi 3 me si.Sono gia arrivato a 4 multe.Non nego che il cartello di controllo velocita’ci sia sempre stato ma soloda maggio e’ stato attivato senza nessun avvertimento.Non sono masochista messo ha conoscenza della nuova taratura mi sarei adeguato.E’ possibile che non si puo’opporsi a questa prepotenza? 140 euro e tre punti in meno sulla patente non sono un delinquente.52 anni che guido non ho mai messo in pericolo nessuno.I grandi capi della polizia municipale di Buccinasco hanno dato ordine di non essere disturbati.Povera Italia e poveri noi.
Caro Flavio,
Senza analizzare la documentazione non è possibile sapere se l’autovelox utilizzato è in regola dal punto di vista della taratura o se sono presenti altri elementi sui quali fondare un ricorso. Pertanto la invio a a chiedere una consulenza per avere un’analisi dettagliata.
Ho ricevuto un verbale per un eccesso di velocità rilevato da postazione fissa. Non è segnalato nessun certificato di taratura dell’apparecchio. Mentre invece mi è capitato 2 anni fa in altra località sempre da postazione fissa di ricevere verbale con dichiarato il certificato di taratura. E regolarmente ho pagato il verbale di 2 anni fa, mentre intendo fare ricorso per il primo verbale indicato proprio perché manca l’indicazione del controllo effettuato e il certificato di taratura.
Mi consigliate di procedere?
Caro Gianfranco,
L’assenza del certificato di taratura è un elemento che consente di presentare ricorso, tuttavia per le postazioni fisse l’obbligo di taratura è previsto da diverso tempo quindi tale certificato potrebbe essere presente anche se non indicato nel verbale.
Se vuole può inviarci il verbale per una valutazione, infatti oltre alle verifiche relative alla presenza o meno del certificato, se analizzato da occhi esperti il verbale potrebbe presentare anche altri elementi sui quali fondare un ricorso.
Può inviare il verbale usando la pagina Consulenza
Salve,
Ho letto alcuni articolo che parlano di una sospensione temporanea delle multe in attesa di novità, ci sono informazioni più precise?
Salve Massimiliano,
La notizia è confermata, ma cerchiamo di fare un po di chiarezza…
La Corte Costituzionale con la Sentenza richiamata 113/2015 ha ritenuto obbligatoria la taratura degli autovelox usati in presenza degli agenti, le cosiddette “postazioni mobili”.
Come abbiamo la quasi totalità di questi autovelox non è sottoposta a verifiche di funzionalità e taratura, con la conseguenza che tutti i verbali emessi sono nulli.
Per questo motivo il Ministero degli Interni ha emesso una Circolare (n. 300/A/4745/15/144/5/20/5) indirizzata alla Polizia Stradale con la quale allo scopo di consentire il rispetto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 113/2015 ha determinato la sospensione temporanea dell’attività di rilevamento per mezzo di autovelox, telelaser e Pro Vida fino a quando non saranno definite nuove procedure per la tarature.
Il Ministero però lascia liberi i Comuni di provvedere autonomamente, provvedendo a proprio rischio e pericolo, alle procedure di taratura.
Attenzione il provvedimento di sospensione è indirizzato solo alla Polizia Stradale e riguarda le rilevazioni effettuate attraverso i dispositivi sotto il controllo constante degli agenti, quindi non si estende alle postazioni fisse (cosiddette “automatizzate”) per le quali era già previsto l’obbligo di verifica della funzionalità e taratura.
Buongiorno,
Nel verbale è omessa la data e il riferimento al certificato di taratura del dispositivo. E’ indicato genericamente “Debitamente revisionato e tarato” senza nessuna menzione a decreti o date di eseguita taratura.
E’ possibile secondo voi procedere al ricorso.
Grazie mille.
Caro Patrizio,
Non è possibile esprimere un parere sulla fattibilità del ricorso senza analizzare la documentazione.
Salve, allora nel verbale di rigetto del Prefetto dice che sono stati acquisiti i dati della taratura, ma io non ho ancora nessuna copia di questa taratura ne ho la data di quando è stata fatta nonostante il rigetto. Posso fare ricorso al GdP menzionando queste due cose? non c’è da analizzare alcunché, non potevano indicare questo dato nel rigetto o allegare copia della certificazione?
Caro Patrizio,
La documentazione sarà presente nel fascicolo del procedimento, ma non sempre è possibile visionarla online. Tuttavia poteva essere richiesta direttamente all’accertatore prima della proposizione del ricorso.