Riceviamo molte richieste in merito alla possibilità di presentare ricorso per “mancata indicazione, sul retro del segnale verticale, degli estremi dell’ordinanza di apposizione”.

Tuttavia come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione l’assenza sul retro del segnale degli estremi dell’ordinanza di apposizione non rende nulla la multa.

Con la sentenza 7709 del 19 aprile 2016 la Suprema Corte ha ribadito che:

In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione (…) non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare

Con questa sentenza la Corte ha rigettato il ricorso di un automobilista che contestava una multa per divieto di sosta appellandosi al fatto che dietro al relativo cartello mancava il richiamo all’ordinanza di autorizzazione (lo stesso principio era stato affermato in diverse precedenti sentenze dalla Corte sentenza n. 7125/2006; n. 9281/2006, n. 22674/2009 e n. 22771/2013).

Perché la mancata indicazione degli estremi dell’ordinanza sul retro del segnale non rende nulla la multa

L’art. 77, comma 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. prevede che sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati:

■ L’ente o l’amministrazione proprietari della strada;

■ Il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione;

■ Il numero dell’autorizzazione concessa dal ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali;

■ Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione

E’ proprio l’errata interpretazione di tale ultima indicazione che ha generato la convinzione che l’assenza degli estremi dell’ordinanza sul retro del segnale di prescrizione (il cosiddetto segnale stradale) determina la nullità della multa.

Il richiamato articolo si limita solo ad indicare le caratteristiche costruttive che i segnali devono possedere e pertanto la mancanza dell’indicazione degli estremi dell’ordinanza che autorizza l’installazione del segnale non determina l’inefficacia del segnale stesso.

Quanto detto è confermato dal fatto che quando il legislatore ha voluto collegare alla mancanza di elementi previsti dal Regolamento un effetto sulla validità del segnale lo ha fatto specificandolo, come nel caso del segnale di “passo carrabile” dove la mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto.

Le indicazioni previste dall’art. 77, comma 7, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada hanno quindi la sola finalità di consentire il controllo, da parte dell’amministrazione competente e dell’utente della strada, della provenienza del segnale e della sua legittima apposizione.

Sul punto la Corte di Cassazione con la Sentenza del 18 maggio 2000, n. 64741 ha sottolineato che:

L’art. 77, comma 7, reg. esec. c.d.s. non prevede che l’omissione delle indicazioni previste dalla stessa esima l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale. Quelle indicazioni hanno infatti lo scopo di controllare la regolarità della fabbricazione e collocazione del segnale; e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio.

Questa interpretazione è stata confermata anche dal Ministero dei Trasporti con la nota n. 3773 del 9 dicembre 2004  ha ribadito che:

L’utente della strada, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del Nuovo Codice della Strada è tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione.

L’illegittimità della multa si ha solo quando il segnale è inidoneo ad assolvere la funzione che gli è stata assegnata ed in conseguenza di tale inidoneità l’automobilista non è in grado di osservare la norma espressa dal segnale.

Tale inidoneità si verifica ad esempio quando l’ente proprietario della strada ha posizionato un segnale diverso da quello previsto dal codice della strada, oppure in caso di segnaletica poco visibile o nascosta.

Pertanto questi casi sarà possibile presentare ricorso contro la multa, mentre l’assenza degli estremi dell’ordinanza sul retro del segnale non dà luogo ad una difformità tale da rendere il cartello inidoneo a svolgere la propria funzione.

Tuttavia esistono delle sentenze che – nonostante il chiaro orientamento della Corte di Cassazione – hanno annullato dei verbali per assenza degli estremi dell’ordinanza sul retro del segnale – ad es. la sentenza del 26.02.2004 del Giudice di Pace di Roma.

Si tratta di poche e ormai datate sentenze, che hanno avuto ampio risalto e che vengono spesso richiamate in articoli poco aggiornati o scritte da persone non specializzate nella materia dei ricorsi contro le multe.

In conclusione

Se fosse valida l’interpretazione che circola in rete i segnali sull’intero territorio nazionale sarebbero tutti illegittimi, per assenza degli estremi dell’ordinanza sul retro del segnale, poiché dopo poco tempo di esposizione agli agenti atmosferici le scritte sul retro tendono a sbiadire o a divenire poco visibili.

Dopo aver letto questo articolo sai quali sono gli attuali orientamenti in materia, tuttavia i verbali se analizzati da occhi esperti possono rivelare altri elementi sui quali fondare un ricorso, grazie al quale ottenere l’annullamento della multa.

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