INDICE
- 1 Come viene definito il marciapiede dal Codice della Strada
- 2 Il divieto di sosta e fermata sul marciapiede (art. 158 CdS)
- 3 La sanzione prevista per il parcheggio sul marciapiede
- 4 Sosta sul marciapiede: quando si può fare ricorso contro la multa
- 5 In conclusione: in quali casi è possibile contestare la multa per parcheggio sul marciapiede
Premesso che parcheggiare sul marciapiede andrebbe evitato per rispetto dei pedoni che hanno bisogno del passaggio libero (soprattutto nel caso di disabili che fanno uso di carrozzelle o alle mamme con i passeggini), tuttavia in alcuni casi la multa per sosta sul marciapiede può essere contestata
Come viene definito il marciapiede dal Codice della Strada
L’art. 3, comma 33, del codice della strada definisce il marciapiede come:
Parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni
Generalmente il marciapiede è rialzato rispetto al piano delle strada, allo scopo di impedire in modo più efficace l’invasione da parte dei veicoli. Tuttavia, esso può essere anche “a raso” e delimitato in altro modo, ad esempio con strisce o paletti.
Il già citato articolo 3, al comma 36, precisa che deve considerarsi marciapiede la parte “della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni”.
Il divieto di sosta e fermata sul marciapiede (art. 158 CdS)
L’art. 158 del codice della strada al comma 1 espressamente prevede che:
La fermata e la sosta sono vietate: sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione
Dove per sosta si intende l’arresto prolungato nel tempo (che generalmente prevede anche l’allontanamento del proprietario del mezzo) e per fermata, invece, si intende in un arresto temporaneo del mezzo (ad esempio alla fermata per far salire o scendere dei passeggeri dal veicolo).
Tuttavia la stessa norma prevede che la segnaletica, orizzontale o verticale, possa autorizzare la fermata o la sosta su zone destinate ai pedoni.
La sanzione prevista per il parcheggio sul marciapiede
Il più volte richiamato articolo 158 del C.d.S prevede delle sanzioni diverse a seconda del tipo di veicolo con il quale è stata commessa la violazione, nello specifico:
■ Se la violazione è stata commessa con un’automobile, è prevista una multa da un minimo di 87 euro fino ad un massimo di 345 euro
■ Se la violazione è stata commessa con ciclomotore o motoveicolo a due ruote è previsto il pagamento di una somma da euro 41 a euro 168
Va rilevato che per la sosta o fermata sul marciapiede non è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Le sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione, pertanto se la sosta si protrae per più giorni la sanzione può essere applicata per ogni giorno di sosta.
Sosta sul marciapiede: quando si può fare ricorso contro la multa
La multa per parcheggio sul marciapiede può essere contestata in diversi casi, tra i quali:
■ Multa per sosta sul marciapiede elevate da un ausiliare del traffico
■ Mancata rimozione del veicolo in sosta sul marciapiede
■ Errata indicazione del veicolo
Multa per parcheggio sul marciapiede elevata da un ausiliare del traffico
In linea generale non rientra nella competenza dell’ausiliare del traffico (dipendente della società di gestione dei parcheggio o appartenente al personale ispettivo delle aziende di trasporto) la contestazione delle violazioni per sosta e fermata sul marciapiede.
Esiste un’eccezione a questa regola, infatti, il verbale elevato dall’ausiliare del traffico, appartenente alle categorie indicate, è valido quando il marciapiede è funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in concessione, oppure alla circolazione dei mezzi pubblici.
Un discorso diverso va fatto per gli ausiliari del traffico dipendenti comunali (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97) che sono abilitati alla prevenzione ed all’accertamento delle violazioni esclusivamente in materia di sosta, su tutto il territorio comunale.
Pertanto tali soggetti sono autorizzati ad elevare anche sanzioni per sosta sul marciapiede.
Secondo un orientamento più rigoroso la competenza degli ausiliari del traffico dipendenti comunali riguarda le sole violazioni in materia di sosta e quindi tali soggetti non possono ritenersi autorizzati a contestare le violazioni in materia di fermata.
Mancata rimozione del veicolo in sosta sul marciapiede
Una questione molto dibattuta è quella relativa alla possibilità di contestare il verbale per la sosta sul marciapiede quando alla contestazione della violazione non sia seguita la rimozione del veicolo.
L’art. 159 del codice della strada è molto chiaro sul punto, infatti prevede che:
Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3
Quindi il legislatore ha voluto sottolineare la necessità di spostare immediatamente il veicolo in sosta sul marciapiede che intralcia il passaggio dei pedoni.
Secondo tale interpretazione in caso di veicolo in sosta sul marciapiede l’agente accertatore deve applicare la sanzione pecuniaria e la rimozione del veicolo, la quale è da intendere obbligatoria e non discrezionale.
Questa interpretazione è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza, ad esempio Giudice di Pace di Roma, con la sentenza del 17/05/2003 in tema di art. 159 del C.d.S. ha precisato:
Detta norma utilizzando il verbo “dispongono” non lascia alcun potere discrezionale all’agente operante allorquando lo stesso rileva la violazione di una delle fattispecie indicate dall’art. 158
Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1272/2008 (con la quale ha ribadito quanto affermato nella sentenza n. 25388/2007) ha sottolineato che:
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 158 e di cui al successivo art. 159, comma 1, lett. a), è sempre disposta (quindi obbligatoria senza alcun apprezzamento discrezionale da parte degli organi di polizia stradale) la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo trovato in sosta nelle situazioni specificatamente indicate dai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 158
Quindi la multa per sosta sul marciapiede può essere contestata quando all’applicazione della sanzione non segue anche la rimozione del veicolo e quando tale mancata rimozione non è motivata nel verbale.
Errata indicazione della targa del veicolo
Può accadere che l’automobilista riceva la notifica di una multa per divieto di sosta in una città o in un luogo in cui non è mai stato, o in cui non poteva trovarsi al momento dell’infrazione.
Si tratta di una situazione molto frequente che può verificarsi per vari motivi ad esempio per un errore di trascrizione al momento della redazione del verbale, oppure la targa potrebbe essere stata clonata o alterata (ad esempio applicando del nastro isolante per modificare le lettere della targa).
In questo caso il verbale è illegittimo ed il proprietario del veicolo può contestare la violazione a patto di poter provare la sua estraneità ai fatti (nello specifico deve poter dimostrare che il veicolo non poteva essere sul luogo dell’infrazione al momento della violazione).
In conclusione: in quali casi è possibile contestare la multa per parcheggio sul marciapiede
In questo articolo abbiamo chiarito quali sono le regole e le sanzioni in materia di sosta e fermata sul marciapiede.
Se hai ricevuto un verbale che presenta uno dei vizi indicati non esitare a presentare ricorso contro il verbale, puoi affidarti al nostro servizio professionale di redazione dei ricorsi cliccando sul tasto “Voglio acquistare il ricorso”.
I motivi di ricorso che abbiamo appena illustrato rappresentano solo alcune delle motivazioni grazie alle quali è possibile contestare il verbale per sosta sul marciapiede.
Quindi, anche se il verbale in apparenza sembra regolare, questo potrebbe presentare altri vizi sui quali fondare il ricorso, pertanto se vuoi far osservare il verbale ad occhi allenati ad individuare irregolarità nei verbali clicca sul tasto “Si, voglio la consulenza” e fai analizzare il verbale da uno dei nostri esperti.
Buongiorno, ho ricevuto ieri un preavviso di multa per sotsta parziale sul marcipiede. Tuttavia il veicolo non è stato rimosso, è ancora possibile fare ricorso in autotutela per questo motivo? Per verificare che sia stata inserita una lecita motivazione per la mancata rimozione del veicolo devo attendere l’arrivo del verbale allo scadere dei 10 giorni, il che comporterebbe dover pagare un importo non ridotto nel caso in cui non ci fossero gli estremi per il ricorso. C’è un modo per vedere il verbale prima dello scadere dei 10 giorni?
Caro Luca,
Deve attendere il verbale.
La possibilità di pagare con lo sconto sarà prevista anche nel verbale.
Per approfondire le consiglio di leggere la nostra guida sul preavviso di accertamento
Ho trovato oggi una multa sul parabrezza per sosta parziale sul marciapiede. Non c’è scritto nulla riguardo alla rimozione e la macchina non è stata rimossa. Posso quindi fare ricorso per questo motivo?
Inoltre in questi casi avrebbe senso spostare la macchina giù da marciapiede fare una foto e fare il ricorso dicendo che la macchia non era sul marciapiede?
Caro Saverio,
Deve attendere la notifica del verbale, che potrebbe contenere la motivazione della mancata rimozione del veicolo.
La seconda idea non ha molto senso, per due motivi:
1. potrebbero aver fatto delle foto ai mezzi in sosta
2. le dichiarazioni degli agenti sono coperte dalla “fede privilegiata”
Ho ricevuto un preavviso di accertamento per divieto di sosta su marciapiede, ma nello stesso non viene indicata nessuna sanzione accessoria per la rimozione del veicolo o per il suo impedimento. In caso decida di presentare ricorso devo attendere il verbale vero e proprio? In quel caso, nel verbale potrebbe invece essere indicato il motivo per cui non è stata eseguita la rimozione? Grazie
Caro Domenico,
Il preavviso non è contestabile quindi dovrà attendere il verbale, il quale potrebbe contenere la motivazione dalla mancata rimozione del mezzo.
Ho ricevuto un verbale per sosta sul marciapiede ma la vettura non è stata rimossa. Sul verbale tuttavia è precisato “Sanzione accessoria: Rimozione del veicolo”. E’ sufficiente questa precisazione del verbale per considerare “motivata” la mancata rimozione del veicolo? Grazie.
Caro Marco,
Parliamo del preavviso di accertamento o del verbale vero e proprio? Generalmente viene anche indicata la motivazione per la quale non è stata effettuata (ad esempio indisponibilità di mezzi per la rimozione o simili).
buona sera, ho ricevuto una multa che dice : lasciava il veicolo in sosta sul marciapide. Non ricordo assolutamente e vista ora (21) non mi risulta mi sia
allontanato….verifichero’ con richiesta foto. Di sicuro non c’e stata rimozione del
veicolo. E’ possibile fare qualcosa ? grazie
Caro Giovanni,
Per questo tipo di violazioni spesso non ci sono immagini, tuttavia è corretto provare a contattare l’accertatore per chiedere copia dell’eventuale immagine.
Il fatto che attualmente le multe in cartaceo non vengano più lasciate sul cruscotto esterno e che esse vengano invece recapitate a mezzo posta, può essere invocato come motivo del ricorso qualora si subiscano più multe per giorni diversi? Adducendo la motivazione che il mancato rinvenimento della multa possa essere ingannevole e indurre il proprietario che sia consentito il.parcheggio?
Cara Domenica,
No, perché quella lasciata sul veicolo non è la multa, ma il preavviso di accertamento (atto non obbligatorio)