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Quando si prescrive il bollo auto
Per prima cosa va precisato il temine di prescrizione è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale un soggetto deve far valere un proprio diritto.
Trascorso inutilmente questo tempo il diritto si estingue ed il titolare non può più farlo valere.
Chiariamo subito che il bollo auto si prescrive il terzo anno successivo a quello della scadenza del pagamento.
Le stesse regole valgono anche dopo la notifica della cartella esattoriale, quindi la cartella esattoriale per il bollo auto non pagato si prescrive in 3 anni.
Tale aspetto è stato chiarito dalla la Corte di Cassazione con l’ordinanza 20425/2017, con la quale ha esteso alla tassa di circolazione la Sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite che escludeva il termine di prescrizione decennale per l’ingiunzione delle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.
Come si calcola il termine di prescrizione del bollo auto
Come detto il bollo auto si prescrive il terzo anno successivo a quello della scadenza del pagamento, tuttavia è necessario prestare molta attenzione alle modalità con cui si calcola questo termine.
Infatti diversamente da quanto viene spesso affermato il termine di prescrizione triennale non decorre dalla data di scadenza del pagamento, ma dall’anno successivo a questa data.
Facciamo un esempio
Se la scadenza del bollo era fissata al 15 maggio 2015, il termine triennale di prescrizione decorre dal 1 gennaio 2016 – anno successivo a quello in cui si doveva effettuare il pagamento – e scadrà il 31 dicembre 2018, ovvero il terzo anno successivo a quello si doveva effettuare il pagamento.
Quindi è come se il termine decorresse dal 31 dicembre dell’anno in cui si doveva effettuare il pagamento.
Seguendo questa regola i 3 anni scadranno il 31 dicembre del terzo anni successivo a quello di scadenza del pagamento.
Tornando all’esempio precedente, se l’ente preposto alla riscossione consegna la richiesta all’Ufficio postale (questa è la data a cui si deve fare riferimento ai fini della prescrizione) oltre il 31.12.2018, si deve considerare intervenuta la prescrizione del bollo auto, perché dal 1 gennaio 2019 l’imposta non è più dovuta.
l’interruzione della prescrizione del bollo automobilistico
Per calcolare con precisione se il termine di prescrizione del bollo auto è stato rispettato o meno è necessario verificare se ci sono state notifiche interruttive della prescrizione (solleciti, avvisi, ecc.), ma anche eventuali proroghe decise a livello nazionale.
Questo significa che il termine di cui abbiamo parlato vale solo se l’Erario si “dimentica” del contribuente, oppure se non ha rispettato le formalità previste dalla legge per la notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Tornando all’esempio che abbiamo fatto in precedenza, se nel triennio 2015 – 2018 è stato notificato un avviso di accertamento o un altro atto interruttivo della prescrizione i termini per la prescrizione devono essere ricalcolati dall’inizio, ovvero il nuovo termine di prescrizione del bollo auto inizierà a decorrere dal giorno successivo alla notifica di questo atto.
Tuttavia la prassi delle commissioni tributarie è quella di calcolare anche questo termine al 31 dicembre del terzo anno successivo alla notifica.
In pratica con la notifica di un atto interruttivo della prescrizione ricomincia un nuovo termine triennale.
Tuttavia va precisato che non aver ricevuto nulla prima della notifica della cartella esattoriale non esclude la notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Questo perché la notifica di un atto di accertamento (e più in generale degli atti) può avvenire anche se il cittadino non ha materialmente ricevuto nulla.
Infatti la notifica di un atto si può perfezionare anche per compiuta giacenza, se il destinatario era temporaneamente assente al momento della consegna.
Inoltre, nel caso in cui risultasse notificato un avviso di accertamento, il consiglio è quello di chiedere sempre una copia della relata di notifica per poter valutare la regolarità della stessa.
Cosa fare se è scaduto il termine di prescrizione del bollo auto
Se la prescrizione è compiuta, ogni azione esecutiva o cautelare compiuta dall’agente della riscossione (ad esempio Agenzia delle Entrate Riscossione) è illegittima e può essere bloccata.
■ Se è stato notificato l’avviso di accertamento:
Per prima cosa è possibile presentare entro 30 giorni dalla notifica un’ istanza di annullamento per autotutela, rivolta alla Regione (ed è meglio che una copia sia indirizzata per conoscenza anche all’agente della riscossione), anche se questo non interrompe i termini per il ricorso giudiziale e non garantisce la risposta dell’amministrazione (che non è obbligata a rispondere).
Contro l’avviso di accertamento si può anche proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.
■ Se è stata notificata una cartella esattoriale:
Anche nel caso della notifica di una cartella esattoriale se il bollo auto è prescritto è necessario presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Se non si presenta ricorso entro i 60 giorni, la cartella esattoriale diventa definitiva e va pagata.
Tuttavia se dalla notifica della cartella esattoriale sono decorsi più di tre anni senza un’azione dell’agente della riscossione (ad esempio l’invio di un sollecito di pagamento, la notifica di un fermo amministrativo o un pignoramento) la cartella può considerarsi prescritta.
Quindi un’azione dell’amministrazione compiuta dopo tre anni dalla notifica della cartella può essere contestata per prescrizione della cartella esattoriale.
Infatti come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5577 del 26 febbraio 2019 il termine di prescrizione della cartella esattoriale per le tasse automobilistiche (bollo auto) è triennale.
In conclusione
E’ confermato che il bollo auto si prescrive il terzo anno successivo a quello della scadenza del pagamento.
Tuttavia è necessario verificare che in questo periodo non siano stati notificati degli atti interruttivi della prescrizione, infatti l’effetto di questi atti è quello di far iniziare un nuovo termine triennale a partire dal giorno successivo a quello della loro notifica.
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Buongiorno, il bollo è scaduto il 31/12/2015, da quando decorre il termine di prescrizione?
grazie
Caro Emilio,
Il bollo si prescriverà – se non verranno notificati atti interruttivi della prescrizione – in data 31.12.2018
salve,ho ricevuto in data 29/11/2016 una cartella di equitalia per omesso pagamento bollo auto anno 2010( si riferisce al periodo tributario sett. 2010- agosto 2011), accertamento n……del 18/10/2013 notificato il 22/02/2014.
potreste dirmi se risulta prescritto?grazie in anticipo
Caro Federico,
La notifica dell’avviso di accertamento sembrerebbe avvenuta entro il termine di prescrizione, pertanto da tale notifica deve il termine di prescrizione deve essere ricalcolato dall’inizio.
Buongiorno.
Ho ricevuto una cartella Equitalia relativa ad una multa per mancato pagamento bollo del 2010 (abito in regione lombardia).
Visto che sono passati tre anni ho chiamato l’ufficio della regione, che mi ha detto che loro avevano mandato un avviso di accertamento che “non risulta ritirato”. Ora, ciò è impossibile in quanto in caso di avviso di raccomandato vado sempre in posta a ritirarla, quindi cosa posso fare? Basta il loro invio per interrompere i tre anni della prescrizione? in tal caso la prescrizione possono interromperla sempre ……
Inoltre a me risulta di aver pagato tutti i bolli (e ora la macchina non è più mia). Se non ho più la ricevuta di pagamento (la sto cercando) come posso fare a dimostrare il pagamento stesso?
La regione Lombardia per il bollo auto adotta il termine di prescrizione stabilito dalla legge nazionale – 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Ma questo termine opera solo ed esclusivamente fino alla notifica dell’avviso di accertamento.
Infatti a seguito della notifica dell’avviso di accertamento la prescrizione è quinquennale e si compie il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo – ovvero trascorsi 60 giorni dalla ricezione senza che il contribuente abbia presentato ricorso.
Questo significa che la regione Lombardia deve inviare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, se tale accertamento è stato notificato correttamente ed entro i termini, la prescrizione scatterà non più al terzo anno, ma al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
E quindi è entro tale più lungo termine che deve essere notificata la cartella di pagamento, o comunque altro atto interruttivo della prescrizione.
Quindi nel suo caso l’elemento centrale da verificare è l’eventuale notifica dell’avviso di accertamento il quale produrrebbe l’effetto di allungare il termine di prescrizione.
Può chiedere una copia della relata di notifica dell’avviso di accertamento per verificare la regolarità della stessa – tuttavia il fatto di non aver ricevuto alcun atto non esclude che la notifica si possa essere perfezionata correttamente.
Grazie,
Ma trattandosi del bollo del 2010, non è cmq prescritto?
Il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo non è il 31 dicembre 2015? (11-12-13-14-15…. )?
Sto sbagliando qualche calcolo?
Altra domanda: a chi posso chiedere “copia della relata di notifica dell’avviso di accertamento!? alla Regione o a Equitalia?
ultima domanda (e grazie per la pazienza). dove è possibile verificare i pagamenti passati (nel caso non trovassi la ricevuta del pagamentoo?
Cara Laura,
Se l’avviso di accertamento è stato notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, è iniziato un nuovo temine di prescrizione.
Pertanto, in base a quanto detto, la prescrizione scatterà non più al terzo anno, ma al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
La relata può essere chiesta ad Equitalia, con un istanza di accesso agli atti.
La verifica dei pagamenti può essere effettuata online attraverso il portale tributi della Regione Lombardia.
Buongiorno, la mia ragazza ha ricevuto una cartella da equitalia in merito al bollo auto 2011 non pagato, ricevuta il 12/7/16 il bollo è in prescrizione da 31/12/14 ,mai ricevuto accertamenti o altro, credo l accertamanto venga inviato con raccomandata. Sulla cartella vi è scritto bollo 2011 ,e sotto accertamento novembre 2014 regione veneto. Per essere sicuro che sia davvero stato inviato l accertamento come faccio? Vado presso uffici tributi in regione o equitalia ha copia di accertamento se davvero inviato? Ripeto non ha mai ricevuto notifiche in merito. Grazie
Caro Maurizio,
In questo caso è necessario verificare che non siano intervenute notifiche di atti interruttivi della prescrizione, infatti, il non aver ricevuto nulla non esclude che la notifica possa essersi comunque perfezionata.
Può verificare se ci sono state delle notifiche mediante un’istanza di accesso agli atti presso la stessa Equitalia.
buongiorno, ho ricevuto0 una cartella per il pagamento del bollo auto del 2013 che a me risulta pagato, inoltre risulta pagato anche sul sito dell’agenzia delle entrate. E’ sufficiente inviare una raccomandata con il bollettino pagato o devo fare ricorso formale? regione sardegna. grazie
Cara Gabriella,
Può chiedere direttamente ad Equitalia la sospensione della riscossione degli importi indicati in una cartella, se le somme richieste dall’ente creditore sono state pagate prima della formazione del ruolo.
Tale richiesta può essere effettuata direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Buongiorno ho ricevuto una cartella da equitalia notificata il 10/05/2016 riferita a due bolli con scadenza 2010/ 2011 e rese esecutive in data 1 ottobre 2015 e 16 ottobre 2015 ma ,non ho mai ricevuto fin ad oggi nessuna notifica. Sono della Regione Sardegna, vorrei sapere se i bolli in questione sono caduti in prescrizione
grazie in anticipo
Cara Patrizia,
Potrebbero essere prescritti, ma controlli la notifica dell’avviso di accertamento -presso equitalia – prima di fare ricorso
Buongiorno, mi è stato notificato oggi 09/05/2016 un preavviso di fermo amministrativo in cui mi si chiede il pagamento di un bollo del 2010. La stessa cartella dice che mi era stato notificato in data 28/09/2015. Ma al 28/09/2015 un bollo del 2010 non era già prescritto??
Caro Gigi,
Se la sua regione applica il termine ordinario di 3 anni e non sono stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione il bollo potrebbe essere prescritto.
Quindi deve:
1. Verificare quale termine applica la sua Regione;
2. Verificare se sono stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione
Buongiorno ho ricevuto una cartella da equitalia notificata il 21/04/2016 riferente un bollo con scadenza 05/2010 e gia notificato il 30/07/2012 i 3 anni per la rescrizione scadevano il 31/07/2015?secondo voi posso fare ricorso?sono della regione piemonte grazie in anticipo
Caro Daniele,
In piemonte non dovrebbe operare il termine di prescrizione di 3 anni, ma quello quinquennale.
Le consiglio di informarsi presso la sua regione, per conoscere nel dettaglio come è stata regolata la prescrizione.
Buongiorno il 22/03 2016 mi sono recata da equitalia per la rateizzazione di una cartella e mi son vista consegnare un plico con bolli del 2005/2006 2007 iscritti ruolo nel 2010 e notificati il 22/10/2011 e quelli del 2008 iscritto a ruolo nel 2013 notificato il 09/02/2014 non ho ricevuto altri avvisi cosa posso o devo fare siccome entro il 31 marzo c è possibilità di condono e io non ho più nulla
Grazie per la cortese attenzione
Elena
Cara Elena,
Nel plico che che le è stato consegnato sono allegate anche le relate di notifica?
Se non risultano notificati altri atti dopo le cartelle i bolli potrebbero essere prescritti.