In questo articolo approfondiremo la questione relativa all’omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità ed in quali casi è possibile contestare la multa per eccesso di velocità per  mancata omologazione dell’autovelox, Tutor o telelaser.

Le multe per eccesso di velocità accertate con autovelox non omologato possono essere annullate

L’art. 142 del Codice della Strada al comma 6 prevede che:

Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media

Quindi le apparecchiature di rilevazione della velocità (autovelox, telelaser e tutor) per poter essere legittimamente utilizzate devono essere sottoposte alla procedura di omologazione prevista dall’art. 192 del Regolamento di attuazione del codice della Strada.

Inoltre se nel ricorso vengono sollevati dubbi sulla validità dell’omologazione dei dispositivi usati per rilevare la velocità l’amministrazione deve produrre la documentazione attestante la regolarità dell’omologazione dell’autovelox.

La mancata produzione di tale documentazione comporta l’accoglimento del ricorso, come chiarito dal Giudice di Pace di Vercelli con la sentenza n. 129 del 19 aprile 2019, nella quale ha sottolineato che se non viene fornita “prova della legittimità dell’apparecchiatura per il controllo della velocità, asseritamente descritta come debitamente omologata” il ricorso va accolto.

Per la validità della multa l’autovelox deve essere omologato e non semplicemente approvato

Ad oggi la maggior parte delle apparecchiature per la rilevazione della velocità (autovelox, tutor e telelaser) in circolazione sono prive di omologazione, molte di queste risultano semplicemente approvate sulla base di una Determina Dirigenziale la quale NON corrisponde ad un’omologazione dell’autovelox.

Tuttavia molto spesso nei verbali si fa riferimento a questa Determina Dirigenziale come ad un’omologazione, ma come confermato da molte sentenze tale equiparazione non è corretta.

Ad esempio il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 4551 del 23 marzo 2022, pronunciandosi su un nostro ricorso ha disposto l’annullamento di un verbale per eccesso di velocità poiché il dispositivo non risultava omologato, ma solo approvato.

Nello specifico il Giudice ha sottolineato come la documentazione depositata da Roma Capitale facesse riferimento ad una semplice approvazione dell’autovelox (nello specifico l’autovelox modello 105 SE) e dunque stando alla documentazione depositata “l’apparecchio rilevatore di velocità non sarebbe mai stato omologato, a differenza di quanto previsto dall’art. 142 C.d.S.” (nella foto la sentenza del Giudice di Pace di Roma).

sentenza del giudice di pace di roma che ha annullato il verbale per mancata omologazione dell'autovelox
Multa annullata dal Giudice di Pace di Pescara per autovelox non omologato

Omologazione dell’autovelox e approvazione dell’autovelox non sono la stessa cosa

La necessità di effettuare questo chiarimento è di fondamentale importanza, poiché come abbiamo visto le amministrazioni spesso utilizzano i termini “approvazione” ed “omologazione” in modo promiscuo come se fossero dei sinonimi.

La scelta dei due termini ha un significato ben preciso e che questa differenza può essere evidenziata analizzando l’art. 192 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (la legge che accompagna il Codice e specifica tutti i dettagli tecnici ad esso legati), il quale descrive le procedure per l’ottenimento dell’omologazione e dell’approvazione.

Pertanto l’uso promiscuo ed alternativo dei termini omologazione ed approvazione è solo apparente, poiché si tratta di due procedure diverse che portano all’emissione di due provvedimenti conclusivi diversi tra loro.

Sul punto il Giudice di Pace di Pescara con la sentenza n. 334 del 1 aprile 2021 (emessa su nostro ricorso) ha precisato che il legislatore “utilizzando l’avverbio debitamente prima del termine omologato dà ad intendere che l’omologazione non possa trovare equivalenti” (nella foto la sentenza del Giudice di Pace di Pescara).

Pertanto secondo questo orientamento, che viene condiviso da un numero crescente di Giudici, l’approvazione a cui si fa riferimento nei verbali non può essere in alcun modo equiparata all’omologazione richiesta dal codice della strada per la validità delle multe per eccesso di velocità.

L’intervento della Corte di Cassazione

Finalmente dopo diversi anni la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con l’Ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024.

La Cassazione con la sua pronuncia ha ritenuto illegittima l’interpretazione fornita fino ad oggi da molte amministrazioni secondo la quale le due procedure si possono ritenere equivalenti come affermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 8176/2020 (citata da molte amministrazioni per rispondere ai nostri ricorsi davanti ai Giudici di Pace).

Come precisato dalla Corte una Circolare che è un atto amministrativo non può prevalere sul Codice della strada, che invece è fonte di rango primario, trattandosi di una legge.  

Secondo la Cassazione “omologazione” e “approvazione” sono due procedimenti che hanno caratteristiche, finalità e natura diverse.

Pertanto alla luce dell’interpretazione della Cassazione non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio non è “omologato”, ma solo “approvato”.

In conclusione

Sulla base delle richiamate sentenze (che si moltiplicano ogni giorno) e dell’ Ordinanza della Cassazione è possibile affermare che un autovelox semplicemente “approvato” (e non anche “omologato”) non può essere utilizzato per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità.

Questo significa che la multa elevata con un autovelox non omologato è annullabile, poiché non è possibile utilizzare le risultanze della rilevazione per contestare la violazione dei limiti di velocità.

Se hai ricevuto una multa per eccesso di velocità emessa con un autovelox non omologato (ad oggi la maggior parte delle apparecchiature di rilevazione della velocità  in circolazione sono prive di omologazione), ci sono gli estremi per la proposizione di un ricorso contro il verbale.

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