Secondo la  Cassazione tutti gli autovelox devono essere sottoposti a taratura  

La Corte di Cassazione ha ribadito più volte (tra le tante con le pronunce n. 14543/2016 e 33164/2019) che per effetto della sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale deve ritenersi valido il principio secondo cui:

Tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

In pratica le amministrazioni sono obbligate ad effettuare la taratura di tutti gli autovelox, altrimenti non possono utilizzarli o, se lo fanno, le multe per eccesso di velocità sono nulle a causa della mancata o irregolare taratura dell’autovelox.

Ogni quanto tempo va tarato l’autovelox per essere valida la multa?

Chiarito che i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere tarati, va precisato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto n. 282 del 13 giugno 2017) ha specificato che le verifiche di funzionalità e taratura devono essere effettuate con cadenza almeno annuale.

Ciò significa che se un autovelox non viene tarato da più di dodici mesi, è possibile contestare la multa.

Quali organi possono effettuare la taratura degli autovelox

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017 ha previsto che le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti UNI CEI EN ISOIEC 17025:25 come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell’art. 4 L. n. 99 del 2009), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.

Pertanto come confermato dalla Cassazione, con la sentenza 1608 del 26 gennaio 2021, non solo il dispositivo di rilevazione della velocità (autovelox, telelaser o tutor) deve essere tarato, ma tale verifica deve essere effettuata presso un centro accreditato, in caso contrario il verbale per eccesso di velocità può essere annullato, poiché effettuato con un dispositivo non affidabile.

La taratura periodica è prevista anche per i tutor

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che  “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità” (sentenza n. 9645 dell’ 11 maggio 2016).

La stessa Corte con l’ordinanza n. 24757 del 3 ottobre 2019 ha precisato che poiché il “tutor” rientra tra i dispositivi impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, quindi anche tale dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di taratura e funzionalità.

L’obbligo di verifica della funzionalità dell’autovelox 

Il Decreto ministeriale n.282 del 13 giugno 2017 ha introdotto una novità assoluta in materia di verifica di funzionalità degli apparecchi autovelox.

Tutte le volte che gli accertatori ricevono in uso uno strumento (nuovo o appena sottoposto alla taratura annuale), è obbligatorio verificarne la funzionalità con una precisa procedura.

Come precisato dalla circolare n. 300/A/6045/17/144/520/3, emanata il 7 agosto 2017 dal dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, diversamente dalle verifiche di taratura le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, sono finalizzate a valutare la capacità dell’autovelox di fornire indicazioni attendibili e devono essere effettuate dall’organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica di taratura.

Si tratta di attività ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione previste dal manuale d’uso, che consistono in una verifica dell’integrità del dispositivo o del sistema e dei relativi sigilli apposti, nonché della loro capacità di attribuire correttamente le misure effettuate ai veicoli rilevati.

Come deve essere provata la verifica di funzionalità dell’autovelox

indicazione funzionalità

Nei verbali per eccesso di velocità in relazione alla verifica di funzionalità della strumentazione elettronica utilizzata, viene riportata dichiarazione di questo tipo:

la perfetta funzionalità è stata verificata dagli agenti incaricati

Dichiarazione che non offre alcuna garanzia dell’esecuzione di tali operazioni da parte degli agenti incaricati della rilevazione.

Il richiamato decreto 282 del 13 giugno 2017 pone in capo all’operatore che esegue le verifiche di funzionalità sia iniziali che periodiche l’obbligo di redigere un verbale nel quale devono essere indicate le operazioni effettuare e l’esito delle stesse.

Inoltre, in materia di prova della verifica di funzionalità dell’autovelox, la Circolare del 7 agosto 2017 (n. 300/A/6045/17/144/520/3), prevede che tale verbale sottoscritto dall’operatore deve essere conservato presso l’ufficio dell’organo utilizzatore del dispositivo.

La circolare precisa che in considerazione del fatto che le verifiche di funzionalità sono eseguite sempre successivamente a quelle di taratura, è opportuno che l’operatore che effettua le operazioni di verifica inserisca nel relativo verbale anche il riferimento all’ultimo certificato di taratura conseguito, indicandone il numero, la data di esecuzione ed il laboratorio che l’ha svolta.

I verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno quindi contenere l’indicazione dell’esistenza dell’approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità.

Quanto detto è stato confermato dal Giudice di Pace di Savona, nella sentenza 333/2019, nella quale ha ribadito che prova della taratura e della verifica del corretto funzionamento può essere fornita solo mediante specifiche certificazioni e che la presenza della frase di rito secondo cui “la perfetta funzionalità è stata verificata dagli agenti incaricati” non è sufficiente a provare la taratura e la verifica di funzionalità dell’autovelox.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 11776 del 18 giugno 2020 ha confermato questa interpretazione precisando che la dicitura secondo la quale l’apparecchiatura usata era “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità e della taratura che sono state individuate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015.

Se non viene fornita prova della taratura o della verifica di funzionalità il verbale deve essere annullato

Va rilevato che  la giurisprudenza ha più volte affermato che la mancata prova dell’esistenza del certificato di taratura determina la nullità del verbale per eccesso di velocità.

Questo conclusione è stata ribadita anche dal Giudice di Pace di Pavia con la sentenza 68/2018, con la quale ha disposto l’annullamento di un verbale emesso con autovelox proprio per la carenza di prove circa la taratura e la verifica di funzionalità del dispositivo utilizzato

Secondo il Giudice la mancata produzione in giudizio del certificato di taratura dell’apparecchio usato e di documenti attestanti la sottoposizione del dispositivo alla verifica di funzionalità rende l’accertamento dell’infrazione viziato “con la conseguenza che deve essere annullato il provvedimento impugnato”.

Questa conclusione è stata confermata dal Giudice di Pace di Savona con la sentenza 258 del 3 maggio 2019, nella quale il Giudice ha chiarito non avendo l’amministrazione depositato la documentazione relativa alla taratura questa “ha omesso di dimostrare la circostanza/presupposto unico fondante (ovvero l’esatta funzionalità della strumentazione attraverso la quale si è pervenuto all’accertamento della velocità contestata) dell’irrogata infrazione, pertanto il ricorso va accolto e la sanzione annullata (lo stesso GdP di Savona ha ribadito questo orientamento con la successiva sentenza n. 86 del 14 febbraio 2020).

Anche la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul sul tema, e con le ordinanze n. 32909 del 19 dicembre 2018, n. 24757 del 3 ottobre 2019 e n. 33169 del 16 dicembre 2019, ha precisato che:

In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura

Pertanto in caso di ricorso contro la multa per eccesso di velocità, se viene contestata l’affidabilità del dispositivo utilizzato (autovelox, tutor o telelaser), il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura da parte dell’organo che lo gestisce, anche se nel  verbale l’accertatore attesta l’adeguatezza del rilevatore.

annullamento del verbale per assenza di verifica di funzionalità

Anche diverse Prefetture iniziano ad allinearsi con quest’ orientamento espresso più volte dalla giurisprudenza ed annullano i verbali per assenza o irregolarità della taratura e della verifica di funzionalità.

Ad esempio la prefettura di Viterbo su nostro ricorso ha annullato due verbali per eccesso di velocità per la mancata sottoposizione dell’autovelox utilizzato per la rilevazione alla verifica di funzionalità (vedi foto con il provvedimento del Prefetto del 25 gennaio 2021).

Ma vi è di più, come affermato dalla Cassazione (da ultimo con l’Ordinanza n. 11869 del 18 giugno 2020) spetta alla pubblica amministrazione l’onere di provare che l’apparecchiatura è stata preventivamente sottoposta all’omologazione ed alla verifica di funzionamento.

Inoltre la stessa Corte ha precisato che per adempiere  a questo onere non è sufficiente depositare in giudizio la documentazione attestante la corretta istallazione ed il funzionamento dell’autovelox, ma è necessario provare l’effettuazione delle verifiche dirette ad assicurare la funzionalità e la taratura del dispositivo (questa interpretazione è stata confermata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 4652 del 16 marzo 2021).

In conclusione

Le amministrazioni hanno il dovere di sottoporre a verifiche puntuali e costanti tutti gli autovelox, altrimenti non possono utilizzarli o, se lo fanno, le multe per eccesso di velocità sono nulle.

Inoltre non è sufficiente affermare nel verbale che il dispositivo è regolarmente tarato o sottoposto a verifica di funzionalità, infatti in caso di ricorso l’amministrazione dovrà fornire prova dell’esistenza del certificato di taratura e verifica di funzionalità.

L’assenza di tale prova determina la nullità del verbale per eccesso di velocità.

Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che la multa è stata accertata con un autovelox senza taratura o verifica di funzionalità non esitare a presentare ricorso al prefetto o – in via alternativa – al giudice di pace.

Tuttavia anche se il verbale non presenta dei vizi relativi alla taratura e verifica di funzionalità dell’autovelox, questo – come la maggioranza dei verbali per eccesso di velocità – potrebbe presentare altri elementi sui quali fondare il ricorso.

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