Chi sono gli ausiliari del traffico

Gli ausiliari del traffico rappresentano una figura professionale introdotta nel 1997 con la cosiddetta “Legge Bassanini” (legge n. 127 del 15 maggio 1997), con la quale è stata attribuita ai comuni la facoltà di “conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta” a tre categorie:

■ Ai dipendenti comunali (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97)

■ Ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97);

■ Al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico – ad. esempio ATAC a Roma (nominati ai sensi del comma 133, dell’art. 17 della Legge 127/97)

Quali violazioni possono essere accertate dagli ausiliari del traffico

Premesso che tutti gli ausiliari hanno poteri in materia di accertamento delle violazioni in materia di sosta il loro raggio di azione è limitato a seconda della categoria a cui appartengono.

La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni che se l’ausiliario è un dipendente comunale (nominato ai sensi del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97) il suo raggio di azione non ha alcun limite all’interno del territorio del Comune, quindi può elevare multe per divieto di sosta in tutto il territorio Comunale.

In particolare a tali soggetti è attribuito un potere di accertamento di qualsiasi violazione prevista dal codice della strada in materia di divieti di sosta.

Nello specifico le violazioni in materia di sosta conseguenti all’inosservanza di provvedimenti sindacali e violazioni previste espressamente dal Codice della Strada (articoli 40, 157, 158 C.d.S.).

La stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 22676 del 27.10.2009 ha precisato che tale potere non è attribuito ai dipendenti delle società private (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97) che hanno in concessione alcuni parcheggi, i quali possono elevare multe solo nelle aree attribuite alla loro competenza.

Nello specifico il loro potere è limitato all’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 7 e all’art. 157 del codice della strada.

Quanto al personale ispettivo delle aziende di trasporto (nominati ai sensi del comma 133, dell’art. 17 della Legge 127/97) la richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 2973/2016 ha fornito importanti chiarimenti.

La richiamata sentenza ha precisato che “possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta (…), limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico”.

Pertanto il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico ha il potere di controllo della sosta sulle corsie preferenziali, nonché nella zona di fermata degli autobus e nelle zone di transito dei veicoli su rotaia.

Il verbale elevato dall’ausiliare del traffico è valido anche quando il veicolo è in sosta nell’area adiacente a quella destinata alla sosta a pagamento oppure alle corsie riservate ai mezzi pubblici, cioè in quello che è definito spazio funzionale.

Per spazio funzionale si intende lo spazio necessario per le manovre di accesso e uscita dal parcheggio, cioè quella zona che deve necessariamente essere utilizzata per consentire il parcheggio (ad esempio gli spazi che servono per entrare nei parcheggi o fare manovra per entrare/uscire).

La Corte di Cassazione ha sottolineato che i comuni non possono per superare questi limiti, pertanto eventuali provvedimenti che stabiliscono regole diverse ed attribuiscono poteri più ampi agli ausiliari sono illegittimi.

Nel caso affrontato nella sentenza 2973/2016 i giudici hanno annullato una sanzione per divieto di sosta che era stata elevata da un ispettore della società di trasporti GTT di Torino, e questo nonostante fosse stato espressamente autorizzato con delibera “anche ad accertare le violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale”.

Gli ausiliari del traffico possono rimuovere i veicoli multati

In alcuni casi gli ausiliari del traffico – se ciò è espressamente previsto dal decreto di nomina – possono anche disporre la rimozione dei veicoli, in particolare in questi tre casi:

■ Sosta vietata che impedisce ad altri veicoli l’accesso o lo spostamento dall’area di sosta

■ Sosta in seconda fila

■ Sosta negli spazi riservati agli autobus

Quando è possibile fare ricorso contro le multe degli ausiliari del traffico

Per chiarire meglio quali sono i limiti al potere degli ausiliari del traffico qui di seguito riportiamo alcuni dei motivi per i quali è possibile contestare i verbali emessi dagli ausiliari, quelle elencate rappresentano solo alcune delle tante motivazioni in base alle quali è possibile contestare le multe emesse dagli ausiliari del traffico.

#1 multa per divieto di sosta fuori dalle strisce blu 

Non rientra nella zona di competenza dell’ausiliare del traffico l’infrazione commessa fuori dalle strisce blu.

Esiste un’eccezione  a questa regola, infatti, il verbale elevato dall’ausiliare del traffico è valido quando il veicolo è in sosta nell’area adiacente a quella destinata alla sosta a pagamento, ovvero il cosiddetto spazio funzionale.

Si considera spazio funzionale per le manovre di accesso e uscita dal parcheggio quella zona posizionata in prossimità delle strisce blu  che deve necessariamente essere utilizzata per consentire il parcheggio.

#2 multa per transito sulla preferenziale accertata 

La competenza degli ausiliari del traffico è limitata all’accertamento della regolarità della sosta sulle strisce blu, quindi qualora l’ausiliare contesti una violazione diversa la multa è nulla.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9847/2010, a sottolineato che:

“Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all’art. 12 del Codice della strada, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone”.

Quindi gli ausiliari del traffico (dipendenti comunali o della società di gestione delle aree di sosta a pagamento) hanno una competenza limitata all’accertamento delle violazioni relative alla sosta.

Pertanto la multa per transito sulla corsia preferenziale è rilevabile esclusivamente dagli ausiliari dipendenti delle aziende pubbliche di trasporto investiti in modo specifico di tale potere – oltre che dai vigili urbani, dai Carabinieri e dalla polizia.

Se nel verbale è indicato che l’accertatore e’ stato nominato con ordinanza sindacale ai sensi della legge 127 articolo 17 comma 132 del 15/5/1997, e legge 488/99 articolo 68 o simili, il verbale e’ nullo e la sanzione inefficace.

#3 multa per sosta sul marciapiede accertata da un ausiliare del traffico

Il divieto di sosta sul marciapiede è una violazione (prevista dall’art. 158 del Codice della Strada), ma questa non può essere rilevata dall’ausiliare del traffico, ma solo dagli agenti indicati dall’art. 12 del Codice della Strada.

La stessa limitazione vale anche per le multe elevate nei confronti di veicoli parcheggiati in prossimità di un passo carrabile.

Tuttavia l’ausiliare del traffico è autorizzato a multare il veicolo nel caso in cui il marciapiede sia funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in cessione, oppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici (nel caso degli ausiliari del traffico dipendenti della società di trasporto pubblico).

Un discorso diverso va fatto per gli ausiliari del traffico dipendenti comunali (nominati ai sensi del comma 132, dell’art. 17 della Legge 127/97) che sono abilitati all’accertamento delle violazioni su tutto il territorio comunale e quindi sono autorizzati ad elevare anche sanzioni per sosta sul marciapiede.

In conclusione

Se hai ricevuto un verbale che presenta uno dei vizi indicati non esitare a presentare ricorso contro il verbale.

I motivi che abbiamo appena illustrato rappresentano solo alcune delle motivazioni grazie alle quali è possibile contestare le multe degli ausiliari del traffico.

Quindi, anche se il verbale in apparenza sembra regolare, questo potrebbe presentare altri vizi sui quali fondare il ricorso, pertanto se vuoi far osservare il verbale ad occhi allenati ad individuare irregolarità nei verbali clicca sul tasto “Si, voglio la consulenza” e fai analizzare il verbale da uno dei nostri esperti.