In Italia a differenza di quanto accade in altri paesi non è possibile elevare multe per eccesso di velocità utilizzando un autovelox nascosto.

Purtroppo anche se non è possibile molto spesso le amministrazioni utilizzano gli autovelox posizionandoli nei modi più assurdi, al solo scopo di fare cassa.

Nel video qui sotto puoi vedere alcuni esempi che mostrano in modo chiaro che il fine di chi ha posizionato i dispositivi non è quello di migliorare la sicurezza stradale, ma solo quello di fare più multe possibili.

Cosa dice il codice della strada sulla visibilità degli autovelox

L’art. 142, comma 6 – bis, del Codice della Strada prevede che:

Le postazioni di controllo sulla rete stradale devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice

La Cassazione ha più volte affermato che la preventiva segnalazione e la visibilità della postazione devono essere garantite per tutte le tipologie di rilevazione, quindi sia per gli autovelox fissi che per quelli mobili (anche per quelli montati sulle auto delle forze dell’ordine, ovvero il cosiddetto Scout Speed).

L’esatta interpretazione della norma sulla visibilità degli autovelox

La Cassazione con la sentenza 9556 del 7 aprile 2023 ha precisato che contrariamente a quanto affermato da alcuni Giudici di Pace «preventivamente segnalate» è diverso dal significato del sintagma «ben visibili»

Infatti secondo la Suprema Corte:

Un oggetto o uno stato dei luoghi può essere preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e, viceversa, può essere ben visibile e non essere preventivamente segnalato.

Quindi il citato articolo 142, comma 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti.

Quindi la mancata segnalazione o la mancata visibilità della postazione costituiscono motivo di ricorso contro la multa per eccesso di velocità.

L’amministrazione deve provare che l’autovelox non era nascosto

Secondo diverse pronunce in caso di specifica contestazione da parte dell’automobilista, deve essere l’amministrazione ha fornire la prova della corretta visibilità dell’autovelox (in questo senso si è espressa la Cassazione con l’ordinanza 680 del 13 gennaio 2011).

Infatti la visibilità visibilità della segnaletica e la buona visibilità dell’autovelox costituiscono valutazioni, come tali sottratte all’onere di querela di falso, e quindi dinanzi alla specifica contestazione, l’amministrazione deve provare tali circostanze (quindi che l’autovelox non era nascosto), tali da fondare la legittimità dell’accertamento.

In conclusione

Non è possibile accertare violazioni con gli autovelox nascosti dietro cespugli o guardrail, così come quelli camuffati nelle auto utilizzate dalla polizia stradale e dai vigili urbani per i loro servizi. In caso contrario, la multa può essere annullata.

Se hai ricevuto una multa per eccesso di velocità ed il dispositivo era nascosto o poco visibile non esitare a contattarci per proporre ricorso.

Tuttavia anche se l’autovelox era ben visibile il verbale potrebbe presentare altri vizi sui quali fondare un ricorso, pertanto prima di pagare la multa richiedi una valutazione da parte dei nostri esperti sul tasto che trovi qui sotto.