Il cosiddetto Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito ha introdotto la possibilità di effettuare il pagamento della multa entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione usufruendo di una riduzione del 30% dell’importo previsto dalla legge (il cosiddetto sconto del 30% per le multe pagate entro 5 giorni).

In questo nuovo articolo forniremo una guida completa in materia di pagamento della multa con lo sconto

Pagamento della multa entro 5 giorni: come si calcola il termine per pagare la multa in misura ridotta

Per ottenere lo sconto del 30% sulle multe stradali e beneficiare così di sanzioni ridotte si deve effettuare il pagamento dell’importo entro 5 giorni dalla data di notifica o contestazione immediata del verbale.

Per il calcolo del termine si seguono le regole ordinarie previste dall’art. 155 del Codice di Procedura Civile secondo cui:

■ Non si calcola il giorno iniziale, ma si calcola il giorno finale (pertanto il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della contestazione o notifica)

■ I giorni festivi si computano nel termine, tuttavia se il giorno di scadenza è festivo il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo

Facciamo un esempio

Violazione contestata sabato 20 dicembre, il giorno 20 non si calcola ed i 5 gg scadono il 25 dicembre che è festivo, il 26 dicembre idem pertanto il giorno ultimo utile per il pagamento ridotto del 30% sarà il 27 dicembre

Particolare attenzione nel calcolo del termine per il pagamento della multa entro 5 giorni deve essere fatta quando la violazione non viene immediatamente contestata, ma si procede con la notifica della multa.

Se il verbale viene consegnato dal Messo notificatore o dal postino i 5 giorni per il pagamento della multa in misura ridotta decorrono dal giorno successivo alla consegna.

Quando la notifica non può essere fatta “a mani” perché il destinatario è assente oppure non sono presenti soggetti ai quali, secondo la legge, il verbale può essere notificato per il calcolo del termine di 5 giorni è necessario fare delle precisazioni.

Quando la notificazione avviene a mezzo posta: l’addetto alla consegna lascia un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso (più di frequente mediante l’immissione di un avviso di deposito nella cassetta postale) e deposita il plico presso l’ufficio postale.

A seguito del deposito presso l’ufficio postale viene inviata una raccomandata con avviso di ricevimento con cui viene comunicato l’avvenuto deposito (la cosiddetta C.A.D., ovvero la comunicazione di avvenuto deposito).

Se il verbale viene ritirato presso l’ufficio postale entro i primi 10 giorni dall’avviso il termine di 5 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro.

Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro del verbale l’atto si intende regolarmente notificato per “compiuta giacenza”.

Pertanto se il verbale viene ritirato dopo l’undicesimo giorno dalla spedizione della C.A.D. il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui è avvenuta la notifica per compiuta giacenza.

Facciamo un esempio

Avviso ricevuto in data 2 aprile 2018 e verbale ritirato all’ufficio postale in data 14 aprile: si potrà effettuare il pagamento in forma scontata fino al 17 aprile.

Infatti la notifica si intende perfezionata il decimo giorno (12 di aprile), quindi dal giorno successivo (13 di aprile) decorre il termine di 5 giorni.

Cosa accade se si paga la multa dopo 5 giorni

Se il pagamento viene effettuato a partire dal sesto giorno è possibile integrare il pagamento con la differenza entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale.

Se per qualsiasi motivo non si procede con l’integrazione la somma versata viene trattenuta a titolo di  acconto e il verbale costituirà titolo esecutivo per il pagamento di un’ulteriore somma, pari alla differenza fra la metà del massimo edittale previsto per la violazione contestata e l’acconto già corrisposto.

In quali casi non può essere pagata la multa con lo sconto

Il pagamento in misura ridotta della multa non è previsto:

■ Per violazioni che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo.

■ Nel caso di guida contromano e di inversione su strade extraurbane principali e autostrade

■ Nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti.

Lo sconto sulla multa nel preavviso di accertamento

Per l’accertamento di alcune infrazione le amministrazioni sono solite lasciare sui veicoli il cosiddetto preavviso di accertamento il quale non è un atto obbligatorio, ma un atto che può essere definito di “cortesia”.

Quella che si realizza non è un notifica, per tale motivo a seguito del preavviso in teoria non si avrebbe diritto al pagamento della multa in misura ridotta entro cinque giorni, ma la prassi seguita dai Comuni bada alla sostanza, ovvero a “fare cassa” e quindi negli avvisi viene data la possibilità di pagare con lo sconto (attraverso la predisposizione di un controcorrente postale precompilato).

Questo permette ai comuni di risparmiare sulle spese di notifica del verbale vero e proprio, inoltre, giocando sulla “paura” dell’automobilista che trova il preavviso sul suo veicolo riescono ad incassare più in fretta la somma.

Il problema è che molto spesso questo conto corrente precompilato viene rilasciato insieme al preavviso di accertamento anche per le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

In questi casi, come riportato nel retro di molti dei preavvisi di accertamento, è specificato che non è possibile effettuare il pagamento della multa entro 5 giorni (vedi foto).

pagamento della multa entro 5 giorni con il preavviso di accertamento

Purtroppo molto spesso gli automobilisti “allettati” dall’idea di pagare una somma inferiore sono portati ad effettuare il pagamento senza controllare attentamente il preavviso di accertamento e purtroppo a distanza di tempo ricevono un provvedimento per il recupero della somma dovuta.

Nello specifico la somma pagata sarà trattenuta come acconto sulla somma richiesta nel nuovo provvedimento, che avrà in importo pari al doppio della sanzione minima, maggiorata delle spese di notifica.

In caso di sanzione preceduta da preavviso di accertamento il consiglio è quello di attendere la notifica del verbale nel quale sarà comunque prevista la possibilità di pagare la multa in forma ridotta, anche se l’importo sarà lievemente maggiore per l’addebito delle spese di notifica.

Attendere la notifica del verbale consente anche di analizzare il verbale alla ricerca di vizi che ne consentano l’impugnazione, inoltre la notifica potrebbe avvenire oltre i termini di legge consentendo la contestazione dello stesso.

Pagamento della multa scontata entro 5 giorni con bonifico o carta di credito

La questione del pagamento della multa in misura ridotta con mezzi elettronici è stata oggetto di un dibattito che ha portato ad un nuovo intervento legislativo.

Questo perché una recente Circolare del Ministero dell’Interno (Circ. n. 300/A/227/16/127/34 del 14 gennaio 2016), stabiliva che:

Nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale

Quindi pagando la multa con bonifico o con altri strumenti di pagamento elettronico, veniva considerata la data di accredito e non quella di pagamento.

Per effetto di questa circolare cittadino rischiava di non poter beneficiare dello “sconto” del 30% previsto per i pagamenti entro cinque giorni.

Con l’entrata in vigore, avvenuta il 15 aprile 2016, del cosiddetto decreto banche, contenente la norma “salva-multe” il problema è stato parzialmente risolto. Infatti secondo tale norma:

Per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento

Questo significa che i soldi della multa possono essere accreditati sul conto corrente dell’accertatore fino al settimo giorno in caso di pagamento della multa entro 5 giorni dalla notifica.

Ciò vale solo per i pagamenti effettuati con bonifico bancario o con la carta di credito (ovviamente, se tali sistemi di pagamento sono ammessi dal corpo di polizia che ha emesso il verbale).

Tuttavia anche se per una volta c’è stato un intervento a favore dei cittadini, tale norma non risolve il problema poiché il pagamento potrebbe comunque non arrivare nei tempi stabiliti e l’automobilista rischia ugualmente di essere sanzionato.

In conclusione

In questo articolo abbiamo chiarito in quali casi è possibile effettuare il pagamento della multa entro 5 giorni dalla contestazione o notifica e come calcolare correttamente questo termine per poter usufruire dello sconto senza incorrere in brutte sorprese

In particolare abbiamo chiarito che:

 Il termine di 5 giorni per il pagamento della multa in misura ridotta inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della contestazione o notifica e se scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo

Quando la notifica non può essere fatta “a mani” perché il destinatario è assente se il verbale viene ritirato presso l’ufficio postale entro i primi 10 giorni dall’avviso il termine di 5 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro. Mentre se il verbale viene ritirato dopo l’undicesimo giorno dalla spedizione della C.A.D. il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui è avvenuta la compiuta giacenza.

In caso di multa con preavviso di accertamento (il “foglietto” che viene lasciato sul parabrezza) non è possibile usufruire dello sconto effettuando il pagamento della multa entro 5 giorni quando la violazione prevede anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida

Quando il pagamento della multa scontata entro 5 giorni avviene con bonifico o carta di credito i soldi della multa possono essere accreditati sul conto corrente dell’accertatore fino al settimo giorno

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