La presentazione del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace blocca l’obbligo di comunicare i dati del conducente del veicolo al momento dell’infrazione?
Si tratta di una questione che crea molti dubbi negli automobilisti e sulla quale si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, la quale ha fatto chiarezza sull’obbligo di comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso.
Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/3971/11/109/16 del 29.04.2011 la presentazione del ricorso contro il verbale costituisce un giustificato e documentato motivo per l’omissione dei dati del conducente e non consente di applicare la sanzione prevista dall’art. 126 bis del Codice della strada, poiché:
Il destinatario dell’invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi
Questa interpretazione fornita dal Ministero è stata confermata da diverse sentenze tra le quali la sentenza 8354/2016 del Tribunale di Roma, nella quale è stato ribadito che:
L’impugnazione della multa sospende l’obbligo del proprietario dell’auto di comunicare entro 60 giorni chi era alla guida per non perdere i punti della patente. Viola, infatti, il diritto di difesa dover rivelare i dati personali del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale
Va precisato che, come affermato anche nella citata Circolare Ministeriale, in pendenza di ricorso l’obbligo resta sospeso e si riattiva dopo il termine con esito sfavorevole per il ricorrente dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, ovvero nel caso in cui il ricorso venga rigettato dal Prefetto o dal Giudice di Pace.
Secondo la Corte di Cassazione la presentazione del ricorso non blocca l’obbligo di comunicare i dati del conducente
Con la sentenza n. 28136 del 24 novembre 2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che poiché l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente – da parte del proprietario del veicolo – rappresenta un obbligo distinto da quello di pagare la sanzione per la violazione principale, cioè quella per cui stata elevata la multa.
Inoltre secondo la Suprema Corte essendo l’obbligo di comunicare i dati richiesti dalla Pubblica Amministrazione autonomo e destinato ad assolvere una funzione propria, questo
Non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall’eventuale pagamento della multa correlata alla violazione principale di Codice della Strada.
Questo orientamento è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18027/2018 depositata il 9 luglio 2018, pertanto secondo l’orientamento della Corte, poiché l’obbligo di comunicazione è indipendente dal ricorso proposto nei confronti della sanzione principale, il termine per effettuare la comunicazione dei dati del conducente decorre dal momento della richiesta da parte dell’autorità.
In conclusione: si deve effettuare la comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso?
Secondo la Circolare del Ministero degli Interni del 29 aprile 2011 non è necessario comunicare i dati del conducente quando si presenta ricorso, tuttavia la Cassazione si è espressa in senso opposto in diverse occasioni.
Allo stato attuale per capire se è necessario o meno procedere alla comunicazione dei dati del conducente in caso di ricorso è necessario analizzare attentamente il verbale (alla ricerca di indicazioni simili a quelle presenti nelle foto che seguono), se gli accertatori decidono di disattendere le indicazioni fornite dal ministero sarà necessario procedere comunque alla comunicazione dei dati del conducente, con la precisazione che i punti saranno decurtati solo in caso di esito negativo del ricorso.
Questo perché l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno con la richiamata circolare non ha valore vincolante, ma si limita ad offrire agli uffici pubblici destinatari della stessa un’interpretazione della normativa da parte dell’amministrazione.
Tuttavia gli accertatori destinatari della comunicazione possono decidere di disattendere tali indicazioni e procedere con la richiesta di comunicazione dei dati del conducente.
L’effetto di questa duplice interpretazione è che alcuni organi – ad esempio la Polizia Stradale – tendono a seguire la prassi ministeriale (indicando nei verbali che in caso di ricorso le generalità del conducente dovranno essere comunicate solo a seguito della notifica del provvedimento con il quale si concludono i rimedi giurisdizionali), mentre altri organi accertatori – in particolare le Polizie Locali – tendono a seguire l’orientamento fornito dalla Corte di Cassazione.
Se hai ricevuto una multa e vuoi proporre ricorso analizza attentamente il verbale al fine di verificare se l’organo accertatore si è adeguato o meno alle indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale, secondo la quale la comunicazione dei dati del conducente non è necessaria in caso di ricorso.
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Salve, ho ricevuto sanzione per omessa comunicazione dati, premetto che nel verbale era chiaramente indicato l’obbligo di comunicazione e che la sanzione è stata notificata nei termini.
Contro la contravvenzione (che prevedeva anche la rimozione della mia auto) ho fatto ricorso e a breve il Prefetto scioglierà la riserva. Se vinco il ricorso, questo non travolge automaticamente anche la sanzione amministrativa di cui sopra? Perché il verbale, prima facie non doveva essermi assolutamente elevato?
Cara Luana,
E’ una questione controversa, secondo alcune interpretazioni la comunicazione deve comunque essere inviata anche in caso di proposizione del ricorso (ovviamente la stessa resta congelata fino alla definizione del procedimento).
Per valutare la possibilità di contestare la sanzione per omessa comunicazione dei dati dovrebbe verificare le indicazioni contenute nel verbale e nel modulo per la comunicazione dei dati del conducente.
buonasera,
ho pagato regolarmente una multa per eccesso di velocità al che ho notificato i dati del conducente ma mi e’ arrivata la multa per non averli forniti ,in quanto mi sono resa conto poi di un errore di battitura nell’ indirizzo pec del destinatario…ho le prove come in buona fede ho fatto l’errore di battitura sull tastiera e come l’abbia inviata nei termini previsti.. posso fare ricorso?
Cara Valentina,
Il comando non ha mai ricevuto la comunicazione, quindi ha regolarmente emesso il verbale. Nell’eventuale ricorso potrebbe chiedere di essere rimessa in termini per comunicare i dati, ma non è detto che la richiesta venga accolta.
Articolo chiaro, preciso e puntuale che mette in luce non solo la complessità della normativa italiana ma soprattutto la contraddittorietà degli organi istituzionali chiamati ad esprimersi in merito. Orientamenti opposti generano ulteriore confusione che certamente non aiuta gli ignari cittadini che incappano nelle maglie della burocrazia. Nel caso in specie c’è da dire che la comunicazione dei dati del conducente non è affatto indipendente dalla sanzione principale in quanto tale adempimento ha senso soltanto in caso di rigetto del ricorso e quindi solo a conclusione del procedimento.
Caro Giovani,
Fa molto piacere ricevere messaggi di apprezzamento del nostro lavoro di ricerca.
Salve
ho fatto comunicazione dei dati conducente verso la pec della polizia stradale da un mio indirizzo mail NON PEC…ora mi arriva una nuova sanzione per mancata comunicazione dei dati del conducente. Cosa posso fare? Posso fare ricorso? Esiste un modo per farmi annullare questa sanzione?
Caro Luca,
Presumibilmente la sua comunicazione non è mai stata ricevuta, poiché generalmente dagli indirizzi non pec non è possibile inviare comunicazione ad indirizzi di posta elettronica certificata
Buongiorno,
Chiedo possibilmente aiuto per due ricorsi presentati per violazione codice della strada:
Ricorso 1 al prefetto di Caserta,
per il quale sono trascorsi ormai 8 mesi senza ricevere alcun riscontro,si intende accolto?Quanti gg devono trascorrere dalla notifica della presentazione del riscorso?
Inoltre nel verbale è indicato l’obbligo di comunicare i dati del conducente entro 60gg a decorrere dalla data di not. del provv. con cui si sono conclusi i rimedi giudiziari.In questo caso, non avendo ricevuto alcuna notifica, non devo fare nessuna comunicazione?
Ricorso 2 al prefetto di Latina,
quali sono i termini da attendere per eventuale archiviazione,per la parte relativa alla comunicazione dei dati del conducente non vi è indicato nulla nel verbale,quindi non vanno comunicati in nessun caso ?
Ringrazio anticipatamente
Caro Mariano,
Premesso che senza conoscere i dettagli è difficile esprimere un parere, va valutata anche l’incidenza della sospensione dei termini per l’emergenza sanitaria
Buongiorno, per il conteggio dei 90 giorni, dove posso trovare la data in cui la polizia ha dato raccomandata con multa alla posta?
Cara Francesca,
La data di spedizione è indicata nella relata di notifica, oppure può essere ricavata tracciando la spedizione sul sito di Poste.
Buonasera,
è stato rigettato il ricorso al Prefetto entro i termini ed è stato pagato.Prima di sapere l’esito del Prefetto, non ho comunicato i dati del conducente, entro i termini mi è arrivato il secondo verbale e ho fatto opposizione . Ora volevo chiedervi per la non comunicazione dei dati del conducente, per non aver pagato neanche la sanzione xkè aspettavo l’esito del Prefetto, cosa prevede la norma ?
Cara Antonella,
Difficile da dire senza avere modo di analizzare la documentazione. Il ricorso contro il verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente è ancora pendente?
Tutto molto chiaro grazie, purtroppo non conoscendo la materia ho fatto ricorso e non ho quindi risposto alla richiesta dei dati ed ora mi trova a pagare una multa di 224,40 euro. Mi sembra in ogni caso un’esagerazione.
Marcella
Cara Marcella,
Sarebbe necessario analizzare il verbale originario (quello per il quale avrebbe dovuto comunicare i dati), per capire se nello stesso era chiaramente indicato o meno che i dati dovevano essere comunicati anche in pendenza di ricorso.
Come al solito un buon articolo, chiaro ed esplicativo.
Caro Mario,
La ringrazio per i complimenti, il nostro scopo è proprio quello di fare chiarezza sul complicato sistema normativo italiano.