La Corte Costituzionale con la sentenza 113/2015 ha definitivamente affermato il principio secondo cui i dispositivi per la rilevazione della velocità (autovelox, tutor e telelaser) devono essere sottoposti regolarmente a verifiche della taratura.

Pertanto se il dispositivo utilizzato per rilevare la velocità non è sottoposto a taratura con cadenza annuale le multe per eccesso di velocità possono sono annullabili per la mancata taratura dell’autovelox.

Successivamente con il Decreto Ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017 ed i seguenti interventi da parte del Ministero dell’interno sono state riformulate in modo unitario le norme in materia di taratura e verifica di funzionalità degli autovelox.

Dal punto di vista sostanziale in decreto non ha introdotto modifiche rilevanti rispetto alle prassi precedentemente previste, tuttavia molti dubbi sono stati sollevati dalle nuove modalità per la verifica di taratura dell’autovelox.

Quali sono le regole previste per la taratura dell’autovelox

Tra i vincoli in materia di taratura previsti dal Decreto Ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017 quello relativo al campo di velocità all’interno del quale devono essere effettuati i test di taratura periodica degli autovelox ha dato luogo a molti dubbi.

Nello specifico il citato decreto prevede che:

Le verifiche di taratura devono essere eseguite su un campione di rilevamenti di velocità uniformemente distribuiti da 30 km/ora a 230 km/h

Prima dell’entrata in vigore del decreto non era necessario raggiungere tale velocità, ma in presenza di normali condizioni di sicurezza i test venivano effettuati fino a velocità di circa 200 km/h.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito di una richiesta da parte della Polizia Locale dell’Unione Lombarda dei comuni di Basiano e Masata con il parere dell’11 ottobre 2017 ha confermato che il campo di velocità per eseguire le verifiche di taratura dei dispositivi deve essere – generalmente – compreso tra i 30 e i 230 km/h come previsto dal D.M. 282/2017.

Pertanto gli automobilisti che ricevono una multa per eccesso di velocità devono verificare sul verbale la data dell’ultima taratura dell’autovelox, se la data è successiva al 31 luglio 2017 – data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 282 – è possibile richiedere all’organo accertatore la documentazione relativa alla tarature per verificare le velocità a cui sono stati effettuati i test.

Potranno comunque sorgere dei problemi pratici poiché, gli accertatori hanno generalmente a disposizione il solo certificato di taratura dell’autovelox il quale attesta il compimento delle operazioni ma non specifica a quale velocità si sono svolte le prove (come si può vedere nella foto).

Multe con autovelox successive al primo agosto sono nulle

 

Il Ministero dei Trasporti con il parere del 27 ottobre 2017 n. 6573, per scongiurare la messa fuori servizio degli apparecchi tarati dopo il 1 agosto 2018 senza rispettare i nuovi parametri, ha affermato che la taratura può considerarsi regolare se eseguita in un intervallo di velocità dove:

Il limite massimo superiore sia almeno pari al limite massimi di velocità relativo alle strade sottoposte a controllo aumentato di 70km/h

Secondo il parere del Ministero la scelta di tale valore garantirebbe la validità dell’accertamento, poiché l’art. 142 del Codice della strada prevede che il superamento massimo di velocità perseguibile è di 60 km/h oltre il limite.

Pertanto superamenti di velocità superiori a quella massima verificata nel corso delle operazioni di taratura periodica si potranno comunque ritenere validi poiché tale eccesso sarebbe superiore al limite massimo di 60 km/h imposto dal codice della strada e comunque sanzionato alla stessa maniera.

Inoltre la velocità di prova di 70 km/h superiore al limite tiene conto anche della riduzione del 5% con un minimo di 5 km/h che deve essere applicata alla velocità rilevata dal dispositivo di rilevamento della velocità.

Il Decreto Ministeriale 282/2017, prevede un numero minimo di rilevamenti per poter ritenere valida la verifica di taratura, nello specifico precisa che:

Il numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200. Per le verifiche di taratura periodiche successive a quella iniziale, il numero totale dei rilevamenti può essere può essere compreso tra un minimo di 50 ed un massimo di 100

Pertanto un numero minore di passaggi può essere ritenuto non sufficiente per provare il regolare funzionamento dell’autovelox.

Multa con autovelox annullabile se non sono rispettate le regole previste per la taratura

Presumibilmente il parere Ministeriale – che cerca di salvare le verifiche di taratura effettuate senza rispettare tale indicazione – sarà seguito dai funzionari della Prefetture che saranno chiamati a pronunciarsi su ricorsi presentati dinnanzi al Prefetto, mentre i Giudici di Pace potrebbero fornire un interpretazione più stringente della norma (annullando i verbali in presenza di verifiche di taratura non complete).

Per quanto riguarda la questione relativa agli intervalli di velocità entro i quali devono essere effettuate le misurazioni va detto che molti degli autovelox attualmente utilizzati non sono testati per velocità superiori ai 230 km/h come previsto dal Decreto Ministeriale 282/2017 e pertanto è sempre opportuno chiedere copia delle tabelle che evidenziano le risultanze dei passaggi.

Anche il compimento di un numero di passaggi di verifica minore rispetto a quello previsto dalle norme può costituire un valido motivo di ricorso.

Il Giudice di Pace di  Voghera con la sentenza n. 37 del 27 febbraio 2019 ha annullato un verbale per eccesso di velocità in presenza di un numero di passaggi inferiore a quello previsto dalle norme, nello specifico:

Il numero dei passaggi deve essere compreso fra i 100 e i 200, mentre nella fattispecie di cui all’odierno ricorso, risultano essere state effettuate n. 27 misurazioni fra i 30 e i 100 km/h e n. 29 misurazioni oltre i 100 km/h

Inoltre, anche il mancato deposito dell’apposito verbale di taratura (attestante il numero di passaggi di verifica compiuti e le velocità a cui sono stati effettuati tali passaggi) e la semplice conferma del perfetto funzionamento e taratura dell’autovelox costituisce un’insufficiente motivazione che può portare all’annullamento del verbale da parte del Giudice di Pace.

In conclusione

In questo articolo abbiamo approfondito le norme in materia di regole per il compimento delle verifiche di taratura.

In particolare abbiamo chiarito che:

Tutte le tarature fatte prima del 1 agosto 2017 continuano ad essere valide e scadono ad un anno (quindi se l’apparecchio è stato tarato il 31 luglio 2017 la taratura dovrà essere effettuata nuovamente il 31 luglio del 2018)

Se il certificato di taratura è scaduto nel periodo dal 1 agosto ad oggi è necessario verificare come è stata effettuata la taratura del dispositivo.

Se la taratura non è stata effettuata nel campo di velocità compreso tra i 30 e i 230 km/h è possibile contestare la multa per eccesso di velocità

Se la taratura è stata compiuta effettuando un numero di passaggi inferiore a 100 è possibile contestare il verbale come chiarito dal Giudice di Pace di Voghera con la sentenza n. 37/2019

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