La difficoltà di notificare le multe fatte fuori dall’Italia ha generato negli automobilisti che viaggiano, da un paese europeo all’altro, con un targa estera la convinzione di essere “immuni” dalle multe.

La stessa convinzione portava molti automobilisti italiani ad ignorare le multe provenienti dall’estero.

Le cose oggi sono cambiate infatti la multa non solo viene notificata, ma può essere riscossa come se la notifica venisse dall’Italia.

Come sono cambiate le cose in materia di notifica delle multe prese all’estero

Con la pubblicazione della circolare ministeriale del 18 maggio 2016 sul “Sistema automatizzato di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi UE” è operativo il sistema previsto da una direttiva europea 2011/82 (sostituita con la direttiva 2015/413 e recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 37/2014 e 37/2016) che prevede lo scambio di informazioni tra gli Stati Membri dell’Ue in caso di infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Tale scambio di informazioni avviene quando le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l’infrazione.

Per quali violazioni è previsto lo scambio di informazioni tra paesi membri

Lo scambio di informazioni avviene, per ora, solo per otto tipi di infrazioni. La direttiva fa riferimento ad infrazioni cosiddette “gravi” ed in particolare a:

■ Guida in stato di ebrezza

Come definita nella legislazione dello Stato dell’infrazione, quindi sulla base de limiti del tasso alcolemico previsti nello stato in cui è avvenuta l’infrazione

■ Guida sotto l’effetto di stupefacenti

Si fa riferimento anche alla guida sotto l’effetto di altre sostanze con effetto analogo, secondo le regole ed i limiti previsti dallo Stato dell’infrazione

■ Eccesso di velocità

Da intendersi come il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro in cui è avvenuta l’infrazione per il tipo di strada ed il tipo di veicolo

■ Mancato uso della cintura di sicurezza o dei dispositivi di ritenuta per bambini

Il mancato rispetto dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza o di un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE e del diritto dello Stato in cui è avvenuta l’infrazione

■ Mancato rispetto del semaforo rosso

E’ compreso in questo punto anche il mancato rispetto di un qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito dalla legislazione dello Stato in cui è avvenuta l’infrazione

■ Mancato uso del casco protettivo

■ Circolazione sul una corsia vietata

Ricomprende l’uso di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali

■ Uso del cellulare alla guida

Secondo le norme previste dal singolo Stato membro in cui è avvenuta l’infrazione

Come funziona la notifica delle multe prese all’estero

Se un cittadino Italiano si reca in uno dei paesi membri e commette una delle otto violazioni indicate si apre una procedura che prevede una serie di passaggi.

1. L’organo accertatore dello Stato in cui è stata accerta l’infrazione commessa con un veicolo con targa italiana chiede al Punto di Contatto italiano i dati relativi al mezzo che ha quel numero di targa

2. Ricevute le informazioni l’organo accertatore dello stato estero invia per posta (ordinaria o raccomandata, secondo la legge dello stato in cui è stata commessa l’infrazione) all’intestatario del veicolo una comunicazione con l’indicazione dell’infrazione, le modalità per eseguire il pagamento della sanzione e le indicazioni per proporre ricorso contro la sanzione

3. A questo punto l’automobilista ha due possibilità:

■ Pagare la sanzione: in questo caso la vicenda si chiude

■ Fare ricorso contro il verbale (secondo le regole previste nel paese in cui è stata commessa l’infrazione)

4. Se viene presentato il ricorso possono verificarsi due situazioni diverse:

■ L’opposizione viene accolta, in questo caso la procedura si chiude con l’annullamento del verbale

■ Il ricorso viene respinto, l’automobilista deve pagare la sanzione

5. Se il pagamento non viene effettuato (a seguito della prima notifica o dopo il rigetto del ricorso) il fascicolo relativo alla violazione può:

Essere inviato dall’autorità del paese in cui è stata compiuta la violazione alla Corte d’Appello Italiana, la quale può

■ Riconoscere la sanzione, in questo caso si avvia la procedura esecutiva prevista dalla Legge Italiana per l’incasso della sanzione

■ Non riconoscere la sanzione e archiviare il procedimento

Non essere inviato alla Corte d’Appello italiana, in questo caso se l’automobilista torna nel paese in cui ha commesso la violazione rischia il sequestro del veicolo e l’applicazione di misure accessorie (per esempio sospensione della patente e perfino il carcere).

Come contestare una multa presa all’estero

Nel caso tu ritenga di avere giustificazioni valide per contestare la sanzione, puoi presentare un ricorso attenendoti alle istruzioni dettagliate contenute nell’avviso di pagamento ricevuto.

Va detto che le procedura variano da paese a paese – e che diversamente da quanto ritenuto da molti i vizi opponibili contro i verbali Italiani in molti casi non sono opponibili contro verbali emessi all’estero (ad esempio la notifica oltre i 90 giorni).

Inoltre il ricorso deve essere presentato nella lingua nazionale del Paese in cui è stata commessa la violazione ed inviato con le specifiche modalità indicate nell’avviso di pagamento.

In conclusione

Se hai ricevuto delle multe dall’estero non trascurarle poiché potrebbe essere avviata un’azione di riscossione nei tuoi confronti, inoltre potrebbero essere applicate sanzioni al tuo eventuale rientro nel paese in cui è stata commessa l’infrazione.

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