La contestazione di multe per passaggio con il semaforo rosso è molto frequente soprattutto a seguito della grande diffusione dei dispositivi “Photored” (i famosi semafori con telecamere) per il rilevamento automatico di questa infrazione.

In questo articolo faremo un po’ di chiarezza sulle multe per passaggio con semaforo rosso elevate attraverso Photored e simili.

Cosa sono i Photored

Con il termine Photored si indica in modo generico qualsiasi dispositivo elettronico utilizzato per la rilevazione automatica del passaggio con il semaforo rosso ( i dispositivi più comunemente utilizzati per effettuare queste rilevazioni sono il traffiphot o traffipax e il T-red)

I Photored sono dispositivi utilizzati nei pressi di impianti semaforici per rilevare e successivamente sanzionare gli automobilisti che “passano con il semaforo rosso”.

Questo strumento mette in comunicazione le telecamere poste sul semaforo stesso con una serie di sensori annegati nell’asfalto (posti prima della linea di arresto).

Una volta scattato il rosso, i sensori si attivano e rilevano l’eventuale passaggio di un veicolo, caso in cui provvedono a “comunicare” con le telecamere che fotografano il passaggio del mezzo nonostante il divieto.

Nulla la multa con Photored (Vista – Red, traffiphot o traffipax e il T-red) se la rilevazione è effettuata fuori dal centro abitato

L’art. 201, comma 1 – quarter del Codice della Strada, dispone che fuori dai centri abitati possono essere installati apparecchi rilevatori delle infrazioni per superamento del semaforo con luce rosso solamente sui tratti di strada individuati dai Prefetti.

Tali tratti di strada devono essere individuati tenendo contro del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano – altimetriche e di traffico.

Come chiarito dal Giudice di Pace di Alessandria con la sentenza n. 126 del 15 marzo 2019:

Se l’apparecchiatura semaforica Vista – Red è posizionata al di fuori del centro abitato, è necessario per la contestazione della violazione dell’art. 146 c.d.s. l’autorizzazione Prefettizia, secondo le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Pertanto se è assente l’autorizzazione del Prefetto, oppure il tratto di strada in cui si trova il semaforo non può essere considerato un centro abitato la rilevazione è illegittima ed il verbale per attraversamento del semaforo rosso può essere contestato.

L’obbligo di taratura e verifica di funzionalità dei Photored

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

La sentenza fa un chiaro riferimento alle apparecchiature per il rilevamento della velocità, quindi tale pronuncia sembrerebbe non poter essere interpretata in modo estensivo fino ricomprendere i dispositivi Photored, accomunando il rilevamento dell’infrazione semaforica al diverso caso del superamento del limite di velocità.

Tuttavia esistono diverse sentenze che hanno annullato verbali per passaggio con il semaforo rosso in assenza di prova della taratura annuale del dispositivo di rilevazione non ritenendo sufficiente il deposito delle foto scattate dal dispositivo, né la generica affermazione da parte dell’amministrazione di aver sottoposto a verifica di corretto funzionamento l’apparecchio (Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 11889 del 23.02.2017 e Giudice di Pace di Voghera, sentenza n. 166 del 17.07.2019).

Contestare la multa per il passaggio al semaforo rosso utilizzando la foto dell’infrazione

La Giurisprudenza ha più volte precisato che in caso di contestazione del passaggio con il rosso tramite dispositivo elettronico (ad esempio Photored), è necessario che l’apparecchio scatti almeno due fotogrammi.

Il primo che ritrae il veicolo mentre è a cavallo della striscia con la luce rossa già accesa ed il secondo che lo ritrae quando si trova all’incirca al centro dell’incrocio (in alternativa è possibile esibire anche un filmato che documenta l’infrazione).

Inoltre, quando l’infrazione è accertata attraverso dispositivi elettronici è sempre opportuno visionare l’immagine poiché questa potrebbe rivelare elementi sui quali fondare il ricorso ad esempio abbiamo riscontrato in diverse occasioni che:

■ L’ infrazione era stata commessa da auto con targa alterata

■ L’ attraversamento dell’incrocio era avvenuto in modo regolare

Foto non erano idonee a dimostrare l’attraversamento con la luce rossa (ad esempio quando la foto è completamente annerita e non è idonea a confermare l’infrazione)

Contestare la multa per passaggio con il semaforo rosso (art. 146, comma 3, C.d.S.) in caso di uso improprio della corsia di canalizzazione

Secondo diverse sentenze non può essere multato per passaggio con il semaforo rosso l’automobilista che pur avendo percorso la corsia di canalizzazione dove la luce semaforica è rossa, successivamente prosegue nella direzione per cui la luce è verde.

Questo perché l’uso improprio della corsia di canalizzazione non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 146, comma 3, del Codice della strada.

Tale orientamento – che ci ha consentito di ottenere l’annullamento di alcuni verbali – è stato confermato di recente dal Giudice di Pace di Torino (sentenza del 24 ottobre 2019).

Il Giudice ha annullato una multa per passaggio con il semaforo rosso poiché dalle immagini è emerso che “il ricorrente, pur percorrendo la corsia di canalizzazione riservata ai veicoli diretti sinistra” in realtà proseguiva dritto come i veicoli della corsia di destra che proseguivano dritti e per i quali il semaforo era verde.

La stessa conclusione è stata ribadita dal Giudice di Pace di Fermo, con la sentenza n. 323 del 30 novembre 2020, con la quale pronunciandosi su un nostro ricorso (nell’immagine che segue è riportato il testo della sentenza) ha annullato la multa per passaggio con il semaforo rosso, poiché nonostante l’errata canalizzazione l’automobilista proseguiva nella direzione in cui la marcia era consentita dalla luce verde (sempre il Giudice di Pace di Fermo ha ribadito questa conclusione nella sentenza n. 80 del 27 febbraio 2021).

ricorso multa con photored

Nulla la multa per passaggio con il semaforo rosso, se l’attraversamento è avvenuto solo pochi secondi dopo la fine della luce gialla.

Lo ha affermato il Giudice di Pace di Lecce con la sentenza n. 8133 del 24 gennaio 2024 con la quale ha annullato un verbale per attraversamento del’incrocio con semaforo rosso (art. 146, comma 3, del Codice della Strada) poiché il passaggio avveniva solo 0.6 secondi dopo lo spegnimento della luce arancione.

Secondo il giudice si tratta di “una frazione di tempo talmente irrisoria che in linea teorica potrebbe essere giustificabile con un ostacolo improvviso, con un rallentamento dovuto a qualsivoglia motivo, con una inesatta valutazione dello spazio da percorrere” o dalla presenza di un’auto preveniente da dietro e troppo vicina per arrestare il mezzo in sicurezza.

Quindi questi elementi possono giustificare l’infrazione quando ci si trova in situazioni – di pochi secondi – come quella affrontata dal Giudice di Lecce.

La multa per passaggio con il semaforo rosso è valida anche se la telecamera non è segnalata

Un’altra diceria in tema di ricorsi contro le multe al semaforo rosso è quello relativa alla possibilità di contestare la multa se il dispositivo elettronico non è presegnalato da un cartello.

La presenza delle telecamere al semaforo non deve essere presegnalata da una specifica segnaletica e non possono ritenersi applicabili a questa materia le norme che impongono la segnalazione della presenza di autovelox.

La segnalazione degli autovelox, infatti, è necessaria  per evitare intralci improvvisi alla circolazione e rischi di tamponamenti, poiché gli automobilisti accorgendosi improvvisamente della presenza dell’autovelox potrebbero frenare improvvisamente mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità.

Tale  rischio non sussiste per i dispositivi Photored, poiché quando il semaforo è rosso occorre comunque arrestarsi  indipendentemente dalla presenza di un dispositivo fotografico.

La validità delle multe in assenza della specifica segnaletica è stata riaffermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8415 del 27.4.2016, con tale sentenza la Cassazione ha ribadito quanto già affermato dal Ministero dei trasporti con una circolare del 2013 nella quale veniva affermato l’obbligo di pre-segnalazione solo per i dispositivi autovelox.

Multa per passaggio con il rosso: in quali altri casi è possibile il ricorso

Oltre che per gli specifici motivi indicati nell’articolo contro le multe per passaggio con il semaforo rosso è possibile presentare ricorso sulla base di vizi che possono essere riferiti ad ogni tipo di verbale, come ad esempio:

Notifica del verbale 90 giorni dopo la commissione dell’infrazione, in questo caso per il calcolo del termine si deve fare riferimento alla data in cui il verbale è stato affidato al servizio postale per la consegna e non alla data in cui l’atto è stato materialmente ricevuto.

■ Lo stato di necessità, che esclude la punibilità per un fatto quando l’automobilista ha commesso l’infrazione per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

In conclusione

In questo articolo abbiamo esposto alcuni dei più recenti orientamenti in materia di ricorsi contro le multe per passaggio con il rosso rilevati con dispositivi elettronici.

Se hai ricevuto una multa per passaggio con il semaforo rosso accertata con Photored (o con un altro dispositivo elettronico) non rassegnarti a pagare la sanzione, infatti il verbale potrebbe presentare altri vizi sui quali fondare il ricorso ed evitare la sospensione della patente in caso di recidiva (che si verifica quando la stessa violazione viene commessa per due volte nel corso di un biennio).

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