Hai ricevuto una multa e, esaminando il verbale, ti sei accorto che è scritto in modo confuso o addirittura illeggibile?
Potresti avere tra le mani un’opportunità per contestare la sanzione e ottenerne l’annullamento.
In questo articolo approfondito, esploreremo in dettaglio il fenomeno della “multa scritta male”, analizzando quando un verbale può essere annullato per tale motivazione.
Cosa si intende per “multa scritta male”?
Quando parliamo di multa scritta male, ci riferiamo a diverse situazioni in cui il verbale presenta vizi di forma o errori che ne compromettono la validità. Questi possono includere:
- Illeggibilità: quando la grafia del verbalizzante è talmente confusa da rendere impossibile la comprensione del contenuto.
- Errori nella compilazione: dati mancanti, incongruenze nelle date o negli orari, informazioni contrastanti.
- Omissioni di elementi essenziali: mancanza della firma dell’agente accertatore, assenza dell’indicazione precisa della violazione contestata, etc.
- Contraddizioni interne: quando le informazioni riportate nel verbale sono in contrasto tra loro.
- Caratteri troppo piccoli: quando il testo è difficilmente leggibile a causa delle dimensioni ridotte.
È importante sottolineare che non tutti gli errori rendono automaticamente nulla una multa. La giurisprudenza ha stabilito che solo i vizi sostanziali, ovvero quelli che impediscono al cittadino di comprendere l’addebito o di esercitare il proprio diritto di difesa, possono portare all’annullamento della sanzione.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui la nullità del verbale si verifica solo in presenza di vizi che ne compromettano la funzione e lo scopo.
Ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che:
l’illeggibilità della sottoscrizione dell’agente accertatore non comporta la nullità del verbale di contestazione, essendo sufficiente che da esso si evinca la provenienza dell’atto da un organo della P.A. nell’esercizio delle sue funzioni
Esempi concreti di multa scritta male
Vediamo alcuni esempi pratici di situazioni in cui una multa è stata annullata perché scritta male:
■ Verbale completamente illeggibile: il Giudice di Pace di Lucca, con la sentenza n. 494 del 26 maggio 2016, ha annullato un verbale per violazione dell’art. 174 del Codice della Strada perché scritto con “calligrafia poco leggibile nella parte descrittiva del fatto”.
Il giudice ha ritenuto che ciò violasse l’art. 201 comma 1 del CdS, che richiede estremi precisi e dettagliati della violazione, compromettendo il diritto di difesa dell’automobilista.
Per lo stesso motivo, cioè la completa illeggibilità del verbale, il Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza n. 423 del 5 maggio 2023 ha annullato un verbale stabilendo che il verbale scritto a mano, se illeggibile e se non supportato da altra documentazione depositata in giudizio da cui evincerne il contenuto, deve essere annullato per violazione del diritto di difesa.
■ Caratteri troppo piccoli: il Giudice di Pace di Pisa, nella sentenza n. 332 del 18 febbraio 2010, ha annullato una multa per omessa comunicazione dei dati del conducente perché l’obbligo di comunicazione era indicato “con caratteri effettivamente piccoli per un soggetto ultraottantenne”, violando il principio di trasparenza richiesto per gli atti amministrativi.
Questo caso è particolarmente interessante perché evidenzia come anche le dimensioni del carattere utilizzato possano essere rilevanti. Il giudice ha riconosciuto che, soprattutto per categorie di cittadini più vulnerabili come gli anziani, l’utilizzo di caratteri troppo piccoli può di fatto impedire la comprensione del contenuto del verbale, violando così il diritto di difesa.
■ Errori sulla targa del veicolo: la Corte di Cassazione, in più sentenze emesse nel corso degli anni, ha confermato l’annullamento di una multa in cui la targa riportata nel verbale non corrispondeva a quella del veicolo dell’automobilista sanzionato, ritenendo l’errore un vizio sostanziale.
Questo perché l’esatta identificazione del veicolo è un elemento essenziale per la contestazione dell’infrazione e per l’esercizio del diritto di difesa da parte del cittadino.
■ Incongruenze nelle date o negli orari: esistono diversi precedenti di annullamento del verbale perché la data di accertamento risultava successiva a quella di notifica.
L’incongruenza tra la data di accertamento e quella di notifica non solo rende poco credibile il verbale stesso, ma solleva dubbi sulla regolarità dell’intero procedimento sanzionatorio, giustificando così l’annullamento della multa.
■ Mancanza di elementi essenziali: l’omessa indicazione nel verbale del luogo preciso dell’infrazione costituisce un vizio invalidante, in quanto impedisce all’automobilista di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
La mancata indicazione del luogo esatto in cui è avvenuta la violazione non permette al cittadino di verificare la fondatezza dell’accusa e di preparare adeguatamente la propria difesa, rendendo quindi il verbale nullo.
Conclusioni: quando la forma vince sulla sostanza
Non tutti gli errori portano all’annullamento e la giurisprudenza tende a essere piuttosto restrittiva nell’interpretazione di cosa costituisca un vizio invalidante.
Tuttavia, come dimostrato dai casi giurisprudenziali citati, ci sono situazioni in cui la forma può effettivamente prevalere sulla sostanza, ciò accade quando i vizi sono sostanziali, ovvero tali da compromettere la comprensione dell’addebito o l’esercizio del diritto di difesa del cittadino.
Se hai ricevuto una multa e hai dubbi sulla sua leggibilità o sulla correttezza formale del verbale, il consiglio è di non agire frettolosamente. Prima di decidere se procedere con un ricorso, è sempre saggio consultare un esperto legale che possa valutare nel dettaglio il tuo caso specifico.
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