Il termine per la notifica delle multe

Per affrontare questo tema partiamo dalla norma del codice della strada che disciplina il termine per la notifica della multa, secondo l’art. 201 del Codice della Strada:

Qualora la violazione non possa essere  immediatamente contestata,  il  verbale,  con  gli   estremi   precisi   e dettagliati della  violazione  e  con  la  indicazione  dei motivi  che  hanno  reso   impossibile   la   contestazione immediata, deve, entro  novanta  giorni  dall’accertamento,  essere  notificato  all’effettivo  trasgressore  […]

Secondo tale norma, in caso di contestazione differita (cioè senza il fermo immediato del trasgressore da parte degli agenti accertatori) il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione.

Se il verbale viene notificato oltre questo termine la multa è illegittima ed è ottenerne l’annullamento.

L’uso del termine “accertamento” da parte del legislatore ha creato molta confusione, poiché diverse amministrazioni hanno interpretato tale termine a proprio favore.

Nello specifico per la notifica delle multe accertate con dispositivi elettronici (Autovelox, Tutor, Telelaser, varchi ZTL ed altre telecamere di sorveglianza) hanno considerato come data dell’accertamento il momento della visione del fotogramma da parte dell’agente incaricato a svolgere questa funzione.

Sfruttando la poca chiarezza della legge le varie amministrazioni hanno potuto spostare il termine per la notifica a “data da destinarsi”, tuttavia come vedremo a breve la giurisprudenza è intervenuta sul punto chiarendo che la data da cui decorre il termine per la notifica non può che corrispondere a quella dell’infrazione.

Decorrenza del termine di 90 giorni per la notifica della multa

Il ministero dell’Interno ha chiarito “in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini (cioè il giorno dal quale decorre il termine) non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.

Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con diverse sentenze, da ultimo con la sentenza con la sentenza n. 7066 pubblicata in data 21 marzo 2018.

In tale sentenza, con riferimento alle multe per eccesso di velocità accertate con autovelox, la Corte ha ribadito che la notifica del verbale deve avvenire entro 90 giorni dall’infrazione e non dalla data di effettivo accertamento dell’infrazione (ad esempio dal momento in cui gli agenti hanno visto le immagini scattate dall’autovelox).

Una diversa interpretazione finirebbe per attribuire alle amministrazioni un’assoluta arbitrarietà, poiché in questo modo potrebbero spostare senza limiti il termine per effettuare la notifica a danno del cittadino ed in violazione dell’art. 201 del Codice della Strada.

Questo orientamento espresso dalla Cassazione – secondo il quale il termine per la notifica decorre dalla data in cui è stata commessa la violazione –  è stato confermato da decine di sentenze emesse dai giudici di tutta Italia (di seguito alcune delle tante sentenze emesse su nostro ricorso: Giudice di Pace di Roma sentenza n. 24918 del 28 ottobre 2019; Giudice di Pace  di Mantova sentenza  n. 274 del 18 settembre 2020 e Giudice di Pace di Milano sentenza n. 5455 del 20 dicembre 2020).

Nonostante questi interventi alcune amministrazioni continuano a notificare i verbali oltre i termini, poiché fanno decorrere il termine per la notifica dalla materiale verbalizzazione da parte dell’agente.

Come si calcolano i 90 giorni entro i quali deve essere notificata la multa

Chiarito che il termine decorre dalla data in cui è stata commessa l’infrazione, un aspetto molto importante da precisare è quello relativo alle modalità per verificare se la notifica è avvenuta o meno entro i 90 giorni previsti dalla norma.

La data a cui fare riferimento non è quella in cui si riceve materialmente l’atto, ma quella in cui la multa è affidata al servizio postale per la consegna.

Secondo la Corte di Cassazione il termine di notifica della multa è rispettato se l’organo accertatore ha affidato entro i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione il plico al servizio postale.

La ragione che sta alla base di questo orientamento sta nel fatto che non si possono far ricadere le conseguenze negative derivanti da eventuali ritardi del servizio postale, sull’amministrazione che ha correttamente provveduto a spedire il plico entro i termini previsti dalla legge.

Facciamo un esempio

Se il verbale è stato spedito 88 giorni dopo l’accertamento della violazione, il termine di notifica della multa è stato rispettato, anche se è stato materialmente consegnato dopo 96 giorni.

Come verificare la data di affidamento del verbale per la consegna

Quindi, come abbiamo visto, per chi notifica la multa ovvero l’organo accertatore (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), la data di notifica corrisponde al momento in cui il verbale è stato affidato per la spedizione.

Ma dove si trova la data di notifica della multa?

Questo giorno viene generalmente indicato nel verbale con una di queste espressioni:

Consegnato in data XX/XX/XXX all’ufficio postale di ….

oppure

Il presente atto conforme all’originale viene notificato al destinatario a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. consegnata in data XX/XX/XXXX all’ufficio postale di (…)

Se nel verbale sono assenti queste indicazioni tale data può essere ricavata verificando i timbri presenti sulla busta contenente l’atto, oppure effettuando una verifica tramite il servizio cerca spedizione di poste italiane.

E’ importante sottolineare che i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento (anche in forma scontata se effettuato entro 5 giorni) decorrono dal momento in cui si realizza la conoscibilità dell’atto, cioè dal momento in cui si riceve materialmente l’atto (o dal momento del ricevimento dell’avviso di deposito oppure decorsi 10 giorni dal deposito).

Il termine per la notifica della multa in caso di invio tramite PEC

Nei confronti di quei soggetti (persone fisiche o giuridiche) dotati di un indirizzo PEC e nei confronti di quei soggetti tenuti ad avere in indirizzo di posta certificata, come ad esempio i professionisti iscritti in albi o elenchi professionali (tra i quali avvocati, architetti, giornalisti, ecc.) è obbligatoria la notifica della multa mediante posta elettronica certificata

E’ importante precisare che anche la notifica della multa tramite PEC deve avvenire nel termine di 90 giorni dalla data della violazione, inoltre anche per la notifica del verbale con PEC vale il principio della separazione dei termini per il notificante ed il destinatario.

Quindi il verbale si considera spedito, per gli accertatori, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e si considera notificato per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC.

Pertanto per il calcolo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale si deve fare riferimento alla data in cui è stata generata la ricevuta di accettazione.

Mentre i termini per il pagamento in misura ridotta del verbale e per la proposizione del ricorso inizieranno a decorrere dalla data di generazione della ricevuta avvenuta consegna del messaggio PEC.

Inoltre la generazione della ricevuta di avvenuta consegna fa piena prova della avvenuta notificazione del verbale e ciò indipendentemente dalla effettiva lettura del contenuto da parte del destinatario della notifica.

Alcune sentenze emesse su nostri ricorsi contro multe notificate 90 giorni dopo l’infrazione

Annullamento multa notifica oltre i termini dal Giudice di Pace di Mantova
Annullamento multa notifica oltre i termini dal Giudice di Pace di Roma

In quali casi la multa può essere notificata oltre i termini

Esistono alcuni casi in cui la notifica della multa può avvenire in un termine più lungo di quello ordinario, in particolare questo principio non si applica:

Per le violazioni commesse con auto a noleggio

Per la notifica della multa per infrazioni commesse con auto a noleggio il termine di 90 giorni non decorre dalla data dell’infrazione, ma dalla data in cui l’accertatore ha ricevuto la comunicazione dei dati dell’effettivo utilizzatore da parte della società di noleggio (questa data è spesso indicata nei verbali come “data di riapertura del termine”). 

■ Per le violazioni commesse da soggetti residenti all’estero

Per tali soggetti l’ articolo 201 del Codice della Strada prevede che la notifica debba avvenire nel termine di 360 giorni dall’accertamento dell’infrazione.

In conclusione

In questo articolo abbiamo chiarito quali sono i tempi per la notifica della multa e come può essere calcolato in modo corretto.

Riassumiamo velocemente il contenuto di questo articolo:

■ La multa deve essere notificata entro 90 giorni dalla violazione

■ Il termine di 90 giorni deve essere calcolato con riferimento alla data in cui il verbale è stato spedito e non al giorno della materiale ricezione

Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che la multa è stata notificata in ritardo non esitare a presentare ricorso contro la multa.

Di seguito puoi scaricare il modulo di ricorso da presentare al Prefetto contro la multa notificata 90 giorni dopo l’infrazione.

 

 

Tuttavia anche se il verbale è stato notificato nei tempi previsti questo potrebbe presentare altri vizi sui quali fondare un eventuale ricorso, pertanto se vuoi far analizzare la documentazione ad occhi esperti che visionano ogni giorno decine di verbali richiedi la consulenza di un nostro esperto cliccando sul tasto “Si, voglio la consulenza” che trovi qui sotto.