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Con il termine segnalatori di autovelox si indicano genericamente tutti quei dispositivi capaci di segnalare la presenza di apparecchi per la rilevazione della velocità (ad esempio autovelox, telelaser o tutor).
Ad oggi esistono molti dispositivi che in vari modi possono segnalare la presenza di rilevatori della velocità (ad esempio questa funzione è prevista anche in molti navigatori satellitari), tuttavia non tutti i dispositivi presenti sul mercato sono legali.
Segnalatori di autovelox: cosa dice il Codice della Strada
L’art. 45, comma 9 – bis, del codice della strada prevede che:
E’ vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso dei dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’art. 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni
Dalla lettura di questo articolo sembrerebbe vietato l’uso di tutti i dispositivi diretti alla segnalazione dei rilevatori di velocità, tuttavia è necessario fare alcune precisazioni poiché se sono rispettati alcuni requisiti tali dispositivi per la segnalazione degli autovelox sono pienamente legali.
Segnalatori di autovelox: quali sono legali
Nello specifico, come precisato anche dal Ministero dell’Interno con una Circolare del 2011, sono vietati solo quei dispositivi che possono fornire in tempo reale informazioni sull’effettuazione di servizi di controllo intercettando l’apparecchiatura di controllo (autovelox o tutor), ovvero che sono in grado di segnalare se il dispositivo sia o meno in funzione.
Lo stesso Ministero dell’interno si era già pronunciato nello stesso senso (Circolare n. 300/A/1/24236/144/5/20/5 del 19 giugno 2007) con riferimento ai navigatori satellitari precisando che “non sono soggetti alla disciplina di cui all’art.45, commi 9-bis e 9-ter, c.d.s., se sono idonei solo a registrare preventivamente le localizzazioni dei presunti siti ove si svolgono i servizi di controllo della velocità, ovvero delle apparecchiature in postazione fissa ed a restituire tali informazioni in occasione del transito nei pressi delle località precedentemente memorizzate”
Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3853 del 18 febbraio 2014 con la quale ha sottolineato la regolarità di tutti quei dispositivi diretti alla sola segnalazione delle postazioni autovelox, senza la capacità di rilevare autovelox effettivamente in funzione o di andare ad interferire con il funzionamento di tali dispositivi.
Rilevatori autovelox illegali: quali sono le sanzioni
L’uso di dispositivi anti autovelox illegali e la conseguente violazione dell’art. 45, comma 9 – bis, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 827 a euro 3.312, se il fatto non costituisce reato.
In tali casi il reato ipotizzabile è quello previsto dall’art. 340 del Codice Penale (interruzione di un ufficio o servizio pubblico), sotto il profilo della turbativa della regolarità del rilevamento della velocità.
In conclusione
I dispositivi di rilevamento degli autovelox diretti alla sola segnalazione delle postazioni, anche attraverso l’indicazione da parte degli utilizzatori appartenenti alla “community” della dislocazione dei dispositivi sono perfettamente legali.
Mentre sono illegali tutti quei dispositivi capaci di intercettare l’apparecchiatura di controllo (ad esempio captando il segnale inviato dall’autovelox) segnalando se la stessa è in funzione o capaci d’interferire con il funzionamento di tali dispositivi (ad esempio tutti quei dispositivi generalmente denominati anti – autovelox).
Pertanto nella scelta del dispositivo da utilizzare è fondamentale verificare il funzionamento dello stesso per evitare di acquistare ed installare uno strumento illegale, che come abbiamo visto può portare all’applicazione di sanzioni molto elevate.
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Salve e grazie dell’articolo,
è possibile sapere se i dispositivi il cui utilizzo in auto è illegale, possono comunque essere acquistati da un privato e tenuti a casa senza commettere alcun illecito ?
Dalla lettura dell’art. 45, comma 9 – bis del codice della strada, pare che sia vietato solo il loro uso in auto, ma non anche l’acquisto e la detenzione a casa da parte di un utente privato.
Caro Marco,
Tuttavia bisogna distinguere il piano dell’illecito amministrativo, da quello penale. La stessa norma sottolinea più volte “ove il fatto non costituisca reato”.