In questo articolo cercheremo di fare un po’ di chiarezza in materia di autotutela contro la multa, poiché in rete sono presenti molte informazioni contrastanti, che portano a commettere errori che spesso possono costare anche molto cari.

Innanzitutto va chiarito che l’autotutela amministrativa è il potere concesso all’amministrazione di riesaminare i propri atti ed eventualmente correggerli o annullarli al fine di evitare possibili contrasti con altri soggetti

L’annullamento in autotutela del verbale è una facoltà della Pubblica Amministrazione, quindi l’amministrazione non è obbligata ad esercitarla ed un mancato accoglimento della richiesta di annullamento non può essere contestato.

L’autotutela è applicabile ai verbali per violazione del Codice della Strada

Per l’applicazione dell’autotutela alle multe stradali è necessario far riferimento alla Circolare n. 66 del 17.07.1995 (Prot. M/2413) del Ministero dell’Interno – Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale.

La circolare precisa che il verbale è un atto esclusivo dell’agente che lo ha redatto, ma una volta che questo è perfezionato esce dalla disponibilità dell’ufficio che lo ha redatto, pertanto:

In nessun caso il Comando o l’ufficio procedente può disporre l’archiviazione dei verbali elevati dal dipendente personale nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento

La stessa circolare precisa che l’annullamento in autotutela del verbale è possibile:

“Soltanto nelle ipotesi di cui all’art. 386 richiamato, il Comando o ufficio procedente è legittimato a rinnovare la notifica del verbale relativo ad un illecito amministrativo, indirizzandola, sulla base di chiarificazione sopravvenuta, nei riguardi di una persona diversa da quella inizialmente identificata”

In quali casi è possibile ottenere l’annullamento in autotutela della multa

Sulla base di quanto detto il ricorso in autotutela contro la multa non è possibile contro ogni tipo di violazione, ma solo nei casi in cui la violazione è stata notificata ad un soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa.

In tutti gli altri casi in cui non è possibile richiedere l’annullamento in autotutela, l’organo accertatore può archiviare la contravvenzione a condizione che il verbale non sia ancora stato redatto e inviato all’automobilista (ad esempio nel caso di preavviso di accertamento di violazione lasciato sul veicolo).

Nello specifico il ricorso in autotutela contro la multa è ammesso nei seguenti casi:

■ Veicolo per il quale si è denunciato il furto prima della violazione (allegando denuncia di furto e annotazione di perdita di possesso)

■ La marca e il modello del veicolo sono diversi da quelli indicati nel verbale

■ Alla data della violazione il veicolo era già stato venduto ad altri (allegando la documentazione relativa al trasferimento di proprietà)

Sanzione già pagata nei termini

■ Verbale notificato nonostante la tempestiva presentazione dei documenti mancanti

Violazione accertata in Zona a Traffico Limitato nei confronti di veicolo con autorizzazione (allegando i documenti che autorizzano all’accesso alla ZTL)

■ Decesso del trasgressore o dell’obbligato in solido, dopo l’infrazione

■ L’auto era in riparazione presso un officina, allegando la fattura e le note di entrata ed uscita del veicolo dall’officina;

■ Il veicolo indicato nel verbale è stato demolito e dichiarato fuori circolazione alla data dell’infrazione

■ Il veicolo si trovava a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dove sarebbe stata commessa l’infrazione, allegando ricevute telepass;

La prova è elemento centrale per questo è consigliabile affidarsi ad esperti che conoscono gli elementi di prova che presentano maggiori probabilità di accoglimento del ricorso in autotutela contro la multa.

Come si presenta in ricorso in autotutela contro la multa

La richiesta di annullamento in autotutela può essere inviata con raccomandata, a mezzo PEC o consegnata a mani al comando che ha elevato la sanzione (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.) specificando l’atto di cui si chiede l’annullamento e i motivi per i quali l’annullamento con l’indicazione molto dettagliata delle prove a sostegno della richiesta.

Come detto l’autotutela rappresenta una facoltà per la Pubblica Amministrazione quindi non esiste un obbligo di accoglimento della richiesta, inoltre alla mancata risposta non corrisponde l’automatico accoglimento della richiesta (non vale la regola del silenzio assenso, ma quella del silenzio rigetto).

Inoltre la presentazione del ricorso in autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso contro il verbale quindi, in caso di mancata risposta da parte dell’organo accertatore, sarà opportuno presentare il ricorso prima della scadenza del termine (quindi il consiglio è quello di non far decorrere i termini per la proposizione del ricorso al Giudice di Paco o al Prefetto).

In conclusione

Sulla base di quanto detto il ricorso in autotutela contro la multa non è possibile contro ogni tipo di violazione, ma solo nei casi in cui la violazione è stata notificata ad un soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa.

Negli altri casi diversi da quelli indicati, l’organo accertatore può archiviare la contravvenzione a condizione che il verbale non sia ancora stato redatto e inviato all’automobilista.

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Oppure scarica il modulo per presentare ricorso in autotutela contro la multa, questo modulo può essere utilizzato per chiedere l’annullamento del verbale direttamente al comando che ha elevato la sanzione.