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In questo articolo approfondiremo la questione relativa all’omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità ed in quali casi è possibile contestare la multa per eccesso di velocità per mancata omologazione dell’autovelox, Tutor o telelaser.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che l’assenza di omologazione dell’autovelox costituisce un vizio tale da comportare l’annullamento della multa. E oggi, con le recenti pronunce della Corte di Cassazione, questa linea interpretativa assume ancora più forza.
Omologazione vs. Approvazione
L’art. 142 del Codice della Strada al comma 6 prevede che:
Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media
Quindi le apparecchiature di rilevazione della velocità (autovelox, telelaser e tutor) per poter essere legittimamente utilizzate devono essere sottoposte alla procedura di omologazione prevista dall’art. 192 del Regolamento di attuazione del codice della Strada.
Ad oggi la quasi totalità dei dispositivi per la rilevazione della velocità (autovelox, tutor e telelaser) in circolazione sono prive di omologazione, molte di queste risultano semplicemente approvate sulla base di una Determina Dirigenziale la quale NON corrisponde ad un’omologazione dell’autovelox.
Tuttavia molto spesso le amministrazioni usano spesso “approvazione” e “omologazione” come sinonimi.
Già prima dell’intervento della Cassazione, molti Giudici di Pace avevano accolto ricorsi basati su questa distinzione.
Ad esempio, il Giudice di Pace di Vercelli (con la sentenza n. 129 del 19 aprile 2019) ha affermato che se manca la prova di omologazione il ricorso deve essere accolto.
Similmente, il Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 4551 del 23 marzo 2022, pronunciandosi su un nostro ricorso ha disposto l’annullamento di un verbale per eccesso di velocità poiché il dispositivo (nello specifico l’autovelox modello 105SE) non risultava omologato, ma solo approvato.
Anche il Giudice di Pace di Pescara con la sentenza n. 334 del 1aprile 2021 (emessa su nostro ricorso) ha evidenziato che l’avverbio “debitamente” nell’Art. 142 C.d.S implica che l’omologazione non ammette equivalenti.


L’intervento decisivo della Corte di Cassazione
Finalmente dopo diversi anni la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con l’Ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024.
La Cassazione ha ritenuto illegittima l’interpretazione fornita fino ad oggi da molte amministrazioni secondo la quale le due procedure si possono ritenere equivalenti come affermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 8176/2020 e successivamente con la circolare 995 del 23 gennaio 2025 (citate da molte amministrazioni per rispondere ai nostri ricorsi davanti ai Giudici di Pace).
Come precisato dalla Corte, una Circolare è un atto amministrativo che non può prevalere sul Codice della Strada, il quale è fonte di rango primario, trattandosi di una legge.
Secondo la Cassazione “omologazione” e “approvazione” sono due procedimenti diversi, con finalità e caratteristiche distinte. Solo l’omologazione consente l’uso delle rilevazioni per le multe.
Successivamente, la Cassazione ha confermato nuovamente la necessità dell’omologazione per gli autovelox in diverse pronunce (Tra le tante Cassazione Penale n. 10365 del 14 marzo 2025, Cass. Civile n. 12924 del 14 maggio 2025; e Cass. Civile n. 13996 del 26 maggio 2025).
Autovelox non omologato e querela di falso
Nel maggio 2025, la Sezione Civile della Cassazione ha emesso nello stesso giorno due ordinanze apparentemente simili, ma con conseguenze molto diverse: la n. 13996/2025 e la n. 13997/2025.
Entrambe ribadiscono che l’autovelox deve essere omologato, ma la seconda introduce un’importante complicazione per chi vuole contestare la multa.
In particolare, l’ordinanza n. 13997 stabilisce che se nel verbale è scritto che l’apparecchio è “debitamente omologato”, questa dichiarazione ha valore di atto pubblico e gode quindi di fede privilegiata.
Cosa significa? Che non è sufficiente presentare un semplice ricorso, ma occorre promuovere una querela di falso, ossia un procedimento giudiziario specifico e piuttosto complesso, volto a smentire ufficialmente quanto attestato nel verbale.
La querela di falso sarebbe necessaria solo nei casi in cui il verbale parla esplicitamente di autovelox omologato o “conforme a prototipo omologato”.
Al contrario, se il verbale si limita a parlare di “approvazione ministeriale” oppure non menziona nulla sull’omologazione, allora il cittadino può difendersi con un ricorso ordinario al Giudice di Pace o al Prefetto, senza ulteriori procedimenti.
Va ricordato che le sentenze della Cassazione non sono vincolanti per i giudici di merito. Questo significa che nonostante la presenza della dicitura “omologato” nel verbale, il Giudice di Pace può comunque accogliere il ricorso, soprattutto laddove sia possibile dimostrare l’assenza dell’effettiva omologazione (ad esempio depositando la documentazione che conferma la presenza della sola approvazione).
È importante notare che la pronuncia sulla querela di falso (Ordinanza n. 13997/2025) è un’interpretazione isolata e potrebbe essere ribaltata dalla stessa Cassazione nelle prossime decisioni.
In conclusione
Sulla base delle richiamate sentenze (che si moltiplicano ogni giorno) ed agli interventi della Cassazione è possibile affermare che un autovelox semplicemente “approvato” (e non anche “omologato”) non può essere utilizzato per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità.
Questo significa che la multa elevata con un autovelox non omologato è annullabile, poiché non è possibile utilizzare le risultanze della rilevazione per contestare la violazione dei limiti di velocità.
Se hai ricevuto una multa per eccesso di velocità emessa con un autovelox non omologato (ad oggi la maggior parte delle apparecchiature di rilevazione della velocità in circolazione sono prive di omologazione), ci sono gli estremi per la proposizione di un ricorso contro il verbale.
Se vuoi procedere con il ricorso puoi scaricare il modulo che trovi qui sotto e seguire le semplici istruzioni per presentare il ricorso contro la multa direttamente al prefetto.
In alternativa, se vuoi far osservare il verbale ad occhi esperti che visionano ogni giorno decine di verbali alla ricerca di motivi sui quali fondare l’opposizione clicca sul tasto “Si, voglio la consulenza” e fai analizzare il verbale da uno dei nostri professionisti.
Buongiorno,
questo riguarda soltanto gli apparecchi per la rilevazione della velocità o anche quelli per le rilevazioni semaforiche art. 146 C.d.S.?
Grazie mille
Caro Michele,
Secondo diverse sentenze è applicabile anche alle multe per passaggio con il semaforo rosso, trova maggiori informazioni nel nostro articolo: come contestare la multa per passaggio con il semaforo rosso
Buongiorno,
sul verbale viene riportata Velocar Red & Speed EVO-R Matricola 682 decreto di approvazione …. e certificato d’ installazione……
tolta la tolleranza 9.14 km/h oltre il limite
La parola certificazione non c’è, mi consigliate di far ricorso?
Caro Luca,
Non è possibile dare consigli o fare consulenza senza analizzare la documentazione.
è consigliabile contestare il verbale nel caso in cui il verbale stesso riporti che il tutor in questione è approvato, ma non specifica nulla sulla sua omologoazione?
grazie
Caro Tommaso,
Per esprimere un parere sulla fattibilità di un ricorso è necessario analizzare la documentazione, ciò detto la questione dell’assenza di omologazione se opportunamente motivata è sicuramente rilevane (soprattutto dopo la recente sentenza della cassazione).
io ho ricevuto il verbale, non contestato e poi pagato entro i 60 gg.
Ora posso comunque fare il ricorso?
Lea
Cara Lea,
Una volta effettuato il pagamento non è possibile presentare ricorso.
ma se il verbale arriva per posta, come si fa a controllare l’omologazione dell’apparecchio? Se faccio ricorso e poi risulta omologato?
Caro Max,
Premesso che la maggioranza degli autovelox non è omologato, le verifiche si fanno attraverso gli estremi dell’apparecchio che sono indicati nel verbale
Se ho ricevuto verbale non contestato nei 60 gg, ma in ogni caso l’autovelox non è omologato, posso ancora ricorrere per nullità o annullabile?
Caro Nicola,
Decorsi oltre 60 giorni dalla notifica del verbale non è più possibile contestare la sanzione.