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A garanzia degli automobilisti, sulle rilevazioni effettuate con i dispositivi elettronici (autovelox, tutor e telelaser), viene applicata una riduzione per tenere conto della reale condotta dell’utente che non può tenere costantemente sotto controllo il contachilometri del proprio veicolo, ovvero può anche superare leggermente il limite di velocità imposto sul tratto di strada per eseguire una manovra più rapidamente a favore della sicurezza.
Tale tolleranza è anche diretta a compensare eventuali imprecisioni degli strumenti di misura di velocità dei veicoli i cosiddetti contachilometri o tachimetri.
Qual è la tolleranza dell’autovelox
Ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada, comma 1, nota (2) alle rilevazioni effettuate con dispositivi di rilevazione della velocità deve essere applicata un riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h (questo significa che sotto i 100 km/h la tolleranza applicata è pari a 5 km/h).
Come confermato dalla Circolare del Ministero dell’interno del 21 luglio 2017 (n. 300/A/5620/17/144/5/20/3) conosciuta come la Direttiva Minninti la tolleranza del 5% deve essere applicata a tutte le apparecchiature utilizzate per l’accertamento della velocità dei veicoli, senza fare distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la velocità istantanea (postazioni fisse e mobili) e dispositivi per il calcolo della velocità media (cosiddetti Tutor).
Quindi il superamento del limite di velocità, una volta effettuata la riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, comporta l’applicazione della sanzione.
Arrotondamenti della velocità in caso di decimali
Sia l’art. 142 del Codice della Strada, che l’art. 345 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, non fanno riferimento ad eventuali arrotondamenti nella determinazione della velocità rilevata con l’autovelox.
Pertanto eventuali decimali risultanti dall’applicazione della tolleranza non possono essere oggetto di un ulteriore arrotondamento, questo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa che corrisponde al valore finale della velocità rilevata, compresi i valori decimali.
Facciamo un esempio
Se il limite massimo di velocità è di 130 km/h, la velocità rilevata di 148 km/h – applicando la riduzione del 5% la velocità verbalizzata sarà di 140,6 km/h – verrà applicata la sanzione per aver superato il limite di oltre 10 km/h.
Se il limite massimo di velocità è di 130 km/h, la velocità rilevata di 136 km/h – applicando la riduzione del 5% la velocità verbalizzata sarà di 129,2 km/h – non verrà applicata alcuna sanzione.
Applicabilità della tolleranza del 5% alle rilevazioni con tutor
Secondo alcune sentenze emessa da diversi Giudici di Pace, la riduzione del 5% non è applicabile ai sistemi di accertamento della velocità media, essendo prevista solo nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi che consentano di rilevare la velocità immediatamente (come autovelox e telelaser).
Mentre il SICVE (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità) più comunemente definito Tutor è un dispositivo che si distingue dai classici autovelox, poiché consente di determinale le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità tra due postazioni di accertamento.
Proprio tale caratteristica nella rilevazione della velocità può in alcune situazioni portare alla contestazione di multe ingiuste o troppo pesanti per gli automobilisti.
Ciò si verifica quando l’automobilista, ad esempio, è costretto ad accelerare e superare il limite di velocità perché tallonato da un veicolo che proviene da dietro ad elevata velocità e procede lampeggiando. In una situazione del genere l’automobilista potrebbe essere chiamato a rispondere di una violazione per colpa di un altro senza poterlo dimostrare, poiché rilevando la velocità media su un tratto di diversi chilometri il dispositivo non può tenere conto di circostanze di questo tipo.
La particolarità del sistema di rilevazione ha portato molti Giudici a ritenere la riduzione di 5 km/h o del 5% prevista per gli autovelox non idonea ad essere adattata ad una rilevazione basata sulla velocità media, come quella eseguita dal Tutor.
Quale tolleranza si deve applicare alla velocità rilevata con il tutor
Sulla base di quanto detto, la giurisprudenza ritiene che a tali dispositivi non si debba applicare la riduzione del 5% prevista per gli autovelox, bensì una riduzione diversa come precisato dall’art. 345 disp. att. al C.d.S., difettando all’attualità ogni precisazione normativa in merito.
Quindi secondo tale norma alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
Tale conclusione è stata affermata da diversi Giudici i quali hanno ritenuto che alla velocità rilevata mediante il sistema SICV, non può essere applicata la sola riduzione del 5% che, per legge, è solo prevista per gli strumenti di rilevamento istantaneo come a vari tipi di autovelox e telelaser (tra le tante sentenze: Giudice di Pace di Roma n. 1162/2009; Giudice di Pace di Genova del 29.11.2010; Giudice di Pace di Civita Castellana n. 583/2011; Giudice di Pace di Nola del 28.3.2014; Giudice di Pace di Poretta Terme n. 12/2017 e Giudice di Pace di Nola n. 3767 del 25.07.2018).
La stesso stesso principio è stato ribadito dal Giudice di Pace di Savona nella sentenza n. 215 del 30 luglio 2020, con al quale per effetto dell’applicazione della riduzione progressiva (nel caso in questione è stata applicata una riduzione del 10%) ha derubricato la violazione contestata all’automobilista riducendo la sanzione ed escludendo la decurtazione dei punti della patente di guida.
Per semplificare
■ Se la velocità rilevata è inferiore a 70 km/h trova applicazione una riduzione del 5%
■ Se la velocità rilevata è pari o superiore a 70 km/h ed inferiore a 130 km/h trova applicazione una riduzione del 10%
■ Se la velocità rilevata è superiore a 130 km/h trova applicazione una riduzione pari al 15%
Pertanto secondo la richiamata giurisprudenza in assenza di una norma indicante la tolleranza da applicare alle rilevazioni con il Tutor, poiché la Legge richiede l’applicazione di una riduzione, deve ritenersi applicabile per analogia la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% prevista dal citato articolo 345, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice della strada per i casi in cui il calcolo della velocità media è effettuato con mezzi diversi dal Tutor.
In conclusione
In questo articolo abbiamo approfondito le norme in materia di tolleranza applicabile alle rilevazioni effettuate con autovelox, tutor e telelaser
In particolare abbiamo chiarito che:
■ Alle rilevazioni effettuate con autovelox deve essere applicata un riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h
■ Eventuali decimali risultanti dall’applicazione della tolleranza non possono essere oggetto di un ulteriore arrotondamento
■ Secondo alcune sentenze la tolleranza del 5% del valore rilevato (con un minimo di 5 km/h) non può essere applicata alle rilevazioni effettuate con Tutor
■ Secondo tali sentenze alle rilevazioni effettuate con il tutor deve ritenersi applicabile per analogia la riduzione del 5%, 10% e 15% prevista dall’art. 345, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice della strada per i casi in cui il calcolo della velocità media è effettuato con mezzi diversi dal Tutor
Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che la multa è stata accertata in violazione delle relative alla tolleranza dell’autovelox o del tutor non esitare a presentare ricorso contro il verbale, affidando la redazione del ricorso ad uno dei nostri esperti cliccando sul tasto “Voglio acquistare il ricorso”.
Tuttavia anche se il verbale non presenta dei vizi relativi all’applicazione della tolleranza dell’autovelox o del tutor, questo potrebbe presentare altri vizi sui quali fondare il ricorso, pertanto se vuoi far osservare il verbale ad occhi esperti che visionano ogni giorno decine di verbali clicca sul tasto “Si, voglio la consulenza” e fai analizzare il verbale da uno dei nostri specialisti.
Buongiorno, con la mia moto ho ricevuto una sanzione di velocità in un tratto a limitazione di 80 Km/h, transitando alla velocità media di 97 Km/h. il verbale dice che ha tenuto conto della riduzione al 5% della velocità con minimo di 5Km/h, mi viene contestata la velocità media di 92 Km/h.
quindi ho superato il limite massimo consentito di 12 Km/h, cambiando quindi fascia di sanzione (multa +alta e 3 punti)
Era un tratto di strada controllato da tutor(non segnalato come Tutor oltretutto, Celeritas EVO 1308L come strumento .Domanda, conviene fare ricorso avvalendosi del fatto che per via dell’art. 345 comma 3 avrei dovuto avere una riduzione del 10%(fascia 70/130 km/h) in modo da ridurre o possibilmente farmi togliere la multa)
Gradirei vostro parere.
Cordiali Saluti
Caro Fabio,
Quello potrebbe essere un motivo di ricorso, anche se non assicura l’accoglimento dello stesso (poiché non c’è uniformità di giudizio sul punto).
In generale per le multe per eccesso di velocità ci sono diversi altri motivi per ottenere l’annullamento, soprattutto alla luce delle recenti novità Giurisprudenziali.
La invito a leggere il nostro articolo sui motivi di ricorso contro la multa per eccesso di velocità
Salve ,in una tratta di 2/3 km segnalata da tutor (media di 70 km/h ) ,ho effettuato un sorpasso a 4/5 macchine e sono arrivato fino a circa 90 km/h,tenendo conto che sarò stato per circa 15 secondi a 90 km/h circa ,tutto il resto della tratta ho portato sempre la macchina ad una velocità media di 50 / 60 km/ h ,secondo il vostro parere sono a rischio multa ? Grazie anticipatamente per la risposta
Caro Gianluca,
Non è possibile rispondere alla sua domanda, il sistema calcola la velocità media tenuta nel tratto controllato, effettuare un calcolo preciso con le indicazioni fornite non è semplice.
Buonasera, con la mia auto ho ricevuto una sanzione di velocita in un tratto a limitazione di 70 Km/h, transitando alla velocità media di 85,46 Km/h. il verbale dice che ha tenuto conto della riduzione al 5% della velocità con minimo di 5Km/h, mi viene contestata la velocità media di 80,46 Km/h al limite max consentito.
In poche parole ho superato il limite massimo consentito di 10,46 Km/h.
Mi hanno multato e tolto 3 punti.
Era un tratto di strada controllato da tutor, posso richiedere l’applicazione della riduzione del 10% come previsto dall’art. 345 in modo da ridurre la sansiozione e non incorrere nel decurtamento dei punti?
Gradirei vostro parere.
Cordiali Saluti
Cara Giulia,
Non è automatica l’eventuale applicazione della tolleranza maggiore, ma è necessario proporre ricorso contestando l’applicazione della tolleranza del 5%.
Buonasera, con la mia auto ho ricevuto una sanzione di velocita in un tratto a limitazione di 70 Km/h, transitando alla velocità media di 76,12 Km/h. il verbale dice che ha tenuto conto della riduzione al 5% della velocità con minimo di 5Km/h, mi viene contestata la velocità media di 71,12 Km/h al limite max consentito.
In poche parole ho superato il limite massimo consentito di 1,12 Km/h.
Mi hanno multato e pagato € 45,10.
Quello che mi fa arrabbiare e che mesi fa sempre nello stesso punto con la mia moto ho ricevuto a distanza di un mese altre 2 multe, una che superava di 3,14Km/h e ‘ altra di 2,60 Km/h. Mi sembra che sia piuttosto eccessivo emettere multe con questa minima differenza di velocità media. Non voglio giustificarmi, ma si capisce bene che era una velocità normalissima intorno al quanto richiedeva quel tratto di strada.
Gradirei un suo parere.
Cordiali Saluti.-
Caro Giuseppe,
Capisco la sua posizione ed in passato alcuni Giudici hanno annullato sanzioni per la tenuità del fatto.
Tuttavia la Cassazione di recente ha più volte ribadito “che il superamento del limite di velocità determina una presunzione di colpa del trasgressore e che spetta quest’ultimo fornire elementi di prova “idonei a superare tale presunzione” .
Quindi è possibile contestare tali verbali, ma è necessario provare di aver agito senza colpa.
Le consiglio di leggere un nostro articolo sul tema: la multa con autovelox è valida anche se il limite è superato di poco
Nei Vs. Esempi è chiaro che vale il PRIMO decimale risultante dal calcolo della riduzione della tolleranza. Nel mio caso, il calcolo risulta 120,09 km/h su limite 110 km/h su tratto Tutor avendo tolto il 5%. Quindi va considerato anche il SECONDO DECIMALE? Se la risposta fosse no, rientro nel primo scaglione ovvero entro i 10 km/h senza penalità sulla patente.
Caro Maurizio,
Alla velocità accertata deve essere applicata una riduzione pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h, eventuali decimali risultanti non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento.
Pertanto quella risultante dopo l’applicazione della riduzione del 5% è la velocità finale, compresi i valori decimali risultanti