Quando si prescrive il bollo auto

Per prima cosa va precisato il temine di prescrizione è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale un soggetto deve far valere un proprio diritto.

Trascorso inutilmente questo tempo il diritto si estingue ed il titolare non può più farlo valere. 

Chiariamo subito che il bollo auto si prescrive il terzo anno successivo a quello della scadenza del pagamento.

Le stesse regole valgono anche dopo la notifica della cartella esattoriale, quindi la cartella esattoriale per il bollo auto non pagato si prescrive in 3 anni.

Tale aspetto è stato chiarito dalla la Corte di Cassazione con l’ordinanza 20425/2017, con la quale ha esteso alla tassa di circolazione la Sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite che escludeva il termine di prescrizione decennale per l’ingiunzione delle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.

Come si calcola il termine di prescrizione del bollo auto

Come detto il bollo auto si prescrive il terzo anno successivo a quello della scadenza del pagamento, tuttavia è necessario prestare molta attenzione alle modalità con cui si calcola questo termine.

Infatti diversamente da quanto viene spesso affermato il termine di prescrizione triennale non decorre dalla data di scadenza del pagamento, ma dall’anno successivo a questa data.

Facciamo un esempio

Se la scadenza del bollo era fissata al 15 maggio 2015, il termine triennale di prescrizione decorre dal 1 gennaio 2016 – anno successivo a quello in cui si doveva effettuare il pagamento – e scadrà il 31 dicembre 2018, ovvero il terzo anno successivo a quello si doveva effettuare il pagamento.

Quindi è come se il termine decorresse dal 31 dicembre dell’anno in cui si doveva effettuare il pagamento.

Seguendo questa regola i 3 anni scadranno il 31 dicembre del terzo anni successivo a quello di scadenza del pagamento.

Tornando all’esempio precedente, se l’ente preposto alla riscossione consegna la richiesta all’Ufficio postale (questa è la data a cui si deve fare riferimento ai fini della prescrizione) oltre il 31.12.2018, si deve considerare intervenuta la prescrizione del bollo auto, perché dal 1 gennaio 2019 l’imposta non è più dovuta.

l’interruzione della prescrizione del bollo automobilistico

Per calcolare con precisione se il termine di prescrizione del bollo auto è stato rispettato o meno è necessario verificare se ci sono state notifiche interruttive della prescrizione (solleciti, avvisi, ecc.), ma anche eventuali proroghe decise a livello nazionale.

Questo significa che il termine di cui abbiamo parlato vale solo se l’Erario si “dimentica” del contribuente, oppure se non ha rispettato le formalità previste dalla legge per la notifica degli atti interruttivi della prescrizione.

Tornando all’esempio che abbiamo fatto in precedenza, se nel triennio 2015 – 2018 è stato notificato un avviso di accertamento o un altro atto interruttivo della prescrizione i termini per la prescrizione devono essere ricalcolati dall’inizio, ovvero il nuovo termine di prescrizione del bollo auto inizierà a decorrere dal giorno successivo alla notifica di questo atto.

Tuttavia la prassi delle commissioni tributarie è quella di calcolare anche questo termine al 31 dicembre del terzo anno successivo alla notifica.

In pratica con la notifica di un atto interruttivo della prescrizione ricomincia un nuovo termine triennale.

Tuttavia va precisato che non aver ricevuto nulla prima della notifica della cartella esattoriale non esclude la notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Questo perché la notifica di un atto di accertamento (e più in generale degli atti) può avvenire anche se il cittadino non ha materialmente ricevuto nulla. 

Infatti la notifica di un atto si può perfezionare anche per compiuta giacenza, se il destinatario era temporaneamente assente al momento della consegna.

Inoltre, nel caso in cui risultasse notificato un avviso di accertamento, il consiglio è quello di chiedere sempre una copia della relata di notifica per poter valutare la regolarità della stessa.

Cosa fare se è scaduto il termine di prescrizione del bollo auto

Se la prescrizione è compiuta, ogni azione esecutiva  o cautelare compiuta dall’agente della riscossione (ad esempio Agenzia delle Entrate Riscossione) è illegittima e può essere bloccata.

■ Se è stato notificato l’avviso di accertamento:

Per prima cosa è possibile presentare entro 30 giorni dalla notifica un’ istanza di annullamento per autotutela, rivolta alla Regione (ed è meglio che una copia sia indirizzata per conoscenza anche all’agente della riscossione), anche se questo non interrompe i termini per il ricorso giudiziale e non garantisce la risposta dell’amministrazione (che non è obbligata a rispondere).

Contro l’avviso di accertamento si può anche proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.

■ Se è stata notificata una cartella esattoriale:

Anche nel caso della notifica di una cartella esattoriale se il bollo auto è prescritto è necessario presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Se non si presenta ricorso entro i 60 giorni, la cartella esattoriale diventa definitiva e va pagata.

Tuttavia se dalla notifica della cartella esattoriale sono decorsi più di tre anni senza un’azione dell’agente della riscossione (ad esempio l’invio di un sollecito di pagamento, la notifica di un fermo amministrativo o un pignoramento) la cartella può considerarsi prescritta.

Quindi un’azione dell’amministrazione compiuta dopo tre anni dalla notifica della cartella può essere contestata per prescrizione della cartella esattoriale.

Infatti come chiarito dalla Corte di  Cassazione con la sentenza n. 5577 del 26 febbraio 2019 il termine di prescrizione della cartella esattoriale per le tasse automobilistiche (bollo auto) è triennale.

In conclusione

E’ confermato che il bollo auto si prescrive il terzo anno successivo a quello della scadenza del pagamento.

Tuttavia è necessario verificare che in questo periodo non siano stati notificati degli atti interruttivi della prescrizione, infatti l’effetto di questi atti è quello di far iniziare un nuovo termine triennale a partire dal giorno successivo a quello della loro notifica.

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