Spostarsi nelle città – soprattutto nei grandi e trafficati centri urbani – è molto difficile e lo situazione è ancora più complessa se gli spostamenti devono essere effettuati da persone con disabilità.
In questo articolo analizzeremo alcuni dei diritti riconosciuti agli automobilisti diversamente abili e nello specifico se chi espone il contrassegno per disabili può accedere liberamente alle ZTL (zone a traffico limitato).
Libertà di accesso alla ZTL ai titolari di contrassegno per disabili
L’art. 11 del D.P.R. 503/1996 permette ai titolari del contrassegno speciale per disabili la circolazione e la sosta nelle cosiddette zone a traffico limitato, nonché nelle aree pedonali urbane, qualora nelle medesime aree sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità.
Tale possibilità di accesso alla ZTL è concessa al veicolo munito di contrassegno speciale per disabili sia se il disabile è il conducente, sia se è il passeggero del veicolo.
Tale libertà di circolazione era già stata affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 719/2008, nella quale aveva precisato che il contrassegno invalidi consente al titolare di circolare con qualsiasi veicolo nelle ZTL su tutto il territorio nazionale, con il solo obbligo di esporre il contrassegno.
Pertanto l’eventuale verbale per transito non autorizzato sulla ztl può essere contestato.
Nulla la multa per accesso alla ztl al disabile munito di contrassegno invalidi
Il problema delle sanzioni per accesso non autorizzato alla ztl si pone, principalmente, con riferimento agli automobilisti non residenti in un dato Comune i quali a seconda delle regole previste dai vari enti per poter accedere alla zona a traffico limitato devono comunicare (via fax, email, mediante numero verde, ecc) i dati necessari per l’autorizzazione all’accesso.
In caso di mancato invio di tali informazioni l’automobilista potrebbe essere multato per l’accesso non autorizzato, tuttavia poichè i titolari del contrassegno invalidi hanno il diritto transitare nelle zone a traffico limitato (ZTL) l’eventuale multa sarà annullabile.
Altri problemi possono sorgere in quei comuni che riconoscono la possibilità al conducente, di un veicolo adibito al trasporto di persone invalide, che è entrato nella zona a traffico limitato ZTL senza aver comunicato i dati di “regolarizzare” il transito comunicando entro 48 dall’accesso i dati all’amministrazione.
In assenza della regolarizzazione entro 48 ore dall’accesso verrà contestata all’automobilista la multa per accesso non autorizzato alla ZTL.
Su questo tema è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 21320 del 14 settembre 2017, nella quale ha chiarito che l’obbligo della comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale, non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996.
Infatti, secondo la Corte, quando l’obbligo opera ex post (cioè quando la comunicazione deve essere effettuata nelle 48 ore successive all’accesso alla ZTL) questo risponde all’esigenza di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, al fine di evitare di notificare i verbali a soggetti titolari del contrassegno invalidi.
Uniformandosi a questi principi il Giudice di Pace di Palermo (con la sentenza 627/2018), quello di Lecce (con la sentenza 754/2018) e quello di Ischia (con la sentenza n. 1033/2019), hanno annullato, verbali per accesso alla ztl ad automobilisti titolari di contrassegno speciale per disabili che hanno dimostrato di avere tutti i requisiti imposti dalla legge per il rilascio del contrassegno.
In conclusione
I disabili muniti di regolare contrassegno possono transitare in tutte le zone a traffico limitato del territorio nazionale e qualora contestata la violazione questa può essere annullata.
Inoltre non ha rilievo l’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive che ha il solo scopo di evitare la notifica delle contravvenzioni agli utenti legittimati all’accesso, agevolando la velocità dei controlli da parte dell’amministrazione.
Quindi anche la multa contestata all’automobilista a seguito della mancata “regolarizzazione” della propria posizione entro 48 ore può essere annullata.
Se hai ricevuto una multa per accesso alla ztl emessa in presenza di un contrassegno per disabili potrebbero esserci gli estremi per la proposizione di un ricorso contro il verbale.
Quello appena illustrato è solo uno dei tanti vizi che un verbale per accesso alla ztl può presentare.
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Salve io ho ricevuto una multa nella Zdl ed ho un contrassegno disabili, ignorante del fatto che potevo contestarla ho pagato la multa . Come posso riprendere i miei soldi
Caro Giancarlo,
Una volta pagata la multa non è più possibile fare ricorso.