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In questo articolo risponderemo ad alcune domande che ci vengono proposte ogni giorno in tema di notifica dei verbali per violazioni al Codice della Strada e cartelle esattoriali, in particolare chiariremo cosa fare quando nessun verbale è stato ricevuto.
La notifica può essere valida anche se il verbale non è mai stato ricevuto
Ho ricevuto un verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente, ma non ho mai ricevuto la notifica del primo verbale. Come potevo comunicare i dati?E’ possibile fare ricorso?
Questa è una delle domande sul complicatissimo tema della notifica dei verbali che ci viene posta con più frequenza attraverso il nostro servizio di consulenza.
E’ necessario chiarire subito che: non aver ricevuto nulla di per sé non significa che la notifica non si sia validamente perfezionata
Può capitare che il destinatario di una raccomandata non si faccia trovare o non sia realmente a casa. In tali ipotesi, la legge prevede un meccanismo per la notifica degli atti quando il destinatario è assente e non viene individuata nessuna delle persone alle quali secondo le norme può essere notificato il verbale.
Tale meccanismo, che trova la sua ragione nella necessità di impedire che un soggetto possa evitare la notifica del verbale semplicemente non facendosi trovare, segue un procedimento diverso a seconda del soggetto che effettua la notificazione.
■ Quando la notificazione è eseguita dagli organi di polizia o messi notificatori: l’atto da notificare viene depositato presso la casa comunale del luogo di residenza e affisso al relativo albo pubblico.
Il notificatore affigge un avviso del deposito sulla porta dell’abitazione, ufficio o azienda, in busta chiusa e sigillata.
Del deposito presso la casa comunale viene data comunicazione con una raccomandata, decorsi 10 giorni dalla spedizione di tale raccomandata la notifica deve considerarsi perfezionata, indipendentemente dal ricevimento della stessa.
■ Quando la notificazione avviene a mezzo posta: l’addetto alla consegna lascia un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso (più di frequente mediante l’immissione di un avviso di deposito nella cassetta postale) e deposita il plico presso l’ufficio postale.
Successivamente al deposito l’ufficio postale viene inviata una raccomandata con avviso di ricevimento con cui ti viene comunicato l’avvenuto deposito (la cosiddetta C.A.D., ovvero la comunicazione di avvenuto deposito).
Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro del verbale, l’avviso di ricevimento della raccomandata che contiene l’atto, viene restituito al mittente e la notifica della multa si perfeziona per compiuta giacenza.
Il verbale rimane depositato presso l’ufficio postale a disposizione del destinatario per sei mesi, trascorsi i quali viene restituito al mittente.
Quindi se come nel caso citato nell’esempio hai ricevuto una multa per omessa comunicazione dei dati del conducente, oppure se hai ricevuto una cartella esattoriale, ma non hai ricevuto la notifica del verbale da cui traggono origine prima di procedere con il ricorso è opportuno fare un’istanza di accesso agli atti all’ente che ha emesso il verbale e chiedere copia della ricevuta AR di notifica del verbale (la cosiddetta relata di notifica del verbale).
Se l’amministrazione non può esibire copia del documento richiesto o possibile presentare ricorso con buone probabilità di veder riconosciute le proprie ragioni.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5403 del 25 febbraio 2019 ha chiarito che:
In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale
Pertanto senza l’effettiva notifica del verbale l’eventuale cartella esattoriale di pagamento o la sanzione per omessa comunicazione dei dati possono essere impugnate, con prospettive di successo, perché il compito di provarne l’avvenuta notifica spetta sempre all’amministrazione.
L’opposizione a cartella esattoriale emessa a seguito di un verbale mai notificato
Come detto, se la multa non è mai stata notificata questa è annullabile, ma lo anche la successiva cartella Esattoriale.
In questo caso il cittadino che è venuto a conoscenza del verbale solo a seguito della notifica della cartella esattoriale dovrà opporsi contro l’agente della riscossione (ad esempio L’Agenzie delle entrate).
Con la sentenza n. 12412/16 del 16.06.2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine per proporre ricorso al Giudice di Pace è di 30 giorni, e non di 60 come per la maggioranza dei casi di impugnazione contro le cartelle esattoriali.
In questo modo l’automobilista viene posto nella stessa posizione che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato, l’impugnazione in questo caso ha la cosiddetta “funzione recuperatoria”.
Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, l’accertamento contenuto nel verbale, anche se non notificato, diviene definitivo.
In questo caso si dovrà prestare molta attenzione al momento della presentazione del ricorso, infatti, in questo caso ai fini dell’ammissibilità del ricorso oltre alla mancata notifica è necessario contestare i vizi relativi al verbale mai notificato.
Questo orientamento è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26843 del 23 ottobre 2018, nella quale confermando quanto sancito dalle Sezioni unite con la sentenza numero 22080/2017, ha affermato che:
In materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto
Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 12/2019 nella quale viene sottolineato che:
(…) qualora nel ricorso introduttivo non siano esposte contestazioni nel merito dei verbali di accertamento, ma esclusivamente sull’irregolarità delle notifiche (…) l’impugnativa va necessariamente respinta
Pertanto, per escludere che la nullità della notifica possa essere sanata occorre contestare anche nel merito il verbale originario.
Multa mai ricevuta per cambio di residenza
Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una multa, il verbale risulta notificato in data 15.5.2014 presumo presso il vecchio indirizzo perché dove vivo ora non ho ricevuto nulla. Preciso che il cambio di residenza è stato comunicato al comune in data 9.04.2014. E possibile fare ricorso?
La domanda che Marcello ha inviato tramite la pagina consulenza ci permette di chiarire la questione relativa alla validità della notifica effettuata al vecchio indirizzo di residenza.
L’art. 201 recita “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.”
Pertanto è possibile che la notificazione venga effettuata effettuata al vecchio indirizzo qualora non siano stati aggiornati gli archivi.
Quindi in una situazione del genere la notifica potrebbe essersi perfezionata secondo le regole previste dal codice di procedura civile per la notificazione degli atti agli irreperibili.
Tuttavia va segnalato che la giurisprudenza ha equiparato la variazione anagrafica alla variazione dei dati nei pubblici registri automobilistici.
Infatti con la sentenza n. 7200 del 13.04.2016 la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento già espresso in precedenti pronunce (in particolare con la sentenza n. 18049/2011) secondo cui ciò che conta è la residenza risultante all’anagrafe.
Il fatto che il pubblico registro automobilistico (il cosiddetto P.R.A.) non sia aggiornato non esonera la pubblica amministrazione dal verificare i dati anagrafici del destinatario ai fini delle regolarità della notifica.
Questo significa che fornendo prova del cambio di indirizzo in data antecedente alla notificazione è possibile proporre ricorso.
Tuttavia le variazioni di indirizzo, ai fini della validità delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.
Pertanto, dopo la data indicata, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione (dove per data di avvenuta variazione deve intendersi quella in cui l’ufficio anagrafico, compiuti i dovuti accertamenti, procedere con la registrazione e non quella in cui ci si reca a chiedere il trasferimento della residenza).
In conclusione
Hai appena scoperto che è possibile ottenere l’annullamento di un verbale o una cartella esattoriale quando il verbale da cui traggono origine non è stato notificato.
Tuttavia, una parola di avvertimento, il solo fatto di trovarti in una delle situazioni indicate non ti farà vincere automaticamente il ricorso, infatti è necessario valutare se nel tuo caso esistono elementi di prova idonei a sostenere le tue ragioni (ad esempio è necessario verificare il procedimento seguito per la notifica del primo verbale).
Ogni situazione necessita di una valutazione specifica, quindi se dopo aver letto questo articolo pensi di trovarti in una delle situazioni illustrate richiedi una valutazione della tua situazione ai nostri esperti, cliccando sul tasto “Si, voglio la consulenza” che trovi qui sotto.
Buonasera. Due anni fa ho acquistato un auto da mio fratello. Alcuni verbali non mi sono mai stati notificati. adesso, a distanza di due anni, sono stati notificati direttamente a mio fratello, come se avessero erroneamente contrassegnato ancora lui come proprietario dell’auto.
Visto l’errore abbastanza importante, e visto che nei 90 giorni successivi non mi sono stati notificati i verbali (che adesso sono giunti cumulativamente a suo nome) possono essere considerati nulli? Grazie
Caro Alessandro,
E’ impossibile rispondere alla domanda senza visionare la documentazione.
Tuttavia da quello che dice non credo che ora siano stati notificati i verbali, ma presumibilmente una cartella esattoriale (o ingiunzione fiscale) relativa a quei verbali.
Salve, mi è arrivata una cartella esattoriale per una multa che non ho mai ricevuto. Controllando sul sito del comune di Roma ci sono le foto delle presunte cartoline di avviso che il postino ha lasciato nella posta. Io queste cartoline però non le ho mai ricevute! La multa risale tra l’altro a 5 anni fa. È possibile fare ricorso o la foto di queste cartoline è già una prova valida?
Cara Martina,
Le foto potrebbero provare che la procedura prevista dalla legge è stata regolarmente seguita, ma senza analizzare la documentazione non è possibile esprimere un parere preciso.
Buongiorno,
ho ricevuto una multa relativa ad un verbale mai ricevuto e che sarebbe stato impugnabile considerato il tempo trascorso tra la rilevazione dell’eccesso di velocità 23.12.2016 e la presunta notifica 8.06.2017.
E’ possibile chiederne l’annullamento?
Grazie
Caro Roberto,
Ha ricevuto un verbale o una cartella esattoriale?
Salve, oggi 9 marzo 2021 mi è stato notificato un verbale di violazione al codice della strada per non aver fornito le generalità di colui che era alla guida i data 12 ottobre 2020 per una violazione ell’art.146 notificato il 14 dicembre 2020 (mai ricevuta)
Cosa posso fare? Io posso accettare la sanzione del 12 ottobre 2020 ma la mancata comunicazione mi da un po fastidio anche perché la cifra é di 220 € se pagata entro i 5 giorni. Se dovessi pagarla è compreso anche la prima multa? Quella che non mi mai arrivata? Oppure dovrò anche pagare quella? Grazie attendo una vostra risposta
Caro Vincenzo,
La prima multa non è compresa nell’importo indicato. Quanto alla legittimità del verbale dovrebbe verificare se la notifica del primo verbale (quello per il quale avrebbe dovuto comunicare i dati) si è correttamente perfezionata
salve, mi trovo nella stessa situazione di Vincenzo.
Premesso che non ho mai ricevuto il primo avviso di giacenza (cosa che vorrei sapere come dimostrare), pongo un’ altra domanda: avrei dovuto ricevere un secondo avviso, trascorsi i 10 giorni, per compiuta giacenza?
Cara Angela,
Non è prevista nessuna comunicazione per informare della compiuta giacenza (poiché tale informazione è contenuta nella comunicazione di avvenuto deposito).
Buonasera avrei un dubbio. Oggi 14/02/2021 ho ricevuto in una busta bianca anonima senza timbro postale nè data, una richiesta dei Vigili per una multa presa il 30/09/2019 della quale non ne so nulla. Non ho problemi a pagare 42 euro di multa, ma ne ho invece molti a pagarne 96,95 per ritardi burocratici dei quali non sono responsabile. Cosa potrei fare? La tentazione sarebbe di pagare quasi cento euro pur di levarmeli dai piedi, ma l’arroganza di una cosa ingiusta mi fa ribollire. Che dovrei fare?
Caro Marco,
Senza conoscere i dettagli è impossibile esprimere un parere, presumo abbia ricevuto un avviso bonario per il pagamento di una multa.
In questo caso deve verificare se la multa è stata o meno notificata, il fatto di non averla ricevuta non esclude che la stessa possa essere stata notificata, ad esempio per compiuta giacenza
Per prima cosa può chiedere copia del verbale e della relativa relata di notifica.
salve in data 18/12/2014 mi è stata fatta una multa dai vigili di Roma capitale, tale multa non mi e stata mai notificata. A Novembre del 2019 mi viene recapitata una cartella esattoriale in cui mi notificano la suddetta multa con data di messa a ruolo il 09/08/2018. Come mi devo comportare? posso fare ricorso al prefetto? grazie in anticipo per i suggerimenti .
Caro Maurizio,
Deve verificare se e come è stato notificato il verbale, la notifica potrebbe essersi validamente perfezionata per compiuta giacenza
Buongiorno, ho ricevuto ieri una cartella esattoriale per una multa presa a roma nel 2016. Fatto tutti i controlli, l ufficio postale ha lasciato l avviso in buca perché nn ero presente.. ma l avviso non l ho mai trovato…per cui dopo 6 mesi hanno rimandato la missiva al mittente. Posso far ricorso o é tempo perso? Preciso che nel 2016 e 2017 ho altre multe dal comune di roma regolarmente pagate nn appena ricevute… almeno 5 /6.. (mia figlia lavorava a roma e in quanto a viabilità non é una città facile)per cui dovrebbe essere palese che nn é stata cattiva fede… grazie per la risposta. Buon lavoro.
Cara Liliana,
Presumibilmente il verbale è stato notificato per compiuta giacenza, ma è necessario verificare se le procedure previste sono state seguite o meno.
Secondo l ufficio postale tutte le procedure sono state eseguite correttamente.. ho scaricato dal sito del comune di Roma tutti gli atti relativi alla multa in questione. Parrebbe essere tutto corretto… peccato che io non abbia rinvenuto l avviso nella buca delle lettere! Per questo chiedo se un eventuale ricorso presentato tramite il giudice di pace é tempo perso o meno… vi ringrazio anticipatamente
Cara Liliana,
Senza analizzare la documentazione non è possibile esprimere un parere, ma se le procedure sono state seguite la notifica può considerarsi regolare.
Posso inviarvi la documentazione a mie mani per un consulto?
Può richiedere una consulenza personalizzata, nella stessa pagina trova tutti i dettagli per inviare la richiesta ed i relativi costi.
oggi richiedendo l’estratto conto all’agenzia delle entrate ho trovato una cartella riguardante una multa di gennaio 2014 della provincia di Grosseto per 1.031 euro. premesso che non sono mai andata là, sono riuscita a scoprire solamente che si riferisce alla mia targa per un importo di 566 euro ed una maggiorazione del restante ma non c’è data di notifica. io non ho mai ricevuto nè la multa nè tantomeno una comunicazione successiva. Cosa devo fare adesso?
Cara Giulia,
Dovrebbe chiedere all’organo che ha emesso il verbale copia dello stesso e delle relate di notifica per verificare la regolarità della procedura di notifica del verbale.
Andando sul portale del comune di roma ho potuto verificare se avevo multe inevase, e con mio grande stupore ho scoperto essercene una del 2016 con tanto di cartolina del notificatore e relativa giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale. IL fatto e’ che io ero in quel periodo in Africa e quindi non ne sono venuta a conoscenza se non controllando il mio stato di cittadino.
Ora ancora non mi e’ arrivata nessuna cartella Equitalia, ma come mi debbo comportare onde evitare di pagare più’ del dovuto Posso ancora pagare adesso e dove??’io sono residente a Roma
Cara Giulia,
Il pagamento se possibile può essere effettuato direttamente dal sito, se il ruolo non è già stato trasmesso all’agenzia delle entrate.
Qualora la documentazione relativa alle notifiche risulti incompleta potrebbero esserci gli estremi per contestare la successiva cartella esattoriale.
Ho ricevuto una cartella con una multa del 2014 notificata per compiuta giacenza ma non ho mai ricevuto il tagliando di giacenza nella cassetta postale. La muta da €84 è salita a €942. Come posso fare ricorso?
Caro Gaspare,
Per prima cosa è necessario capire se la notifica si è regolarmente compiuta e cioè se sono state seguite tutte le procedure previste per la notifica in caso di assenza del destinatario.
Mi è arrivato oggi 16 3 2018 ,anche se protocollato con data 3 3 2018, con posta ordinaria, un” Ultimo avviso per sanzioni dovute illeciti amministrativi al codice della strada già contestate, notificate, non ancora iscritti a ruolo data verbale 17 11 2013 importo originale €41 con sanzioni 106, 20 .Il mio cambio di indirizzo è avvenuto 1 3 2015. Non mi è mai stato notificato né con raccomandata né con posta ordinaria nessun verbale né al vecchio indirizzo né a questo nuovo ..mi si intima di pagare entro il 30 03 2018 come devo comportarmi Grazie
Cara Antonella,
Il fatto di non aver ricevuto il verbale non esclude lo stesso possa essere stato regolarmente notificato (ad esempio per effetto della cosiddetta compiuta giacenza).
Per verificare la regolarità della notifica del verbale l’unico modo è quello di richiedere, attraverso una accesso agli atti, copia delle relate di notifica.
Quindi mi devo rivolgere al comando di polizia di Pegognaga dove risulta che io abbia preso questa multa i quali devono avere ancora documentazione anche se passati 5 anni vero ?Grazie della sollecitudine della vostra risposta
Cara Antonella,
E’ corretto quanto dice, comunque provi ad effettuare anche una verifica online. Mi risulta che il Comune di Pegognaga abbia attivato un servizio online per la verifica dei verbali e dei relativi fotogrammi (alcuni di questi sistemi consentono di visionare anche le relate di notifica).
salve,
ho ricevuto una relazione di notificazione, riguardante una mancata comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente, richiesti in fase di notifica di un verbale precedentemente dicono averci inviato
Il problema in questione è che il VERBALE non lo abbiamo MAI ricevuto, per cui non abbiamo potuto rispettare i termini di 60gg richiesti per comunicare i dati del richiesti.
cosa dobbiamo fare?
Premesso che la notifica può essersi perfezionata anche in assenza della materiale ricezione dell’atto (ad esempio per compiuta giacenza), pertanto in questo caso la prima cosa da fare è verificare la regolarità della notifica del primo verbale.
Tale verifica può essere effettuata richiedendo copia delle relate di notifica (o delle cartoline di spedizione) all’organo che ha emesso la sanzione.
Buongiorno, ho ricevuto un avviso bonario di pagamento da parte del corpo della polizia municipale relativo ad una multa di un anno fa non pagata dove la stessa viene ovviamente aumentata. Il problema è che non ho mai ricevuto la raccomandata della suddetta multa e neanche l’avviso di giacenza di questa raccomandata presso l’ufficio postale. Come possiamo procedere? E’ possibile fare ricorso?
Grazie
Cara Jessica,
La notifica può perfezionarsi anche senza la materiale ricezione dell’atto, per effetto della cosiddetta compiuta giacenza.
In questi casi è necessario chiedere copia della relata di notifica all’organo che ha emesso il verbale per verificare il rispetto di tutte le procedure previste per la notifica in caso di assenza del destinatario.
Buongiorno, a me è successa la stessa cosa di Angela e sto richiedendo copia della ricevuta AR di notifica del verbale. Se viene confermato (perché né io né in famiglia nessuno ha mai firmato niente) che non hanno nessuna firma lato mio, è possibile procedere con un ricorso? Nel mio caso sono passati 60 giorni da quando ho ricevuto l’avviso bonario perché nel frattempo ho interscambiato comunicazioni via pec con la polizia municipale che, ad oggi insiste nel volere tutti i soldi. Io ho pagato la multa iniziale di 171 euro loro invece continuano a pretendere 384 euro. Grazie
Cara Aine,
Senza analizzare il caso specifico è difficile esprimere un parere, ma l’assenza di firma non esclude la valida notifica del verbale.
Infatti è possibile che la notifica si sia perfezionata per effetto della compiuta giacenza
Buongiorno. Ho ricevuto un avviso di giacenza in posta per mancata presenza. Recandomi alla posta, ho scoperto fosse un verbale di accertamento per violazione delle norme del codice della strada. Mi è stato risposto dall’addetto che loro non erano più in possesso, in quanto era trascorso troppo tempo. Dopo qualche altro giorno ho ricevuto una sanzione per mancata dichiarazione del conducente al momento della presunta infrazione commessa. Ho pagato quest’ultimo anche senza aver mai ricevuto, né visto, il verbale in questione; ripeto non l’ho mai né ricevuto, né visto fisicamente. Come consigliate di procede? come posso chiedere il risarcimento di quella cifra e, contestualmente, chiedere il ricevimento del verbale, così da poter proporre ricorso? Grazie in anticipo a chi risponderà.
Caro Michele,
Il primo verbale, quello per il quale avrebbe dovuto comunicare i dati del conducente si è presumibilmente notificato per compiuta giacenza.
Quando la notificazione avviene a mezzo posta: l’addetto alla consegna lascia un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso (più di frequente mediante l’immissione di un avviso di deposito nella cassetta postale) e deposita il plico presso l’ufficio postale.
A seguito del deposito presso l’ufficio postale viene inviata una raccomandata con avviso di ricevimento con cui viene comunicato l’avvenuto deposito (la cosiddetta C.A.D., ovvero la comunicazione di avvenuto deposito).
Se il verbale viene ritirato presso l’ufficio postale entro i primi 10 giorni dall’avviso il termine di 5 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro.
Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro del verbale l’atto si intende regolarmente notificato per “compiuta giacenza”.
Pertanto se le procedure sono state rispettate il verbale è da considerare validamente notificato e quindi è legittimo anche il verbale per l’omessa comunicazione dei dati del conducente.
Salve mi é stato notificato a Roma tramite vigili un verbale per una infrazione (autovelox) avvenuta in calabria . L’infrazione è avvenuta il 16.8.19 mentre il verbale è stato redatto il 23.9.2019 e la notifica è avvenuta il 31.1.2020 . Faccio presente di non aver ricevuto alcun avviso entro questo periodo. Chiamo l’uff.interessato che aveva emesso il verbale dimostrando che la notifica era stata eseguita oltre i 90 gg per cui sarebbe stata nulla. Al che mi viene risposto che l’ufficio PT aveva tentato di notificare l’atto nei termini ma di non esserci riuscito in quanto destinatario sconosciuto (abito dalla nascita in quell’indirizzo) per cui a dire dei vigili il conteggio dei 90 gg ricomincia dalla data della tentata notifica. Dietro consulto di un amico faccio ricorso al prefetto e questi mi rigetta il ricorso. Secondo voi è giusto ? Tante grazie per la risposta e se posso fare ricorso al giudice di pace
Caro Roberto,
Senza visionare i documenti, soprattutto le relate di notifica, è impossibile esprimere un parere preciso sul suo caso.
Buongiorno in data 16/01/2018, mi sono ritrovato il verbale di una multa nella cassetta delle lettere, siccome non siamo in casa per lavoro, come è possibile non aver ricevuto prima la notifica della posta di mancata presenza? In genere non essendo in casa mi ritrovavo la notifica di ritiro presso gli uffici postali.
Ora da chi è stata firmata, non essendoci nessuno ? Non abbiamo il portiere ne custode. E possibile l’annullamento della suddetta ?
grazie
Caro Carlo,
Ha rinvenuto nella cassetta il verbale o la raccomandata che le comunica il deposito presso l’ufficio postale (la cosiddetta CAD)?