Multa per transito su corsia riservata: a quanto ammonta

La corsia preferenziale è un tratto di strada che viene riservato al transito dei mezzi pubblici, che spesso vengono presidiati da videocamere di sorveglianza.

Nello specifico il  Codice della Strada all’art. 7 comma 1, lettera i) prevede che nei centri abitati con ordinanza del Sindaco si possono:

Riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana

Lo stesso codice prevede poi che “la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 333”.

Chiarite quali sono le sanzioni per la violazione di tale norma passiamo ad approfondire i motivi per i quali è possibile ottenere l’annullamento della multa per transito su corsia preferenziale.

Verbale per transito su corsia preferenziale redatto da un ausiliare del traffico

Gli ausiliari del traffico sono stati introdotti nel nostro sistema nel 1997 con la cosiddetta “Legge Bassanini”, che ha attribuito ai comuni la facoltà di “conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta” a tre categorie:

■ Ai dipendenti comunali (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97)

■ Ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97)

■ Al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico – ad. esempio ATAC a Roma (nominati ai sensi del comma 133, dell’art. 17 della Legge 127/97).

Questo significa che gli ausiliari del traffico (dipendenti comunali o della società di gestione delle aree di sosta a pagamento) hanno una competenza limitata all’accertamento delle violazioni relative alla sosta a pagamento, cioè alle cosiddette “strisce blu”.

Quindi se un’ausiliare del traffico contesta una violazione diversa, come il transito sulla corsia preferenziale la multa è nulla ed è possibile proporre ricorso.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 2973 del 15 gennaio 2016 ha precisato che il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico ha il potere di controllo della sosta sulle corsie preferenziali, nonché nella zona di fermata degli autobus e nelle zone di transito dei veicoli su rotaia.

Pertanto la multa per transito su corsia preferenziale non può essere rilevata da tutti gli ausiliari del traffico, ma è rilevabile esclusivamente dal personale delle aziende di trasporto (oltre che da vigili urbani, Carabinieri e Polizia)

Multa per transito sulla corsia preferenziale accertata con Telecamera non omologata

Sempre più spesso le corsie preferenziali sono presidiate da telecamere che scattano foto o video delle auto in transito.

L’uso di impianti di videosorveglianza, installati per il controllo e la rilevazioni “automatica” delle infrazioni per transito su corsie preferenziali, è legittimo solo se:

Le corsie preferenziali corrispondono materialmente ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato (ZTL)

Le corsie preferenziali sono poste all’interno di tali varchi ZTL

Se i dispositivi utilizzati sono espressamente omologati per la rilevazione del transito sulle corsie preferenziali

Infatti come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25181 del 15 ottobre 2008 confermato “la utilizzabilità del sistema in corrispondenza dei varchi ZTL essendo già state effettuate tutte le verifiche ritenute necessarie per garantire la corretta e sicura funzionalità degli impianti”.

Pertanto per la rilevazione “automatica” della multa per transito sulla corsia preferenziale al di fuori di queste aree è necessaria un apposita autorizzazione, se manca tale specifica omologazione è necessaria la contestazione immediata dell’infrazione altrimenti il verbale di accertamento è illegittimo e può essere annullato.

Questo significa che le rilevazioni per transito su corsia preferenziale rilevate con dispositivo non espressamente omologati per tale scopo sono da ritenere illegittime – ed i relativi verbali possono essere contestati – quando tali zone non corrispondono ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) o siano poste all’interno di tali varchi.

Tale motivo ha portato all’annullamento di diversi verbali per transito su corsia preferenziale – non corrispondente ad un varco ZTL – emessi con i dispositivi “Sirio VES 1.0” e “K53700/SA” i quali risultano omologati per l’accertamento degli accessi alle ZTL.

Proprio con riferimento verbale per il transito sulla corsia preferenziale – della ormai  famosa Via di Portonaccio – il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 34794 del 11 dicembre 2017 ha stabilito che:

L’utilizzo del dispositivo “Sirio VES 1.0” è previsto soltanto per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato della città e non anche per le violazioni di diverso tipo (…) cioè la circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

Inoltre richiamando, già citata, sentenza della Corte di Cassazione 25181 del 2008 il Giudice di Pace di Roma ha precisato che:

Nel caso di specie non sussistono i requisiti di coincidenza tra varco e corsia preferenziale ai fini della utilizzabilità del sistema Sirio Ves nel luogo in cui è stato effettuato l’accertamento in esame.

Lo stesso orientamento è stato confermato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6846 del 6 aprile 2017 con la quale sono stati annullati diversi verbali per transito sulla corsia preferenziale proprio perché il Comune non aveva provato che il dispositivo fosse posizionato all’interno o in corrispondenza dei varchi ZTL.

Va rilevato che la Giurisprudenza continua ad essere divisa sulla validità della rilevazione del transito su corsia preferenziale effettuata con dispositivi non autorizzati a tale scopo.

In senso contrario si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 20222/2018 ha affermato che:

La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dell’accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione.

Questo perché –  ha precisato la Corte – la Legge, n. 214 del 2003, ha esteso alle corsie riservate la disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresa prevista per le ZTL e al centro storico.

Avendo, tale legge, consentito anche per le zone riservate l’utilizzo delle cosiddette “porte telematiche”, consente di ritenere che a presiedere le corsie preferenziali possono essere gli stessi apparecchi autorizzati a presiedere le zone a traffico limitato e il centro storico senza altra autorizzazione.

Il contrasto evidenziato determina quindi incertezza sulla disciplina applicabile ai verbali per transito su corsia preferenziale emessi con i dispositivi “Sirio VES 1.0” e “K53700/SA” , anche se che come abbiamo rilevato tali verbali continuano ad essere annullati per l’assenza della specifica autorizzazione ministeriale.

Più multe per transito sulla corsia preferenziale in pochi minuti

In molti casi, soprattutto quando la rilevazione viene effettuata con dispositivi elettronici, l’automobilista riceve la notifica di più verbali in cui vengono contestati più transiti nella corsia riservata ai mezzi pubblici in pochi minuti.

In questa ipotesi la giurisprudenza ritiene che l’automobilista debba pagare solo il primo verbale.

Tale conclusione è stata ribadita dal Giudice di Pace di Milano, con la sentenza n. 1367/2016, nello specifico il Giudice ha ritenuto che:

Nel caso di due o più infrazioni commesse a pochi minuti di distanza si possa ritenere che le infrazioni possano essere considerate come facenti parte di “una condotta unitaria” e, come tali, sanzionabili secondo il principio di continuazione

La stessa conclusione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22028 del 11 settembre 2018, con la quale ha stabilito che in caso di più violazioni in un breve lasso di tempo, avvenute nel medesimo tratto stradale “essendo la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, va applicata una sola sanzione”.

Il Giudice di Pace di Milano ha di recente confermato tale interpretazione con la sentenza n. 11885 del 17 marzo 2020, pronunciandosi su un ricorso presentato da noi di Soluzione Multa.

Nello specifico il Giudice ha precisato che poiché “i verbali fanno riferimento a violazioni commesse lo stesso giorno, nella stessa via, rispettivamente alla stessa ora in un caso e a pochi minuti di distanza nell’altro (…) si ritiene  che la violazione dell’art. 7, comma 14, C.d.S. commessa dal ricorrente in realtà sia stata una sola e pertanto una sola deve essere la sanzione comminata”.

Pertanto, nel caso di più infrazioni uguali commesse a distanza di pochi minuti l’automobilista potrà estinguere la sanzione mediante il pagamento del verbale relativo alla prima infrazione in ordine di tempo, mentre i verbali relativi alle successive infrazioni saranno annullati.

In conclusione

In questo articolo abbiamo analizzato alcuni dei casi nei quali casi è possibile presentare ricorso contro la multa per transito sulla corsia preferenziale.

Riassumendo velocemente il contenuto di questo articolo, il verbale per transito sulla corsia preferenziale può essere contestato quando:

La multa è stata elevata da un ausiliario del traffico che non appartiene al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico – ad. esempio ATAC a Roma (nominati ai sensi del comma 133, dell’art. 17 della Legge 127/97).

La multa è stata accertata con una telecamera e la corsia preferenziale non corrisponde materialmente ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) o non è posta all’interno di tali varchioppure il dispositivo non è espressamente omologato per tale rilevazione (ad esempio il verbale può essere contestato se la violazione è stata accertata attraverso il sistema “Sirio VES 1.0” o “K53700”

Vengono contestate più infrazioni uguali commesse a distanza di pochi minuti

Il verbale per transito sulla corsia preferenziale può essere contestato anche per altri motivi oltre a quelli analizzati in questo articolo, ad esempio:

Quando la segnaletica relativa alla corsia preferenziale è poco visibile, cancellata o non regolare (come confermato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 3702/2020 con la quale il giudice ha annullato tre multe per transito sulla corsia preferenziale a causa dell’invisibilità della segnaletica stradale)

Quando il transito sulla preferenziale è temporaneo ed obbligato da improvvise contingenze, come nel caso di un veicolo che invade temporaneamente la preferenziale per superare auto in doppia fila o per evitare veicoli che stanno compiendo manovre pericolose

■ Inoltre è sempre opportuno visionare la foto dell’infrazione poiché molto spesso dall’analisi della stessa emerge che il verbale è stato elevato per un errore nella lettura della targa da parte dell’agente ed in questi casi è possibile usare la foto dell’infrazione per annullare la multa

■ Quando la multa è notificata oltre i termini, infatti anche la multa per transito sulla preferenziale – come in generale tutte le multe – deve essere notificata entro 90 giorni dalla data della violazione

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Ricorda che il verbale analizzato da occhi esperti, che valutano ogni giorno decine di multe, può rivelare motivi altri di nullità  rispetto a quelli individuati nel seguente articolo.